I laureati in Informatica del vecchio ordinamento potranno sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione. Lo ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza che si riporta di seguito.
La controversia, promossa dall’Associazione nazionali laureati in scienze dell’informazione e dell’informatica, aveva ad oggetto l’ interpretazione fornita dal Miur rispetto ad una circolare applicativa concernente la norma di riordino – dpr 328/2001- che ha disposto la suddivisione dell’Albo degli Ingegneri in tre settori di specializzazione, inserendo nel settore dell’informazione le attività professionali storicamente svolte dai laureati in informatica (mai contemplate prima tra quelle inerenti la professione di ingegnere). La contestata interpretazione infatti ha impedito, per dieci anni, ai laureati in informatica del vecchio ordinamento ( a differenza dei laureati in informatica di nuovo ordinamento e ai laureati in ingegneria) di sostenere gli esami per l’accesso alla sezione A dell’albo degli Ingegneri, settore dell’Informazione.
Il Tar Lazio ha bocciato l’interpretazione ministeriale sostenendo che l’entrata in vigore di un “ nuovo sistema di studio e dalla correlata possibilità di accedere a specifiche professioni deve armoniosamente raccordarsi con il sistema pregresso, e che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è (era, all’epoca della proposizione del ricorso) di nuova istituzione, sicché “non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso”.
Dunque, a parere del Giudice Amministrativo non si giustifica la rigorosa interpretazione ministeriale della norma intesa proprio a salvaguardare il “valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamenti”.
Qui il testo integrale della sentenza del TAR LAZIO. Di seguito, riportiamo la motivazione.
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Sentenza del 27 novembre 2013 numero 10163
(presidente Maria Luisa De Leoni, estensore Giulia Ferrari)
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1. Il ricorso è fondato, anche alla luce delle argomentazioni espresse da una pressocché costante giurisprudenza formatasi sul punto (Tar Lazio, sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 155; id. 22 aprile 2010, n. 8046; Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116; Tar Lecce 19 gennaio 2004, n. 653).
L’impugnata circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica n. 2126 del 28 maggio 2002 ha interpretato l’art. 8, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (“Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”), nel senso che “i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso. Al contrario le lauree che, nell‘ambito del previgente ordinamento, non consentivano l’accesso agli esami di stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami “.
Osserva il Collegio che la suddetta interpretazione non risulta condivisibile alla luce del disposto del precitato art. 8, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo 11, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell‘art. 17, comma 95, l. 15 maggio 1997 n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II”.
Il tenore letterale della norma e la sua intitolazione sono già di per sé soli sufficienti ad escludere l’interpretazione che di essa ha dato il Ministero, essendo più ragionevole ritenere che il legislatore, con tale norma di salvaguardia, abbia voluto da un lato tutelare gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri che, infatti, possono iscriversi all’interno della sezione A, nei settori a loro scelta, senza sostenere alcun esame (art. 49, d.P.R. n. 328 del 2001 cit.); dall’altro, dare la possibilità a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea secondo il previgente ordinamento di partecipare agli esami di stato per conseguire le abilitazioni professionali relative.
Tale norma non distingue tra lauree che in passato consentivano o meno l’accesso ad attività protette e, dunque, non si riferisce solamente a coloro che hanno conseguito o conseguiranno la “vecchia” laurea in ingegneria, ma a tutti i titoli di studio che abbiano come sbocco professionale l’esercizio di un’attività per cui attualmente viene richiesta l’abilitazione e ciò, dunque, vale anche per la laurea in Scienze dell’Informazione conseguita dai ricorrenti.
A queste considerazioni vanno aggiunge quelle espresse dal Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116, per il quale contrasta con la ratio del sistema impedire l’accesso all’esame di stato a coloro che hanno ottenuto la laurea in Informatica in base al vecchio ordinamento, considerato anche che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è di nuova istituzione, sicchè non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso.
Giova aggiungere che le conclusioni alle quali perviene il Collegio sembrano essere state recepite dallo stesso Ministero dell’istruzione che, con nota del 6 giugno 2012 n. 2100, ha affermato che l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento con quelli ottenuti dopo la riforma vale anche agli effetti della partecipazione all’esame di stato per l’iscrizione ai diversi Albi. Ciò in quanto è “proprio l’esame di stato il momento di verifica dell’idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni”. Da questa premessa il Ministero ha tratto la conclusione che “tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal d.m. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.P.R. n. 328 del 2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di stato”.
2. L’illegittimità della circolare ed il suo annullamento comportano l’annullamento, per illegittimità derivata, degli impugnati dinieghi di ammissione alla partecipazione agli esami di stato opposti dalle Università degli studi di Firenze, L’Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata.
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