Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.
Di seguito, la parte riguardante il Pubblico Impiego.
Nell’ambito del contenimento della spesa del pubblico impiego, il disegno di legge contiene una serie di interventi quali il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, il trattamento accessorio del personale pubblico, la limitazione del turn over, il limite massimo retributivo annuo del personale della P.A. e la riduzione delle indennità di servizio all’estero.
In particolare il disegno di legge:
– reca disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resta fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013 (commi 301-304);
– proroga a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010 (comma 305);
– prevede che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli alle P.A., in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75 per cento (comma 306);
– reca disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca) e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza (commi da 307 a 310);
– estende anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, escluse le stesse autorità amministrative indipendenti, a decorrere dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (commi da 311 a 315);
– dispone rispettivamente la riduzione dell’indennità di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati, per un risparmio totale quantificabile in 10.340.000 euro nel 2014, e di 20.340.000 a decorrere dal 2015 (commi 318-319);
– estende alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante (commi 376 e 377);
– dispone che la Banca d’Italia, nell’ambito della propria autonomia, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il pubblico impiego contenuti nello stesso provvedimento ai fini del contenimento della spesa del proprio personale (comma 215);
– reca una disposizione riguardante l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321).