Il Regolamento UE n. 1336/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 14 dicembre 2013 (L-335/17) ha modificato le soglie applicative della disciplina comunitaria degli appalti, previste originariamente dalla direttiva 2004/18/CE per gli appalti nei settori ordinari e dalla direttiva 2004/17/CE, relativamente alle procedure nei cd. settori speciali. Tali soglie vengono difatti ricalcolate dalla Commissione con cadenza biennale e modificate tramite regolamento.
Le direttive di cui sopra sono state espressamente recepite in Italia con il Codice dei contratti pubblici (d. lgs.12 aprile 2006, n. 163); l’art. 28 del Codice, in particolare, individua gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria ai quali si applica integralmente la normativa europea (a differenza dei cd. appalti sotto-soglia).
Si può facilmente notare come le soglie originariamente previste all’art. 28 siano identiche a quelle indicate dal Regolamento n. 2083/2005, con il quale sono stati per la prima volta modificati gli importi di cui alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; essendo questo regolamento intervenuto precedentemente all’emanazione del Codice dei contratti pubblici, il legislatore italiano ha infatti correttamente adeguato il valore delle soglie alla normativa vigente e non a quello testualmente previsto in origine dalle direttive.
D’altra parte è risaputo che i regolamenti dell’UE non necessitino, ai fini della loro applicazione, di specifici interventi di recepimento da parte dei legislatori nazionali; ciò è espressamente stabilito dall’art. 288, 2° comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (che ha riprodotto integralmente il “vecchio” art. 249 TCE), ai sensi del quale il regolamento è un atto normativo “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che i nuovi importi delle soglie contenuti nel Regolamento n. 1336/2013 rettifichino implicitamente il testo dell’art. 28 del Codice dei contratti pubblici e si applichino direttamente a partire dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore del regolamento stesso), così come è accaduto in occasione dei precedenti regolamenti di modifica delle soglie (Regolamento CE n. 1422/2007, Regolamento CE n. 1177/2009 e Regolamento UE 1251/2011).