“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente”. Lo ha stabilito, per la prima volta, la sezione III bis del Tar Lazio, con l’ordinanza n. 9506/2013 (presidente Massimo Luciano Calveri, estensore Ines Simona Pisano).
La decisione si colloca all’interno di una causa per l’annullamento dell’esclusione dal concorso per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia primaria, nel quale la ricorrente chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla prova preselettiva.
Nel concedere l’integrazione, il TAR Lazio si discosta notevolmente dalla scarna giurisprudenza di riferimento, esercitando in modo innovativo il proprio potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), ed all’art. 151 c.p.c. (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”).
Per un verso, l’ordinanza disapplica l’art. 150 comma 3 c.p.c. nella parte in cui prescrive che in ogni caso debba essere inserito in Gazzetta Ufficiale un estratto dell’atto; per altro verso, in virtù dell’applicazione estensiva dall’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Decreto Trasparenza”, prevede che la notifica possa effettuarsi esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.
Significativa, inoltre, la ratio della decisione che si colloca perfettamente nella attuale fase di “evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”.
Quest’argomento, tra gli altri, verrà affrontato il 12 dicembre 2013 al DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
Nel corso della sessione dedicata al Processo Amministrativo Telematico, infatti, l’Avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, già estensore del Codice dell’Amministrazione Digitale, terrà la relazione “Le notifiche mediante pubblicazione telematica degli atti processuali”. Si segnala inoltre che, nella medesima sessione, interverrà la stessa Cons. Ines Pisano, estensore dell’ordinanza in commento, con un intervento dal titolo “Le notifiche via PEC nel processo amministrativo”.
Qui di seguito la motivazione dell’Ordinanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
(…)
Vista l’istanza della ricorrente, depositata in data 10 ottobre 2013, con la quale, nel manifestare l’intenzione di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l’autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova;
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i princìpi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);
Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.
B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.
In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.
Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all’amministrazione resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore