E’ stato emanato dalla Commissione il Regolamento n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 335/17 del 14 dicembre 2013, con il quale vengono modificate le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilite dalle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche, ai sensi dell’art. 249, 2° comma del Trattato dell’Unione Europea, saranno direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Pertanto, verranno modificate le soglie di cui all‘articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 in questo modo:
negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 130.000 Euro 134.000 Euro;
negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 200.000 Euro a 207.000 Euro;
negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.000.000 Euro a 5.186.000 Euro.
Riportiamo di seguito tutte le modifiche del Regolamento:
ARTICOLO 1
la direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1)il testo dell’articolo 16 è così modificato:
a)alla lettera a) (appalti di forniture e servizi), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
b)alla lettera b) (appalti di lavori), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
2)il testo dell’articolo 61 relativo ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi è così modificato:
a)al paragrafo 1, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
b)al paragrafo 2, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da 414 000 EUR».
ARTICOLO 2
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1)il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a)alla lettera a) (appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b)alla lettera b) (appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui in a) e per appalti di forniture aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore della difesa), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c)alla lettera c) (appalti di lavori), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
2)All’articolo 8 (appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici), il primo comma è così modificato:
a)alla lettera a) (appalti di lavori per le tipologie specificate), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
b)alla lettera b) (appalti di servizi connessi ad appalti di lavori) , l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
3)All’articolo 56 (concessioni di lavori pubblici), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
4)All’articolo 63 (appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici), paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
5)All’articolo 67 (concorsi di progettazione nel settore dei servizi), il paragrafo 1 è così modificato:
a)alla lettera a) (autorità governative centrali di cui all’allegato IV), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b)alla lettera b) (amministrazioni aggiudicatrici non designate nell’allegato IV), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
c)alla lettera c) (tutte le amministrazioni aggiudicatrici per i vari servizi elencati), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
ARTICOLO 3
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE (settori della difesa e della sicurezza) è così modificato:
1)alla lettera a) (appalti di forniture e servizi), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
2)alla lettera b) (appalti di lavori), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».