Caro Tares, al vaglio dei Tar la tassa sui rifiuti. La prima pronuncia

E’ arrivata la prima sentenza di un Tribunale Amministrativo che, seppur in via cautelare, vuole vederci chiaro sul regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES di un Comune della Calabria.

Dai mesi scorsi, cioè dal momento in cui i Comuni hanno iniziato a predisporre i regolamenti in materia, si sono registrati infatti numerosi ricorsi dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e delle categorie professionali ai Tribunali Amministrativi competenti volti a farne dichiarare l’illegittimità. Vari i profili di illegittimità lamentati, tra cui spicca il vertiginoso aumento della tariffa, spesso frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale che, secondo i ricorrenti, non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione. Un aumento che, il più delle volte, non è rapportato e né comporta un sostanziale miglioramento del servizio stesso, considerato che la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto. L’articolo 14 del decreto legge 201/2011, istitutiva della Tares, al comma 20, fa infatti esplicito riferimento alla possibilità dei Comuni di rapportare le tariffe al servizio e quindi tenere conto dei disservizi e dei disagi, ai fini della riduzione fino al 20% della soglia massima.

In altri casi invece i ricorsi sono stati presentati per opporsi alla richiesta di alcuni Comuni che esortavano i cittadini a pagare un acconto della TARES 2013 senza che il Consiglio comunale avesse ancora approvato le tariffe del tributo. Secondo alcuni dei ricorsi presentati, una simile richiesta è censurabile, almeno per i seguenti motivi:

– l’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. La condotta di questi Comuni potrebbe porsi in contrasto con il principio citato, poiché l’Ente locale sta chiedendo di pagare un acconto “al buio” (in alcuni casi l’acconto potrebbe anche superare l’importo dovuto, facendo nascere un diritto di rimborso in favore del contribuente, si veda ad es. il caso del contribuente che cessi di occupare l’immobile tassato, ad esempio per finita locazione, nei primi mesi del 2013);

il pagamento della TARES 2013 si sovrappone a quello relativo alla TARSU 2012, con notevole aggravio finanziario per i contribuenti. La legge, invero, consente al Comune di posticipare l’acconto TARES 2013 a una data successiva all’approvazione delle tariffe del tributo. Invece, così facendo il ritardo del Consiglio comunale viene fatto gravare sui contribuenti.

Ed ecco che arriva la prima pronuncia anti-Tares.

Il T.A.R. Sez. Staccata di Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9.1.2014, ha discusso i ricorsi 723 e 724 presentati da alcun commercianti e nei quali era anche sollecitata la richiesta di sospensione del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” e della delibera di “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013” del Comune di Siderno.

Il TAR, nel rinviare la decisione sul procedimento cautelare unitamente al merito all’esito degli incombenti istruttori, ha disposto a carico dell’Amministrazione Comunale la produzione di una relazione dettagliata sul servizio svolto nel 2013.

I ricorrenti avevano infatti esposto le gravissime disfunzioni che si erano verificate nel servizio raccolta rifiuti nell’anno 2013, evidenziando che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto “.

Questa l’ordinanza del TAR Calabria, n. 3 del 2014:

N. 00003/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00723/2013 REG.RIC.

N. 00724/2013 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2013, proposto da:

Racco Luciano N.Q. di Legale Rappresentante La Gru Srl, Mittica Luigi N.Q. di Legale Rappresentante di Mittica Elettrodomestici, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Elettroshock Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Cieffe Srl, Commisso Antonio N. Q. di Legale Rappresentante di Punto Com Srl, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Ideapiù Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Commisso F.Sco & C. Sas, Macrì Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di Cico Snc, Figliomeni Dominick N. Q. di Legale Rappresentante di Casa del Gourmet Sas, Bolognino Melissa N. Q. di Legale Rappresentante di Ditta Individuale, Bolognino Giuseppe, Magno Nicolina, Piterna Cosimo, Lucà Tristano Titolare Ditta Individuale La Chimera, Guttà Lucia, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;

contro Comune di Siderno;

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2013, proposto da:

A.L.I.-Associazione Locride in Persona del Legale Rappresentante Antonio Vincenzo Albanese, Lombardo Sonia N. Q. di Legale Rappresentante di Polis 2001, Salerno Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante De “Il Gabbiano di Salerno Giuseppe & C. Sas”, Simone Antonella N. Q. di Legale Rappresentante Socia Accomandataria De “La Mimosa Sas di Simone Antonella & C.”, Ferraro Carlo N. Q. di Legale Rappresentante della “Petrolsud Sas di Ferraro Carlo & C.”, Lubieri Francesco N. Q. di Legale Rappresentante della “Agrituristica Sideros di Lubieri Francesco & C. Sas, Giorgini Immacolata N. Q. di Legale Rappresentante dell’Omonima Ditta, Crupi Mario N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta “Pasticceria Millevoglie Sas di Crupi Mario & C.”, Sgotto Rosa N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta Sgotto Mobili Sas, Commisso Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di “Hotel Ristorante Stella del Jonio di Commisso G. e F.Lli Snc”, Diano Vincenzo N. Q. di Legale Rappresentante di “Grand Hotel President di Diano Vincenzo Sas”, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;

contro Comune di Siderno, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Satira, con domicilio eletto presso Demetrio Fusaro in Reggio Calabria, P.Geraci N. 3;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso n. 723 del 2013:

del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamenti tares n. Guttà Lucia n. 3612/2013 –Lucà Tristano n 4116/2013 –Piterna Cosimo n. 5532/2013 Magno Nicolina n. 4305/2013 -Bolognino Giuseppe n. 780/2013 -Bolognino Melissa n. 787/2013 -Figliomeni Dominick n. 1286 /2013 – Macrì Giuseppe n. 4233/2013 -Commisso Francesco n. 1653/2013 -Caridi Emilia n. 3680/2013 -Commisso Antonio n. 5638/2013 – Commisso Francesco n. 1456/2013 – Caridi Emilia n. 2387/2013 – Mittica Luigi n. 4712/2013 – Racco Luciano n.3829/2013 ) ..

quanto al ricorso n. 724 del 2013:

del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamento tares n. 5565/2013Lombardo Sonia, n.6486/13Sgotto Rosa, n.5850/2013Salerno Giuseppe, n.4655/2013Crupi Mario, n.3476/2013Giorgini Immacolata, n.7318/2013Lubieri Francesco, n.5434/2013Ferraro Carlo, n.3830/2013Simone Antonella, n. 639/2013Commisso Giuseppe, n.3509/2013 Diano Vincenzo ) ..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva;

Visto l’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Vista la documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente nel ricorso n. 724/2013;

Comparati gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che le esigenze dei ricorrenti possono essere tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, con l’occasione, di richiedere alla Commissione Straordinaria presso il Comune di Siderno la produzione di una relazione dettagliata (sottoscritta anche dal Segretario Generale e dal Dirigente responsabile della gestione rifiuti) in ordine agli eventuali periodi – nel corso dell’anno 2013 – di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;

Ritenuto che la predetta relazione dovrà essere depositata in giudizio entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte – della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014; P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nel termine ivi indicato.

Fissa la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente, Estensore, Caterina Criscenti, Consigliere, Valentina Santina Mameli, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2014

Redazione

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