Decreto Destinazione Italia. La RELAZIONE illustrativa

Pubblichiamo la relazione illustrativa al TESTO del decreto legge “Destinazione Italia”, presentata dal Governo alla Camera, all’interno del disegno di legge di conversione n. 1920 AC (IL TESTOLO SPECIALEla scheda dei lavori alla Camerail PDF con TESTO e RELAZIONE insieme).

Disegno di legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA”

Articolo 1.

L’articolo contiene una serie di interventi finalizzati a ridurre in modo strutturale il costo dell’energia elettrica in Italia, presupposto per una ripresa delle attività produttive e per il recupero di competitività del Paese, insieme ad altre disposizioni in materia di certificazione energetica e di energia geotermica. Gli interventi riguardano in particolare la componente (denominata A3) posta a copertura degli oneri di sistema relativi agli incentivi erogati alla produzione di energia elettrica rinnovabile: gli oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20 per cento della bolletta elettrica di una famiglia tipo e la componente A3 pesa per il 90,6 per cento, ossia costituisce la quasi totalità. La crescita esponenziale della componente A3 avvenuta in pochi anni è stata raffreddata con la riforma degli incentivi alle rinnovabili elettriche (avvenuta nel 2012) e con la fine del sistema di sostegno al fotovoltaico, noto come conto energia (sempre nel 2012). Tuttavia, rimane la difficoltà di gestire una spesa elevatissima, che ammonta oggi a 11,2 miliardi di euro annui (6,7 fotovoltaico 4,5 altre fonti) e arriverà nel 2015 a 12,5 miliardi di euro annui. Senza effetti retroattivi su contratti già stipulati e senza effetti depressivi sull’andamento degli investimenti, la norma incide su aspetti specifici dove è possibile ridurre la spesa, in continuità con quanto già varato dal Governo nel precedente decreto «del fare».

Il primo intervento (comma 1) incide sul prezzo delle forniture, fornendo un indirizzo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas affinché aggiorni entro novanta giorni gli attuali criteri di definizione del «prezzo di riferimento» per i clienti non riforniti sul mercato libero, dove era stata a suo tempo introdotta la tariffa bioraria. L’andamento del mercato all’ingrosso, dopo l’ingresso del fotovoltaico, ha infatti modificato la curva del prezzo giornaliero, determinando uno spostamento delle ore di maggior prezzo dalla fascia diurna a quella serale. Di conseguenza, l’attuale struttura della bioraria non rispecchia più condizioni di convenienza per i consumatori.

Il secondo intervento (comma 2) modifica l’istituto del «ritiro dedicato», ossia del prezzo che paga il Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’energia elettrica derivante da impianti a fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW ovvero da impianti rinnovabili (di qualunque potenza) non programmabili. Attualmente, il prezzo di ritiro per i piccoli impianti è superiore ai prezzi di mercato e la differenza si carica sulla componente A3. La norma interviene su tale situazione, stabilendo che a partire dal 1 gennaio 2014 per gli impianti a fonti rinnovabili già incentivati il prezzo di ritiro sia pari al prezzo zonale orario. Ci si attende una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 milioni di euro annui.

Il terzo intervento (commi da 3 a 6) introduce uno strumento volontario, attivato dai singoli operatori, per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche e valorizzare l’intera vita tecnica degli impianti, senza penalizzare gli investimenti già effettuati. La proroga volontaria della durata temporale dell’incentivo, prevista dalla misura, non comporta modifiche alla disciplina vigente a tutela del recupero delle aree ove sono situati gli impianti oggetto dei previsti benefìci.

La norma prevede che l’opzione dia diritto a un aumento del periodo di incentivo di sette anni, a fronte però di una riduzione immediata dell’incentivo stesso. L’entità della riduzione sarà fissata in un successivo decreto, in relazione al periodo residuo spettante, al tipo di fonte rinnovabile, al tipo di incentivo e ai costi per la rimodulazione. Fermi restando i limiti temporali delle autorizzazioni concesse, chi accetta la rimodulazione potrà accedere, alla fine del periodo di incentivo, ad ulteriori benefìci per interventi di rifacimento o di ricostruzione dell’impianto sullo stesso sito.

I risparmi ottenibili dipendono ovviamente dal tasso di adesione e dalle condizioni che saranno offerte: una stima prudente è di circa 700 milioni di euro annui, in caso di adesione al 50 per cento di tutti gli impianti non fotovoltaici e di adesione bassa per il fotovoltaico.

La disposizione di cui ai commi 7 e 8, nel ricondurre a sistema i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituisce la comminatoria di nullità del contratto, in atto prevista dal comma 3-bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria, graduandone l’entità in funzione del tipo contrattuale. Si eccettuano dal precetto gli atti a titolo gratuito, nei quali l’avente causa non deve né può svolgere alcuna valutazione sulla qualità dell’immobile che riceve. Su richiesta di almeno una parte, che opti per la nuova sanzione, quest’ultima si applica altresì alle violazioni anteriormente commesse e già sanzionate con la comminatoria di nullità del contratto, purché essa non sia stata ancora definitivamente dichiarata. In questo modo, senza pregiudizio del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative per l’espressa istanza in tal senso dei soggetti interessati, si disinnesca il gravissimo pericolo per la certezza del commercio giuridico che era insito nella previgente sanzione di nullità contrattuale, per sua natura idonea a propagarsi senza limiti in danno di ogni successivo acquirente del medesimo bene.

In relazione alla disposizione di cui al comma 9 si rappresenta quanto segue.

A quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma della disciplina del condominio negli edifici, operata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, la norma introduce alcuni correttivi mirati, volti a superare le difficoltà che si sono manifestate nella fase di prima applicazione della riforma stessa.

La lettera a) serve a colmare un vuoto legislativo esistente nella legge n. 220 del 2012 la quale, pur prevedendo la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio (sia quella iniziale sia quella periodica), non reca rinvio a una fonte secondaria che individui sia i requisiti che devono essere posseduti per esercitare l’attività di formazione, sia i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi. Ponendo rimedio a tale lacuna, la norma prevede che siano stabiliti, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, gli standard per lo svolgimento della formazione in parola.

La previsione di cui alla lettera b) è volta a favorire gli interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, riducendo a tal fine la maggioranza richiesta per l’adozione delle relative decisioni da parte dell’assemblea condominiale.

Con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni (tra cui quelle portanti dell’edificio), indicate nell’articolo 1117.

La lettera d) mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e di proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione anticipata del cosiddetto «fondo lavori». L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma impegnata costituisce, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione. Ciò provoca un sensibile impatto negativo sul settore dell’edilizia, mercato che già da tempo risente della sfavorevole congiuntura economica in atto. La norma proposta, senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all’istituto del fondo lavori, contemperando le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di recessione economica, hanno notevoli difficoltà ad anticipare l’intera somma dovuta). In sostanza, la nuova possibilità di costituire il fondo, che comunque resta obbligatorio e che deve sempre essere anticipato, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori, rappresenta un bilanciamento degli interessi che soddisfa e contempera al meglio le esigenze di tutti gli attori della vicenda contrattuale.

La lettera e) colma una palese lacuna della recente riforma, nella quale il meccanismo per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato dalla legge n. 220 del 2012. Ciò vanificava, di fatto, ogni possibilità di ottenere qualcosa dai condomini inadempienti agli obblighi imposti dal regolamento condominiale. La misura proposta affida dunque le scelte sanzionatorie in proposito direttamente all’assemblea, che decide con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.

Il comma 10 prevede una revisione delle competenze dello Stato e delle regioni in materia geotermica, assegnando allo Stato il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore, come previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2010.

Con riferimento alle misure di cui ai commi da 11 a 14, si evidenzia quanto di seguito. In data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione europea il «Progetto integrato CCS Sulcis» previsto dall’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dopo una complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Questa norma ha l’obiettivo di abrogare le leggi che hanno costituito la base giuridica del progetto precedentemente notificato alla Commissione e di rimodulare l’intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto europeo e soprattutto significativamente meno costoso in termini di impatto sulle bollette elettriche rispetto a quello che si sarebbe avuto con la realizzazione del precedente progetto secondo il meccanismo di incentivo (CIP 6) per esso previsto.

In data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology. L’attuazione di tale protocollo prevede, tra l’altro, la modifica del già citato articolo 11, comma 14; la presente norma pertanto procede all’abrogazione del predetto articolo e riformula l’intervento tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto che pertanto sarà ritirata e ripresentata secondo la nuova veste.

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l’intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo la regione autonoma Sardegna può bandire una gara per una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta, da realizzare nell’area del Sulcis Iglesiente.

Al vincitore della gara sarà assicurato per venti anni – a partire dal primo anno di esercizio della centrale – un incentivo pari a 30 euro/MWh, rivalutato sulla base dell’inflazione calcolata sull’indice ISTAT, fino ad un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo non dovrà comunque superare le proporzioni stabilite dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Inoltre il vincitore della gara dovrà sottoporsi a un audit esterno, su base annuale, che assicuri che non ci sia sovracompensazione rispetto ai costi effettivamente sostenuti e costituisca la base per il necessario aggiustamento ex post dell’incentivo erogato. Le modalità per lo svolgimento di tale audit e degli eventuali aggiustamenti ex post dell’incentivo saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con il medesimo decreto ministeriale saranno previsti gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute.

Gli oneri sono a carico del sistema elettrico tramite prelievo in tariffa.

Il risultato di tale formulazione che fissa l’incentivo a 30 euro/MWh invece di 150 euro/MWh, che stabilisce un tetto massimo alla produzione incentivabile e che non prevede alcun incentivo per la miniera di Nuraxi Figus, fa sì che l’intero intervento sia realizzabile con un prelievo significativamente inferiore sulle bollette mantenendo, nel contempo, la valenza «sperimentale» del progetto volto a verificare la fattibilità della tecnologia CCS su scala commerciale. Al comma 12 è stata inserita la clausola di stand still specificando che nessun incentivo può essere concesso prima dell’approvazione da parte della Commissione europea relativamente alla compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato.

Al comma 15 si prevede di non far aumentare, dal 4,5 per cento in vigore nel 2013 al previsto 5 per cento del 2014, la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti. Tale misura si rende necessaria per non gravare ulteriormente sul prezzo dei carburanti in una congiuntura eccezionalmente sfavorevole per il consumo degli stessi, dovuto sia agli alti prezzi della materia prima che all’aumento già effettuato e a quello ulteriore previsto delle accise per i prossimi mesi del 2014. La traiettoria di avvicinamento al target del 10 per cento al 2020 procede nei termini previsti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed anche per il target generale di fonti rinnovabili siamo in anticipo rispetto alla traiettoria minima prevista per l’Italia. In attesa di una decisione dell’Unione europea sulla revisione della citata direttiva 2009/28/CE, nell’ambito della discussione sui fattori ILUC (Indirect land use change), si reputa utile un andamento più cauto nella progressione dell’obbligo di miscelazione dei biocarburanti.

La norma è anche volta ad uniformare il sistema di calcolo dell’obbligo di immissione di biocarburanti nel nostro Paese a quanto avviene in altri Paesi europei. Tale revisione del sistema di calcolo degli obblighi di biocarburanti semplifica significativamente per gli operatori il loro assolvimento, soprattutto in questo periodo di discontinuità nell’andamento dei consumi di carburanti, perché consente una pianificazione certa delle modalità di copertura degli obblighi stessi. L’attuale sistema che prevede che l’obbligo vada calcolato sulla base dei carburanti fossili immessi in consumo nell’anno precedente determina grandi difficoltà per gli operatori, soprattutto di dimensioni minori, poiché i volumi esitati variano sensibilmente di anno in anno, con possibili effetti distorcenti sul mercato stesso. In tale ottica appare utile che lo stesso anno di riferimento per il calcolo dell’obbligo debba essere quello in cui l’obbligo sorge e che coincida con quello della contestuale soddisfazione dell’obbligo stesso. Si interviene poi alla eliminazione di alcune limitazioni sull’uso di materie prime da utilizzare nella produzione dei biocarburanti, prevedendo anche l’estensione dell’utilizzo dei grassi animali di categoria 2. Si prevede, inoltre, l’elevazione della soglia massima di utilizzo di materia prima rifiuti e sottoprodotti portandola al 40 per cento al fine di incentivare l’impiego di tale materia prima che non è in concorrenza con le materie prime utilizzate per la produzione di prodotti alimentari per l’uomo e per gli animali.

Relativamente al comma 16, dato l’approssimarsi delle gare di ambito per affidare per aree sovracomunali il servizio di distribuzione del gas, sono stati analizzati i diversi casi di calcolo del valore industriale residuo (VIR) che secondo le attuali norme dovrebbe essere versato dal distributore subentrante al gestore uscente. Tale valore verrebbe preso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas a base per la determinazione del valore dell’asset regolato su cui si calcoleranno le tariffe di distribuzione per i successivi dodici anni di concessione.

Considerato che le modalità attuali di calcolo del VIR sono diverse da quelle usate per la regulatory asset base (RAB) (non prevedono la detrazione dei contributi versati dai privati per gli allacciamenti che invece vengono correttamente decurtati nella regolazione tariffaria), le differenze dei due valori riscontrate possono risultare anche dell’ordine del 20 per cento. Questo causerebbe un aumento in prospettiva delle tariffe di distribuzione a carico dei clienti finali, a beneficio invece dei quali la riforma del sistema delle gare di distribuzione era stata prevista.

Pertanto con la norma si provvede ad allineare il valore del VIR a quello della RAB, che è il valore che è preso a riferimento dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la determinazione delle tariffe di distribuzione e che rappresenta il valore effettivo dell’impresa di distribuzione del gas. Si provvede altresì a chiarire che dal rimborso vanno scomputati in ogni caso i contributi privati versati al distributore (quali i contributi pagati dai privati per i loro allacciamenti alla rete di distribuzione) in quanto altrimenti, venendo riconosciuti nel rimborso, costituirebbero un ingiustificato arricchimento.

Inoltre, riportando la più alta VIR al valore della RAB si aumenta la possibilità di partecipazione alle gare da parte dei distributori interessati, diminuendo l’esborso finanziario iniziale da versare.

Articolo 2.

Redazione

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