Decreto Destinazione Italia. La RELAZIONE illustrativa

Articolo 6.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si rappresenta quanto segue.

Durante il periodo di programmazione corrente, l’Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi di euro e ne ha speso il 35 per cento. L’Italia ha programmato circa 1,3 miliardi di euro per l’Information and communication technology (ICT), dei quali 100 milioni di euro sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente ha rivelato che solo il 47 per cento del totale è stato destinato a progetti e che solo il 5 per cento di quanto destinato è stato effettivamente speso per la banda larga.

Un sistema che preveda l’attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10.000 euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell’imprenditoria giovanile.

Il sistema dei voucher per l’innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi alle Information and communication technology ICT per le micro, piccole e medie imprese, accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale.

Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre un utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l’e-commerce aziendale all’acquisto di apparecchiature di ICT moderne a pacchetti di connettività).

Il sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione europea come utile integrazione a esistenti programmi di supporto finanziario: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme. Si ritiene di fissare in 10.000 euro il limite massimo erogabile, a fronte di una motivata richiesta con esplicita indicazione dell’utilizzo, in regime, quindi, de minimis.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, i fondi saranno ripartiti tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le CCIA operanti nelle singole regioni e saranno erogati in base a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ne stabilirà le modalità di erogazione e gli schemi standard dei bandi.

Il comma 4 aggiunge una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l’accelerazione dello sviluppo delle piccole e medie imprese nel settore delle telecomunicazioni (TLC). Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio: consente, da un lato, un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti e, dall’altro, consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l’attività di Internet Service Provider.

Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, ha previsto l’obbligo, a pena di nullità, della sottoscrizione dei contratti pubblici e degli accordi di programma con modalità elettroniche.

Al riguardo, la Conferenza unificata e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) hanno segnalato rilevanti problematiche nell’applicazione della norma derivanti sia dalle molteplici interpretazioni della stessa ad oggi intervenute (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) sia dalle difficoltà operative afferenti alla nuova forma di stipula con particolare riguardo alle modalità di redazione, conservazione e registrazione dell’atto, atteso anche l’aggravio di costi, specie con riferimento agli aspetti di archiviazione e di conservazione degli accordi e dei contratti informatizzati, che le nuove disposizioni comportano. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza unificata è stato attivato un tavolo tecnico per affrontare e risolvere tali problematiche, attesa, peraltro, la grave «sanzione» della nullità degli accordi e dei contratti stipulati, a partire dal 1 gennaio 2013, con modalità di sottoscrizione diverse e difformi rispetto alle modalità indicate nelle citate disposizioni.

In sintesi le problematiche più rilevanti concernono:

le caratteristiche tecniche che deve possedere l’accordo o il contratto informatico idonee a garantire l’immodificabilità e la leggibilità del contenuto nel tempo;

le modalità di sottoscrizione dell’accordo o del contratto anche in relazione agli allegati a tali atti;

la gestione dei riferimenti che consentano di determinare in modo univoco la nomina di un ufficiale rogante per un atto;

la definizione di un formato informatico per collegare in modo univoco l’accordo o il contratto con i relativi allegati anche ai fini della conservazione per garantire che gli allegati si possano riferire al contratto medesimo garantendo interscambio di dati tra gli enti;

le modalità tecniche per annotare sul contratto, successivamente alla stipula dello stesso, il numero di repertorio, il numero di raccolta, il numero di registrazione e altre eventuali ulteriori annotazioni quali il provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria;

le caratteristiche del sistema informatico di conservazione idonee a garantire nel tempo l’unicità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità dell’atto e dei relativi allegati;

le modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo particolarmente problematico per le scritture private e anche in relazione al rilascio delle copie alle parti degli atti pubblici informatici.

Ciò posto, al fine di evitare ulteriori disagi alle amministrazioni statali e locali, che stanno incontrando difficoltà operative tali da non consentire loro di adeguarsi alle richiamate disposizioni e in considerazione dei tempi necessari per risolvere le citate problematiche ancor più complesse per quanto riguarda le scritture private, nonché di consentire alle amministrazioni di poter applicare le disposizioni in parola, si propone il differimento del termine di entrata in vigore delle stesse (30 giugno 2014 per gli accordi di cui all’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e 1 gennaio 2015 per le scritture private) e, al contempo, la previsione della salvezza degli accordi e dei contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2013 in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche.

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 prevedono che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate a operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali. La disposizione intende risolvere le numerose situazioni interferenziali nel settore televisivo con i Paesi confinanti.

Attualmente l’Italia, sulla base della pianificazione delle frequenze adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le dovute precauzioni d’uso a tutela delle utilizzazioni legittimamente riconosciute ai vari Paesi dal piano di Ginevra 2006, ha assegnato ai propri operatori la quasi totalità delle frequenze disponibili. Tale circostanza è stata però motivo di accertate situazioni interferenziali verso i Paesi confinanti e conseguentemente le reazioni suscitate nei Paesi interessati hanno indotto sia l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) sia l’Unione europea a monitorare la situazione e hanno invitato l’Italia ad avviare incontri bi e multilaterali. L’esito positivo di tali incontri non è di facile realizzazione per i complessi aspetti tecnici che emergono.

Invece, l’esclusione dalla pianificazione e la conseguente liberazione delle frequenze oggi assegnate agli operatori italiani consentirebbero, in modo definitivo e in tempi ragionevolmente rapidi (entro il 31 dicembre 2014), di evitare il sorgere in campo europeo di probabili procedure di infrazione a carico dell’Italia. Conseguentemente la liberazione delle frequenze dovrà essere garantita alla scadenza del termine dalla disattivazione coattiva operata dagli organi del Ministero dello sviluppo economico coadiuvati anche dalla polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Al fine di consentire un ristoro economico agli operatori di rete coinvolti per gli investimenti sostenuti, il comma 9 prevede l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, le cui modalità e criteri saranno definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle suddette frequenze. Nel caso in cui vi siano risorse residue successivamente all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa le stesse potranno essere utilizzate, per le stesse finalità, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si rappresenta quanto segue. Al fine di promuovere la diffusione dei servizi di connettività digitale, si prevede un’agevolazione per gli interventi volti a fornire la connessione digitale, con velocità pari almeno a 30 Mbps, a favore delle piccole e medie imprese, ovvero dei consorzi da reti di piccole e medie imprese, che consiste in un credito d’imposta nella percentuale del 65 per cento delle spese da esse sostenute, entro il limite massimo di un credito d’imposta di 20.000 euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità per usufruire del credito d’imposta, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale, nonché il regime dei controlli sulle spese.

Il comma 11 individua un’idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

Articolo 7.

La disposizione è finalizzata, in primo luogo, ad ampliare l’oggetto dell’istituto del ruling di standard internazionale, prevedendo la possibilità per il contribuente di attivare la procedura di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento in via preventiva circa la sussistenza o no dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

La modifica di cui alla lettera b) del comma 1 estende, da tre a cinque periodi d’imposta (compreso quello in cui lo stesso viene stipulato), la validità giuridica dell’accordo di ruling.

La soppressione della locuzione «, di Milano o di Roma,» di cui al comma 5, è conseguente alla modifica organizzativa interna all’Agenzia delle entrate, che ha sostituito un unico ufficio competente alla trattazione delle richieste di ruling, l’ufficio ruling internazionale, articolato nelle due sedi di Roma e di Milano, in luogo dei due precedenti uffici, l’ufficio ruling internazionale centro-sud e l’ufficio ruling internazionale nord.

Articolo 8.

Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell’assicurazione per la responsabilità civile (RC) auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.

Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l’altro, del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, è quello di garantire la razionalizzazione e l’efficientizzazione dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.

La novella all’articolo 128 del CAP, introdotta dalla lettera a) del comma 1, risponde all’esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri.

La norma modifica, a decorrere dal 1 gennaio 2014 secondo quanto disposto dal comma 12, i massimali minimi di garanzia per la stipula dei contratti in adempimento dell’obbligo di assicurazione per la RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dal medesimo articolo 128, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva comunitaria in materia di RC auto che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L’attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persona e di 1 milione di euro per danni a cose.

Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri.

Ciò considerato, la disposizione eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.

La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche davanti al giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell’offerta di tali meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo la stipula di contratti che prevedano l’installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.

La modifica proposta tiene fermo, a carico delle compagnie, l’assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.

Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, nei confronti del premio già applicato all’assicurato.

Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all’utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi in giudizio e ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, facciano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo e, inoltre, che i dati siano trattati dall’impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, facendo divieto all’assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l’interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni a opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.

La norma stabilisce, infine, che l’interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo sia garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione. Il centro è titolare e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’interoperabilità e ne cura la trasmissione alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato.

La disciplina recata dalla lettera c) del comma 1 mira a evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l’identificazione immediata del testimone sul luogo dell’incidente.

La disposizione prevede l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.

È infine previsto che nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmetta l’informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d’ufficio.

La disciplina recata dal comma 1, lettera d), modificando il CAP, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risarcimento per equivalente sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.

Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di tali facoltà comunicano ogni anno all’IVASS (e, in prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l’entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 5 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.

Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in base a specifici criteri e a determinate variabili temporali, saranno individuate le zone territoriali in cui la riduzione non potrà essere inferiore al 10 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.

Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata, avrà diritto al versamento, direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l’impresa di assicurazioni avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione di fattura.

È prevista, in caso di mancata comunicazione dell’entità delle riduzioni annuali, l’impossibilità, per l’impresa, di esercitare tali facoltà nell’anno successivo.

La disciplina recata dal comma 1, lettera e), al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l’utile accertamento della sussistenza e dell’entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell’assicuratore.

È previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, del CAP o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146 del CAP è previsto, infine, che l’azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.

La disciplina recata dalla lettera f) del comma 1 stabilisce che l’impresa di assicurazione abbia la facoltà di prevedere, in via contrattuale e in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l’immediato vantaggio economico per coloro che accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l’impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura non inferiore al 4 per cento del premio base applicato su base nazionale nell’anno precedente.

La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese sino tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. È altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, non inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.

Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere b), d) e f), e al comma 2, sia nelle ipotesi in cui le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere b), d) e f), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipula o di rinnovo.

La disciplina recata dal comma 6 modifica il secondo comma dall’articolo 2947 del codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso. La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall’articolo 2947, escludendo dall’applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore.

Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e di pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo e informativa, a carico dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti internet dei soggetti coinvolti e attraverso la relazione al Parlamento di cui all’articolo 13 del decreto- legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il comma 11 abroga il citato articolo 14 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, che subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell’assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell’applicazione di uno sconto sul premio.

Articolo 9.

La norma mira a favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri, prevedendo a tal fine un credito d’imposta pari al 19 per cento del prezzo di acquisto da parte del consumatore finale munito di idonea documentazione fiscale.

È previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del Programma operativo nazionale di riferimento (PON), siano definite le modalità per usufruire del credito d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese.

Il comma 5 individua un’idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

Articolo 10.

Redazione

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