Esiste ancora l’informativa antimafia atipica?

Esiste ancora l’informativa antimafia atipica?

Le informative antimafia c.d. atipiche, come è noto, rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa al fine di prevenire le possibili ingerenze criminali nelle procedure ad evidenza pubblica.

Nella specie, le informative antimafia atipiche costituiscono l’espressione dell’esigenza, valutata positivamente dal legislatore, di anticipare la soglia di difesa sociale escludendo dalle procedure ad evidenza pubblica tutti quei soggetti che rappresentano, potenzialmente, un veicolo della criminalità organizzata.

L’effetto dell’informativa antimafia atipica consiste quindi nell’esclusione dell’imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici che presuppongono l’utilizzo di risorse della collettività.

Stante la loro natura atipica, le informative antimafia possono anche basarsi su elementi che costituiscono solo indizi, sebbene non debbano costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali, in ordine ad un possibile rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata.

È opportuno premettere che l’informativa antimafia c.d. atipica, così come elaborata nella prassi, rinveniva il proprio fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, comma 9, d.P.R. n. 252/1998, dell’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982 nonché nell’art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252/1998.

Attualmente, a seguito dell’articolo 9 del D.lgs n. 218/2012 (c.d. Codice Antimafia), il d.P.R. n. 252/98 è stato abrogato, venendo meno in tal modo la possibilità per le prefetture di emanare informative atipiche ex art. 10 d.P.R. n. 252; sicché in queste ipotesi il procedimento dovrà concludersi necessariamente o con un’informazione interdittiva o liberatoria.

L’abrogazione delle informative atipiche ex art. 10 d.P.R. n. 252, tuttavia, non ha comportato anche l’abrogazione delle informative atipiche, emesse sempre dal Prefetto, ma sulla base dell’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982.

In particolare, l’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, tutt’ora in vigore, consente alle prefetture, quali autorità preposte all’ordine pubblico, di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, gli elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni.

Sicché, nella prassi, le prefetture possono ancora continuare a fornire alle Stazioni appaltanti delle informative atipiche, le quali saranno sempre rimesse al discrezionale apprezzamento delle Stazioni appaltanti.

Detto altrimenti, in presenza di una informativa prefettizia antimafia c.d. atipica, ex art. 1 septies L. 629/1982, l’efficacia interdittiva può scaturire solo da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria della stessa.

Appare utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, in tema di informative antimafia i legami di natura parenterale, in sé considerati, non possono essere ritenuti idonei a supportare autonomamente una informativa negativa, assumendo gli stessi rilievo solo qualora emerga un concreto condizionamento dell’impresa.

Di recente il TAR Milano, collocandosi nell’indirizzo appena detto, ha dichiarato l’illegittimità di una informativa antimafia atipica posta la: “totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, a fronte di una composizione degli organi direttivi aziendali modificata (nomina di nuovo amministratore unico) e della pronuncia del Tribunale del Riesame, che ha escluso, seppure in sede di valutazione cautelare, contatti diretti con esponenti della criminalità organizzata”

Salvatore Gallo

Laureatosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, entra nel team di <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel 2009. Si occupa in prevalenza di appalti e urbanistica e di pubblico impiego.