Con sentenza n. 2962 del 24 dicembre 2013, la terza sezione del Tar Milano ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva del “Concorso internazionale di progettazione per la ‘Progettazione del Padiglione Italia” confermando pertanto l’ aggiudicazione al Raggruppamento temporaneo vincitore.
Il predetto concorso internazionale di progettazione era finalizzato alla realizzazione del Padiglione Italia, ossia di una struttura avente carattere permanente destinata ad accogliere Palazzo Italia, da riconvertire a conclusione della manifestazione Expo 2015.
Il ricorso è stato presentato dal raggruppamento terzo classificato per ottenere in primis l’esclusione dei progetti primi classificati, in seconda battuta l’inversione dell’ordine di graduatoria ed in ultimo l’annullamento dell’intera gara.
Il ricorrente deduceva violazione del bando di gara e dell’annesso DPP, difformità dei progetti classificatisi al primo e secondo posto della graduatoria rispetto alle prescrizioni tecniche stabilite dalle lex specialis, violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per violazione dei principi della par condicio, uguaglianza, trasparenza e buona amministrazione, violazione del principio di determinatezza dell’offerta e della par condicio tra i concorrenti
Il Tar Milano ha ritenuto infondate e ha respinto tutte le censure proposte. In particolare ha osservato che il D.P.P. ha natura di documento di indirizzo e che il progetto presentato dal raggruppamento vincitore seppur con qualche difformità non possa ritenersi in contrasto con il suddetto DPP.
Ha rilevato inoltre che la presenza di slogan o altre indicazioni di carattere generico non può condurre all’esclusione dalla gara per violazione del principio di anonimato se non risulta l’univocità del segno di riconoscimento e l’intenzione del soggetto di farsi riconoscere. Nel caso di specie, ad avviso dei giudici amministrativi milanesi, gli slogan riportati in tutte le offerte risultano assolutamente inidonei a tal fine.
Quanto alla possibilità di manomissione delle offerte, trasmesse per via informatica, per mancato utilizzo del sistema che le rende immodificabili, il Tar ha evidenziato che risulta dimostrata, con un ampio margine di certezza, la circostanza che le offerte sono state prodotte con la protezione.
Respinte anche le censure riguardo la valutazione delle offerte da parte della Giuria.
Pertanto, respingendo il ricorso, il Tar Milano ha confermato l’aggiudicazione definitiva. Spese compensate in ragione della complessità della controversia.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della sentenza.