La Camera ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, sulle disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia (C. 1941).
Questi i punti essenziali, nella scheda di sintesi elaborata dall’ufficio studi della Camera.
“L’abolizione della seconda rata IMU
Il decreto-legge n. 133 del 2013 (A.C. 1941) prevede che – per l’anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale sperimentale (IMU) per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione previste dalle norme statali, che deve essere versata dal contribuente entro il 24 gennaio 2014. Non si dà comunque luogo a sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il predetto termine. Viene assicurato ai comuni il ristoro del minor gettito IMU con risorse per l’anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro (articolo 1).
L’aumento degli acconti Ires e Irap e per il risparmio amministrato
Le risorse per l’abolizione dell’IMU sono rinvenute mediante aumento al 128,5 per cento dell’acconto Ires ed Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d’Italia. Nei confronti degli stessi soggetti si prevede anche una addizionale alla aliquota Ires di 8,5 punti percentuali (articolo 2).
A decorrere dall’anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l’imposta sostitutiva per il regime del risparmio amministrato si introduce il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Dismissione di immobili pubblici
In materia di dismissione di immobili pubblici, viene semplificata la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento (articolo 3).
Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad usoprevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode.
Il meccanismo di dismissione a trattativa privata in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle finanze per l’inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l’identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono altresì esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.
Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell’Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.
Si prevede, infine, che i Ministeri individuano e comunicano all’Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato.
Aumento del capitale della Banca d’Italia
In relazione alla Banca d’Italia, il decreto-legge (articoli 4-6) autorizza l’istituto ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di 7,5 miliardi di euro; a seguito dell’aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna, con un limite di partecipazione fissato al 3 per cento del capitale. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
Sono quindi individuate le categorie di investitori che possono acquisire le quote: si tratta di banche, imprese assicurative e fondi pensione, che devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito dovrà procedersi all’alienazione delle quote. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l’imputazione dei relativi dividendi alle riserve statutarie della Banca d’Italia.
In via transitoria, la Banca d’Italia può acquistare le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei predetti limiti di partecipazione al capitale. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.
In relazione agli organi, si precisa che né l’Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d’Italia possono ingerire nelle materie relative all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.
Sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell’assemblea e del Consiglio superiore da parte del delegato governativo e del Ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto, conclusosi con l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.
Accise
Il decreto-legge reca inoltre una norma interpretativa in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dall’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 7)”.