Il comma 1 -bis inserito all’art. 3 modifica il termine (previsto dall’articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011) a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, indi ulteriormente differito al 31 dicembre 2013, è così
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014.
La disposizione fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Si osserva che il citato articolo 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011, con l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il codice dei contatti pubblici), ha introdotto l’obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture:
– nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
– ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Il comma 5 aveva, quindi, specificato che tali disposizioni si applicassero alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. Il termine è stato successivamente prorogato di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, dall’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011; indi al 31 dicembre 2013, dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 43 del
2013.
Ricordiamo che la centrale di committenza è definita dall’articolo 3, comma 34, del codice dei contratti quale “un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. La relativa disciplina è recata dall’articolo 33 del codice, che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
Per ulteriori approfondimenti si allega il Dossier del Senato