Il decreto legge “Milleproroghe”, n. 150 del 2013, in vigore dal 31 dicembre (qui il TESTO, qui la GUIDA), modifica la fase transitoria relativa alle attestazioni SOA, prevista dal Codice e dal Regolamento appalti. Qui lo stralcio delle previsioni introdotte, che intervengono sulla dimostrazione di “adeguata idoneità tecnica e organizzativa” da parte delle imprese.
Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013)
(…)
Art. 4
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
(…)
5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è prorogato al 31 dicembre 2014.
Di seguito, il testo dell’art. 189 del codice contratti, come aggiornato al decreto Milleproroghe 2014:
Art. 189
Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita’ economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita’ economica e finanziaria e’ dimostrata:
(…)
3. La adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa e’ dimostrata:
(…)
4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:
(…)
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo’ essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
Ecco lo stralcio dell’articolo 357 del Regolamento appalti, citato dal decreto Milleproroghe 2014:
Art. 357
Norme transitorie
(…)
27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validita’ di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.
[Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, ha disposto (con l’art. 4, comma 6) che “Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ prorogato al 31 dicembre 2014”]