Appalti, la verifica dei requisiti (determinazione AVCP 1/2014)

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha aggiornato le linee guida sull’applicazione dell’articolo 48 del codice dei contratti pubblici (“Controlli sul possesso dei requisiti“).

Questa la norma commentata:

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

La norma disciplina il procedimento di verifica dei requisiti, obbligatoriamente previsto -chiarisce l’AVCP- “per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria (il Titolo II del Codice non ne esclude, infatti, l’applicazione ai contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara“.

Gli atti di gara non debbono necessariamente prevedere l’attivazione della procedura di verifica o il numero di soggetti sottoposti a verifica (aspetti già disciplinati compiutamente per legge), ma debbono prevedere “i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi”.

La precedente determinazione dell’AVCP (n. 5/2009) è dunque da intendersi sostituita dall’odierna (riportata in calce), n. 1 del 2014.

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Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014

Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163


Premessa

1. Ambito di applicazione della procedura.

1.1. Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti.

1.2. Concessioni di servizi e Concessioni di lavori.

1.3. Settori speciali.

2. Requisiti oggetto a verifica.

2.1. Livelli minimi specifici di capacità tecnico-economica e relativa comprova.

2.2. Determinazione del periodo di attività documentabile.

2.3. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti.

3. Applicazione dell’articolo 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione.

4. Applicazione dell’articolo 48 in caso di avvalimento.

5. Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma.

5.1. Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati.

5.2. Modalità di applicazione dell’art. 48, comma 1 bis.

5.3. Verifica sull’aggiudicatario provvisorio e sul secondo graduato.

6. Momento della verifica.

7. Verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie.

8.1. Sanzioni irrogate dalla stazione appaltante.

8.2. Sanzioni irrogate dall’Autorità.

8.2.1. Sanzione pecuniaria.

8.2.2. Sospensione dalle gare.


Premessa

L’Autorità, con la determinazione n. 5/2009 recante “Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163”, ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Autorità, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

1. Ambito di applicazione della procedura

Il procedimento di verifica di cui all’art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice) è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria (il Titolo II del Codice non ne esclude, infatti, l’applicazione ai contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.

Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l’attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di seguito sarà precisato, riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

1.1 Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti

Riguardo all’ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento) e poiché l’attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A ) “è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici … di importo superiore a 150.000 Euro” e “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a 150.000 Euro. In tal caso, infatti, l’attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all’art. 6-bis del Codice.

Un’eccezione alla regola prima enunciata è recata dall’art. 61, comma 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000, il concorrente, oltre a possedere l’attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48.

I requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d’appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell’art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall’impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest’ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall’articolo 90, comma 1, lettera a), del Regolamento, nell’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare. Nel caso il partecipante sia in possesso di valida attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato di quelli in possesso di qualificazione SOA, come prima specificato. La documentazione a comprova della capacità tecnica da richiedere alle imprese sorteggiate è costituita dai certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando o della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti ad un decimo dell’importo certificato.

1.2 Concessioni di servizi e Concessioni di lavori

Redazione

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