Il primo passo è stato mosso nel 2011, quando i capi di Stato e di governo dell’Unione europea hanno invitato la Commissione europea a riunire tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca e all’innovazione in un unico quadro strategico comune.
La Commissione ha così avviato una consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti gli attori principali, fino ad arrivare ad Horizon 2020.
L’11 dicembre 2013, infatti, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il regolamento n.1291/2013 istitutivo del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020.
L’obiettivo generale di Horizon 2020 è di contribuire a costruire una società e un’economia basate sulla conoscenza e sull’innovazione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.
Tale obiettivo è perseguibile per mezzo di tre priorità (elencate dettagliatamente nell’allegato I del regolamento) che si rafforzano reciprocamente: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società.
In altri termini, l’obiettivo di Horizon è incentrato sull’impiego di fondi per sostenere la posizione dell’UE in testa alla classifica mondiale nella scienza (c.d. Eccellenza scientifica); per contribuire ad affermare il primato industriale nell’innovazione, nonché favorire un più ampio accesso al capitale da parte delle piccole medie imprese (PMI) (c.d. Leadership industriale); per affrontare i principali problemi globali nei settori della salute e del cambiamento demografico; della sicurezza alimentare, dell’agricoltura sostenibile, della bio-economia; dell’Energia sicura, pulita ed efficiente; dei Trasporti intelligenti, “verdi” e integrati; degli interventi per il clima, dell’efficienza delle risorse e delle materie prime e delle società inclusive, innovative e sicure (c.d. Sfide per la società).
Al raggiungimento dei suddetti obiettivi contribuisce sia il CCR (Centro comune di ricerca della Commissione) fornendo sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell’Unione, se del caso in collaborazione con i pertinenti attori della ricerca a livello nazionale e regionale; sia l’EIT (l’’Istituto europeo di innovazione e tecnologia) contribuendo ad integrare il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione.
L’articolo 7 del regolamento stabilisce che horizon 2020 è aperto all’associazione di paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati; di membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o paesi o territori che rientrano nella politica europea di vicinato (in possesso di determinati requisiti) e di paesi e territori associati al settimo programma quadro.
Inoltre, il programma Horizon sostiene e le azioni indirette (attività di ricerca e innovazione cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti) e quelle dirette (attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione attraverso il CCR).
Occorre tenere presente che, ai fini del raggiungimento dei superiori obiettivi, vengono fornite indicazioni e contributi da gruppi di consulenza indipendenti, composti da esperti di alto livello istituiti dalla Commissione, con lo scopo di fornire le necessarie prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello di Unione, nazionale e regionale.
Altri contributi infine provengono da strutture di dialogo create a norma di accordi internazionali in materia di scienza e tecnologia.
Ciò a cui aspira il programma in esame è che tutte le priorità e le azioni intraprese tengano conto del carattere evolutivo della scienza, delle tecnologie, dell’innovazione, delle economie e della società.
Horizon, in conformità a quanto statuito nel regolamento (UE) n. 1290/2013, contribuisce al rafforzamento di un mercato unico dei ricercatori, assicura l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerche derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici a titolo di Orizzonte 2020.
Durante l’attuazione del programma Horizon, si offre particolare attenzione a garantire una partecipazione adeguata delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI), nonché un impatto adeguato della ricerca e dell’innovazione sulle stesse.
Si ha infatti particolare interesse affinché le PMI siano adeguatamente rappresentate nei partenariati pubblico-privato di cui all’articolo 25 del regolamento stesso.
Di notevole rilievo, inoltre, la disposizione di cui all’articolo 23 del regolamento, la quale specifica che il progetto Horizon dovrebbe essere attuato in primo luogo attraverso progetti collaborativi transnazionali assegnati attraverso inviti a presentare proposte. Tali progetti andranno integrati da partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico.
Nei partenariati pubblico-privato tutti i partner interessati si impegnano a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di attività precompetitive di ricerca e innovazione di importanza strategica per la competitività e la leadership industriale dell’Unione o per affrontare specifiche sfide per la società.
Questi partenariati sono attuati in modo tale da non ostacolare la piena partecipazione dei migliori attori europei e sono identificati in modo aperto, trasparente ed efficace.
Nei partenariati pubblico-pubblico, invece, è attribuita un’attenzione particolare alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri.
Horizon 2020 contribuisce a rafforzare questi tipi di partenariati qualora nell’Unione siano attuate congiuntamente azioni a livello regionale, nazionale o internazionale.
Dell’intero sistema Horizon la Commissione fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri. In particolare le comunicazioni, così come i vari progetti finanziati, sono resi fruibili in formato digitale.
Infine, nella parte conclusiva del regolamento sono presenti una serie di disposizioni in materia di sicurezza e sorveglianza. L’articolo 30, infatti, prevede che “la Commissione adotta misure adeguate volte a garantire che, nell’attuare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive”, mentre l’articolo 31 attribuisce alla Commissione il compito di monitorare annualmente l’attuazione del programma horizon 2020 e di rendere pubblici i risultati da esso scaturiti.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo del regolamento n.1291/2013.