Con l’’emendamento 9.72, proposto dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stata differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014, l’operatività dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, disciplinata dall’articolo 6-bis, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) in base al quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la predetta Banca dati, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La deliberazione n. 111, del 20 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le successive deliberazioni in data 8 maggio e 5 giugno 2013, nonché del 22 gennaio 2014, contengono le modalità di attuazione del citato articolo 6-bis, del Codice, prevedendo una sua graduale applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il sostanziale differimento di cui al comma in esame, potrebbe sanare i procedimenti amministrativi non conformi al dettato dell’articolo 6-bis, a far data dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Il secondo periodo del comma introdotto dall’emendamento 9.72 salvaguarda le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta. Il sostanziale differimento dell’obbligo di applicazione dell’articolo 6-bis, a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, fino al 1° luglio 2014, potrebbe riguardare anche i procedimenti successivi alla data del 1° gennaio 2014 e, quindi, il secondo periodo potrebbe anche essere valutato come non necessario.
Pertanto, con tale emendamento viene prorogato al 1 luglio 2014 l’avvio del sistema AVCpass e vengono, di fatto, sanate tutte le procedure relative a bandi ed avvisi di gara pubblicati dal 1 gennaio 2014 sino alla data di conversione del decreto-legge n. 150/2013.
Per ulteriori approfondimenti si allega il Dossier del Senato