L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 3 febbraio 2014 n. 8, ha sancito che tra l’appello avverso il dispositivo di sentenza ex art. 119 co. 6 C.p.A., e l’appello completo avverso la sentenza pubblicata o notificata, nel rito speciale appalti, c’è un rapporto di piena autonomia, tale per cui sono da considerarsi appelli autonomi l’uno dall’altro e non un unico appello costituito da una fattispecie a formazione progressiva.
Secondo l’organo di vertice della Giustizia Amministrativa, infatti, “ai sensi dell’art. 119, comma 6, c.p.a. il dispositivo è atto immediatamente impugnabile. L’impugnazione si atteggia come facoltativa ed è finalizzata ad ottenere in via cautelare la sospensione del dispositivo“.
“L’art. 119 comma 6, c.p.a., non prefigura un tertium genus di tutela cautelare – oltre quella prevista dall’art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall’art. 98 contro le sentenze del T.A.R. – ma, senza scissione dell’azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per le quali è previsto il rito abbreviato, assicura l’anticipazione delle strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo“, si legge nella sentenza.
“Stante, inoltre, il rapporto di simmetria fra tutela cautelare e possibile esito del giudizio di merito, – proseguono i consiglieri di Stato – la parte che abbia anticipato la tutela avverso il dispositivo della sentenza è onerata in prosieguo della compiuta deduzione dei motivi di appello, una volta perfezionatasi al pubblicazione della sentenza, onde non incorrere nella declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione contro il dispositivo e nella perdita di efficacia di ogni misura cautelare eventualmente accordata“.
Qui il testo integrale della sentenza n. 3 febbraio 2014 n. 8 dell’Ad. Pl. Consiglio di Stato