Pluralismo in Tv, la sentenza del Tar Lazio sul ricorso RAI

Il Tar del Lazio, con la sentenza 4 febbraio 2014 n. 1392, ha accolto il ricorso della Rai contro le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (A.G.Com) che aveva ordinato all’azienda di assicurare, all’interno del noto programma «Che tempo che fa» condotto da Fabio Fazio e del programma «In mezz’ora» , condotto da Lucia Annunziata, di dare adeguato spazio al Pdl, in quanto soggetto politico, ripristinando una presunta lesione della par condicio.

Il procedimento era stato emesso a seguito di un esposto presentato dal presidente del Gruppo Pdl alla Camera, Renato Brunetta, nel quale si lamentava che nelle trasmissioni televisive in questione nel periodo compreso tra settembre 2012 e maggio 2013, sarebbero stati ospitati  più esponent del centro-sinistra rispetto a quelli di centro-destra.

Tuttavia il giudice amministrativo ha annullato i provvedimenti dell’Agcom stabilendo che «come appropriatamente osserva la ricorrente», l’Authority «ha qui applicato ad un programma di informazione le regole e i canoni, di tipo quantitativo, stabiliti dall’ordinamento per i programmi di comunicazione politica nel periodo elettorale, e per cui esiste una disciplina speciale nella 1.L. 22 febbraio 2000, n.28: per valutare la correttezza dell’informazione fornita da In 1/2 ora, é stato cioé predisposto un semplice calcolo statistico sulle presenza (a prescindere se, in specie, le appartenenze degli intervistati siano state correttamente individuate), e su tale fondamento si é pervenuti al provvedimento gravato». Inoltre lo stesso Tar ha affermato in entrambe le motivazioni che «invero per chi legittimamente dispone ed é responsabile del medium, la libertà d’informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza ed a proprio rischio professionali, a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento, scegliendo egli per conseguenza quale prodotto informativo offrire, secondo il format impiegato».

Questo il principio di diritto sancito dal Tar: «Per stabilire se una trasmissione di informazione rispetti i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità e pluralità dei punti di vista e parità di trattamento non é particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata» essendo invece necessario verificare le concrete «modalità di conduzione del programma…con riferimento a criteri qualitativi» considerando ad esempio «quale trattamento sia stato riservato ai politici interessati…se una maggiore presenza dei rappresentanti di una certa forza politica possa trovare adeguata giustificazione dalle vicende interne a questa forza politica e in un determinato periodo…a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento».

Leggi la sentenza integrale del Tar Lazio n. 1392/2014

Redazione

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