Il Consiglio di Stato con la decisione n. 355 del 27 gennaio scorso, ha precisato che deve interpretarsi in senso restrittivo la disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, che, nel prevedere la possibilità di aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi, analoghi a quelli già aggiudicati in favore della medesima impresa, presuppone l’esistenza di un progetto di massima, oggetto di un precedente contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante.
L’organo di vertice della giustizia amministrativa si è pronunciato così sul ricorso proposto da un’impresa contro il Ministero della Difesa in merito alle previsioni del bando circa il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ed il contestuale obbligo di presentazione del progetto base di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, secondo cui avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad adeguare la procedura di gara di cui al disciplinare alla valutazione del progetto, nella specie non operata.
Tuttavia i giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso osservando, preliminarmente, che la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito dell’azione amministrativa e sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto, vizi nella specie non dedotti, né ravvisabili, tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di appalto.
Da qui, la considerazione che non costituisce un limite a tale principio di massima la disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, che avrebbe dunque il solo scopo di evitare che il ricorso alla ripetizione di servizi analoghi possa risolversi in uno strumento per aggirare il pacifico divieto di rinnovo, configurandola alla stregua di nuova aggiudicazione in forma negoziata di servizi conformi ad un progetto base oggetto di precedente appalto.