Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia ha accolto il ricorso in appello dell’Ordine degli Avvocato di Modica contro l’ordinanza con la quale, lo scorso mese di ottobre, il Tar Sicilia aveva rigettato la domanda di sospensiva e ha autorizzato il funzionamento del Tribunale di Modica “senza i limiti originariamente apposti dal ministro”.
Come noto, il tribunale di Modica e’ uno dei Tribunali soppressi dal decreto sulla nuova geografia giudiziaria, contro cui si era subito scagliato l’Ordine degli avvocati di Modica.
Il ministero aveva infatti disposto il trasferimento presso il Palazzo di giustizia di Ragusa, di tutti i nuovi procedimenti civili e di tutti quelli penali pendenti negli uffici modicani.
Nel ricorso si lamentava l’autorita’ del ministro della Giustizia a stabilire al posto del presidente del Tribunale come utilizzare le sedi delle quali dispone l’ufficio. Pertanto la pronuncia dei giudici amministrativi di secondo grado incide sulla parte del decreto che prevedeva l’utilizzo temporaneo degli immobili già sedi degli uffici soppressi stabilendo quali procedimenti trattare in loco e quali, invece, trasferire presso la sede accorpante.
La portata del provvedimento del Cga, come sottolineato anche dai legali che hanno rappresentato l’Ordine forense di Modica, supera l’ambito locale, dal momento che mina il fondamento di tutti i decreti ministeriali che, come avvenuto per Modica, in occasione della soppressione degli uffici giudiziari disposta l’anno scorso, hanno autorizzato l’utilizzo temporaneo degli immobili già sedi degli uffici soppressi stabilendo, però, quali procedimenti trattarvi e quali, invece, trattare nella sede dell’ufficio accorpante.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa
N. 00060/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00009/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2014, proposto da:
Ordine degli Avvocati Presso il Tribunale di Modica, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Borrometi, Francesco Stornello, con domicilio eletto presso Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura Distrettuale Pa, con domicilio eletto presso Avvocatura Dello Stato in Palermo, via De Gasperi, N. 81; Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero;
nei confronti di
Comune di Modica; Ordine degli Avvocati Presso il Tribunale di Ragusa, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Gurrieri, Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso Salvatore Raimondi in Palermo, via Abela , N. 10;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 00885/2013, resa tra le parti, concernente Autorizzazione all’utilizzo degli immobili sede del sopprimendo Tribunale di Modica a servizio del Tribunale di Ragusa accorpante solo per due anni ed unicamente per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data del 14 settembre 2013
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ordine degli Avvocati Presso il Tribunale di Ragusa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Ermanno de Francisco e uditi per le parti gli avvocati A. Borrometi, F. Stornello, avv. di Stato Pollara e S. Raimondi;
Ritenuto che l’art. 8 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, indicato dal provvedimento impugnato a proprio fondamento, non pare attribuire al Ministero della giustizia poteri ulteriori a quello di autorizzare l’utilizzo, a servizio del Tribunale accorpante e per un periodo non superiore a 5 anni dal 13 settembre 2013, degli immobili già sede degli uffici giudiziari soppressi;
Ritenuto, peraltro, che la richiesta del presidente del Tribunale di Ragusa di utilizzare, ai sensi di detto art. 8, la sede del soppresso Tribunale di Modica non pare recare limitazioni di sorta in relazione agli affari civili che si intendevano ivi trattare;
Ritenuto che, pertanto, appare assistito dal prescritto fumus boni iuris almeno il terzo motivo dell’appello cautelare in esame;
Ritenuto, quanto ai motivi di ricorso ulteriori, che essi non evidenziano alcun profilo di periculum in mora, giacché nel termine biennale fissato dal provvedimento impugnato è prevedibilmente possibile giungere alla pronunzia sul merito;
Ritenuto che, in esito all’odierna misura cautelare, il presidente del Tribunale di Ragusa dovrà comunque assumere, nei sensi che riterrà opportuni, le determinazioni di sua competenza sulle modalità di utilizzazione dell’edificio già adibito a sede del soppresso Tribunale di Modica, purché entro i limiti temporali fissati dal provvedimento ministeriale impugnato che in parte qua non è inciso dalla presente ordinanza;
Ritenuto potersi compensare le spese del doppio grado cautelare, avuto anche riguardo alla natura pubblica di tutti i soggetti coinvolti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
accoglie in parte l’appello (ricorso numero: 9/2014) e per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, sospende l’efficacia dell’art. 1 del Decreto ministeriale impugnato in prime cure, limitatamente alle seguenti frasi: “per la dislocazione dei relativi archivi e per la trattazione degli affari civili pendenti” (alle righe 4 e 5 di detto art. 1); nonché “fermo restando lo svolgimento in via esclusiva presso la sede accorpante del servizio giudiziario relativo agli altri servizi della giurisdizione, nonché l’iscrizione e la trattazione degli affari sopravvenuti successivamente a tale termine” (alle righe 7-10 di detto art. 1).
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente FF
Ermanno de Francisco, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)