TAR Lazio: risarcito danno esistenziale all’impresa in gara

E’ terminata con un risarcimento una disputa che dura da ben 8 anni.

Un’agenzia di scommesse ippiche nonostante avesse  i titoli migliori delle società concorrenti  non aveva vinto una gara da appalto bandita dall’ dall’U.N .I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine ora sopressa)  la quale invece aveva affidato illegittimamente delega all’ esercizio delle scommesse ad un’agenzia con titoli inferiori alla ricorrente. Ma oltre il danno ecco la beffa. L’agenzia vincitrice infatti apre una sede proprio di fronte  al locale offerto in gara dall’agenzia ingiustamente perdente.

Inizia così un lungo calvario giudiziario che termina con l’aggiudicazione a favore della ricorrente della delega alla gestione delle scommesse che gli spettava sin dall’inizio.

Non soddisfatta, l’agenzia ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivati direttamente dal ritardo con il quale ha conseguito la concessione.

Il Tar Lazio, chiamato a giudicare sul risarcimento, ha rilevato come l’Agenzia ippica vincitrice , abbia percepito, così, per tutta la durata del contenzioso, i proventi della gestione delle scommesse la cui concessione è poi risultata di spettanza all’agenzia ricorrente che disponeva e aveva offerto in gara maggiori titoli di merito, soprattutto con riguardo alle caratteristiche costruttive e strutturali e alla dotazione dei locali offerti per l’apertura dell’ Agenzia, connotati tutti che costituivano, secondo quel bando, la base dei fattori di comparazione, in uno con la solidità finanziaria e la probità personale del candidato all’esercizio del delicato servizio pubblico di elevato tasso di responsabilità.

Pertanto, ad avviso del Tar Lazio è configurabile una responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione che ha impedito di fatto e di diritto per più di otto anni l’esercizio di una attività che senza gli acclarati provvedimenti illegittimi dell’amministrazione sarebbe stata svolta legittimamente da parte ricorrente, generando un considerevole e colpevole ritardo nel rilascio del prescritto titolo autorizzatorio e nell’inizio dell’attività das parte ricorrente, fonte di risarcibilità dei diritti patrimoniali consequenziali, derivante dalla violazione dei doveri che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 c.c. .

Infatti non può non osservarsi che il notevole ritardo nell’aggiudicazione della delega alla gestione delle scommesse è da attribuire a colpa dell’Amministrazione resistente, che ha tenuto un comportamento reiteratamente negligente che ha costretto parte ricorrente ad intraprendere una innumerevole serie di controversie giurisdizionali che di fatto hanno impedito l’esercizio dell’attività per oltre 8 anni, con la consequenziale mancata percezione delle redditività ed oneri passivi.

Pertanto alla luce di quanto sopra, il Tar Lazio, con sentenza n. 1545/14 ha riconosciuto all’agenzia ricorrente il diritto al risarcimento del  danno emergente relativo alle spese infruttuosamente sostenute per partecipare alla procedura di gara, e del lucro cessante , per il mancato esercizio dell’ attività nei primi e maggiormente redditizi anni di apertura delle sale destinate alla raccolta delle scommesse.

Per ulteriori approfondimenti si riporta il testo integrale della sentenza Tar Lazio

Redazione

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