L’art. 161 del regolamento prevede la procedura per giungere alla realizzazione di una legittima variante in corso d’opera. Se, dunque, l’art. 132 del codice definisce i limiti sostanziali delle varianti, l’art. 161 del regolamento, invece, stabilisce il procedimento con il quale le stesse possono essere concretamente attuate.
L’art. 161 ribadisce che una variante non può essere legittimamente posta su mera iniziativa dell’appaltatore. La variante, infatti, deve essere disposta dal direttore dei lavori e deve essere preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
L’iniziativa diretta a procedere ad una variante rispetto al progetto originario (dal punto di vista giuridico), è posta in capo al direttore dei lavori. Ove il riscontro effettuato sia positivo, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante e predispone una relazione che è inviata al responsabile del procedimento. Nella relazione sono precisate le motivazioni poste alla base della proposta di variante. Il responsabile del procedimento effettua l’accertamento dei presupposti e delle condizioni, giuridiche e di fatto, che sono indicate nella richiesta di variante e provvede a redigere un’apposita relazione. La relazione dovrà essere adeguatamente motivata e approfondita. In particolare, il comma 8 dell’art. 161 del regolamento precisa ulteriormente il contenuto dell’accertamento posto in capo del responsabile del procedimento nei casi di cui all’articolo 132, comma 1, lettera b) e lettera c), del codice.
Il potere decisionale spetta direttamente al responsabile del procedimento nel caso in cui le varianti non determinino l’esigenza di effettuare una spesa ulteriore rispetto a quella indicata nel quadro economico del progetto approvato. In caso contrario, quando dunque vi sia un’ulteriore spesa da sostenere, la decisione sarà rimessa all’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto. Sono altresì approvate dal responsabile del procedimento quelle varianti previste dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 132 del codice, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità che non comportino modifiche sostanziali, nel caso che la variante determini un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto. Inoltre, la copertura della maggiore spesa deve avvenire con l’accantonamento per imprevisti o, in alternativa, per il tramite delle eventuali economie di spesa derivanti dai ribassi determinatisi in sede di gara.
Approvata la variante, l’appaltatore è tenuto ad eseguire le attività ritenute opportune dalla stazione appaltante e ordinate dal direttore dei lavori a condizione che non mutino sostanzialmente la natura dei lavori. Se la variazione rimane nell’ambito del 20 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed ha diritto, come corrispettivo, allo stesso prezzo indicato nel contratto originario salvo il caso che la variante comprenda categorie di lavorazioni non previste ovvero quando sia necessario far uso di materiali, per i quali non era stato fissato un prezzo. Nel caso in cui, invece, la variante oltrepassi il limite del venti per cento si da luogo ad un sottoprocedimento. Il responsabile del procedimento invia una comunicazione all’appaltatore che ha 10 giorni di tempo per accettare per iscritto la proposta e porre le proprie condizioni che, dunque, possono essere diverse, anche sotto il profilo del corrispettivo, rispetto a quelle indicate nel contratto originario. Il silenzio dell’appaltatore equivale ad accettazione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. Nell’ipotesi, invece, che l’appaltatore risponda per iscritto e proponga una regolamentazione contrattuale differente rispetto a quella originaria, la stazione appaltante ha 45 giorni di tempo per comunicare le proprie decisioni. Se la stazione appaltante rimane silente, tale silenzio equivale ad accettazione della proposta contrattuale dell’appaltatore.
Estratto dell’ebook “L’esecuzione dei lavori pubblici e le varianti in corso d’opera”, di Carlo Sanna, marzo 2014, Cesda editore