Dopo due anni di lavori nelle commissioni, è pressoché giunto a termine l’iter per l’approvazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Infatti il giorno 27 febbraio ha dato il suo assenso la commissione giustizia della Camera, mentre la commissione al Senato aveva già approvato il testo il giorno prima.
A questo punto la parola passa al Consiglio dei ministri, che ha la facoltà, ma non l’obbligo, di effettuare le modifiche richieste nelle osservazioni critiche di entrambe le commissioni.
Ormai, dunque, siamo alle battute finali di un iter molto complesso, che porterà all’adozione di uno dei provvedimenti attuativi più importanti della riforma forense, il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”. Il provvedimento ha dovuto ottenere il gradimento del governo, del Cnf, del Consiglio di stato, della Corte dei conti e infine quello delle commissioni parlamentari, le quali dovevano emanare dei pareri non vincolanti.
In tali pareri alcune critiche più significative si sono concentrate sulla necessità di ripristinare il compenso per le prestazioni nella fase successiva alla decisione: si tratta del compenso relativo una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l’avvocato compie nell’interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione.
Le Commissioni hanno sollecitato il governo a introdurre,nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali.
La Commissione del Senato ha inoltre posto l’attenzione sui compensi, eccessivamente bassi, relativi alle fasce di causa di minor valore, con particolare riferimento alle azioni che introducono il giudizio avanti al giudice di pace e alle procedure esecutive, poiché tali azioni incidono su diritti insuscettibili di essere valutati in ragione del solo valore economico della controversia.
Il parere della commissione giustizia al Senato.
Il parere della commissione giustizia alla Camera.
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