La legge di conversione di un decreto legge non può contenere disposizioni ulteriori che non siano correlate e coerenti con quelle originarie. Questo, in sintesi, è quanto affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.
Nel caso di specie, sono state dichiarate illegittime due disposizioni (gli artt. 4-bis e 4-vicies ter), del decreto-legge 272/2005; a fronte dell’oggetto, pur eterogeneo, di tale decreto, che riguardava la sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi, le due disposizioni impugnate, introdotte solamente con la legge di conversione, riformavano in maniera incisiva il testo unico sugli stupefacenti, equiparando il trattamento sanzionatorio delle cd. “droghe leggere” a quello previsto per le “droghe pesanti”.
Le citate norme sono state considerate non attinenti alla materia del recupero dei tossicodipendenti in quanto riguardavano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente.
Ulteriore aspetto rilevante è dato dal fatto che sull’approvazione della legge di conversione era stata posta dal Governo la questione di fiducia: ciò aveva precluso una discussione specifica e una apposita deliberazione sui singoli aspetti della disciplina
La Consulta ha censurato pesantemente un simile abuso della decretazione d’urgenza, affermando che “la legge di conversione rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei, ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico”.
L’iter semplificato seguito dalla legge di conversione, caratterizzato da tempi particolarmente rapidi rispetto a quello ordinario, si giustificherebbe infatti solo in virtù dello stretto nesso di interrelazione funzionale con le disposizioni del decreto legge emanato provvisoriamente dal Governo.
In tutte le ipotesi in cui la legge di conversione spezzi tale connessione, “si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità previste dall’art. 72 Cost”.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale, 25 febbraio 2014, n. 32.