Decreti ingiuntivi al TAR per danno da ritardo della PA

Se la Pubblica Amministrazione tarda nella conclusione del procedimento ad istanza di parte è possibile chiedere al Tar un decreto ingiuntivo per ottenere l’indennizzo da ritardo.

La direttiva della Funzione Pubblica del 9 gennaio scorso (in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) fornisce linee guida per l’applicazione dell’articolo 28 del DL 69/2013,  che ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione  dei procedimenti ad istanza di parte.

La novità ha carattere transitorio (diciotto mesi), riguarda solo le imprese e i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa e solo i procedimenti iniziati a partire dal 21 agosto 2013.

La norma è volta ad agevolare le imprese, infatti, l’indennizzo viene pagato per il solo fatto che siano scaduti tutti i termini per la conclusione del procedimento da parte della PA.

Non occorrerà, dunque, dimostrare né che l’Amministrazione sia stata negligente e colpevole, né che sia incorsa in errore inescusabile o abbia agito in mala fede.

Più nel dettaglio, per ottenere l’indennizzo non sarà sufficiente attendere il termine per la conclusione del procedimento, ma sarà necessario aver provveduto ad attivare entro 20 giorni l’intervento sostitutivo (ossia l’intervento di un altro funzionario).

Una volto trascorso inutilmente anche il secondo termine (attribuito al nuovo funzionario per chiudere la pratica), allora e solo allora sarà dovuto l’indennizzo.

Nel momento in cui si chiede l’intervento sostitutivo dovrà anche essere richiesto l’indennizzo e nell’ipotesi in cui, scaduti tutti i termini, l’amministrazione adotti l’atto, la somma verrà erogata lo stesso e senza pretendere altra specifica richiesta dall’interessato.

Se non provvede, quest’ultimo potrà adire il Tar e chiedere un decreto ingiuntivo che ordini all’Amministrazione di ottemperare. L’impresa, infine, ha anche la possibilità di agire contro il silenzio della PA al fine di ottenere una sentenza che la condanni all’adozione del provvedimento.

Le due azioni potranno comunque essere esperite contestualmente dall’interessato.

Redazione

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