L’art. 6 del Codice dei Contratti Pubblici disciplina l’istituzione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture1, che, rispetto al passato, viene ad acquisire una competenza non più limitata ai soli lavori pubblici, ma estesa anche ai servizi ed alle forniture come si evince dalla nuova denominazione che le è stata assegnata proprio con l’approvazione del Codice dei Contratti Pubblici.
Tra le numerose competenze attribuite è necessario soffermare l’attenzione sul comma 7 del citato art. 6 del Codice dei Contratti Pubblici che, alla lettera n), riconosce all’Autorità di Vigilanza il potere di esprimere un parere non vincolante in relazione a problematiche sorte nel corso dello svolgimento delle procedure di gara, anche dopo l’aggiudicazione definitiva e in casi particolari anche dopo la stipulazione del contratto2.
L’ambito applicativo non è più limitato alla fase che precede la stipulazione del contratto, quindi eminentemente pubblicistica, cosicché vengono ora ricomprese anche tutte quelle problematiche attinenti alla fase esecutiva; per questo motivo l’istituto assume un’importanza strategica in quanto, a fronte del costante aumento dei costi del contributo unificato necessario per promuovere una eventuale causa presso l’autorità giudiziaria, il ricorso al parere dell’Autorità di Vigilanza non comporta particolari oneri.
L’espressione del parere avviene su istanza di parte, non limitata alla sola stazione appaltante ma estesa anche ad altri soggetti potenzialmente interessati. L’Autorità di Vigilanza, nel rilasciare il parere richiesto, formula eventualmente anche una ipotesi di soluzione.
Siamo di fronte, dunque, ad un procedimento precontenzioso vero e proprio di cui vanno valutate le dinamiche e gli effetti concreti sulle procedure di evidenza pubblica, ma che non può annoverarsi tra le figure di risoluzione della controversia alternativa a quella giurisdizionale, in quanto non è prevista neanche una sospensione dei termini per rivolgersi all’autorità giudiziaria competente3.
Al fine di dare attuazione alla disposizione in esame, l’Autorità di Vigilanza ha adottato un apposito regolamento, il cui testo è stato approvato il 1° marzo 20124; poi, con provvedimento del 14 febbraio 2013, la medesima Autorità ha comunicato che, dal 1° marzo 2013, il “Regolamento sulla Istruttoria dei quesiti giuridici“5 è abrogato. A decorrere da tale data, pertanto, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i quesiti formulati dall’organo di vertice delle stazioni appaltanti o soggetti aggiudicatori, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti privati partecipanti alla procedura se deputati ad esprimere all’esterno la volontà degli stessi. ( CONTINUA…)
1 La vigilanza sui pubblici appalti è approfondita in De Nictolis R., Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Milano, 2007, pag. 53 e ss.
2 Un esame della complessa problematica del procedimento precontenzioso nanti l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è presente in De Paolis M., Le controversie sui contratti pubblici, in sede stragiudiziale e nel processo civile, amministrativo, penale e contabile, Padova, 2010, pag. 29 e ss.
3 Che, pertanto, continuano a decorrere senza nessuna interruzione.
4 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. del 17 marzo 2012, n. 65.
5 Pubblicato nella G.U. Serie Generale del 17 maggio 2010, n. 113.