L’attività di supporto al responsabile unico del procedimento

La legge 241/1990 impone a tutte le amministrazioni la nomina, per ogni procedimento, di un responsabile unico (cd. RUP), da individuarsi tra i dipendenti dell’unità organizzativa di riferimento.

Il RUP deve possedere competenze adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato e può avvalersi dell’ausilio del personale dell’amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, in alcuni casi specifici (e in particolar modo nella complicata materia dei contratti pubblici) può accadere che l’organico presenti delle carenze o che comunque che non ci sia, all’interno dell’amministrazione, un soggetto con la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del RUP.

Per questo, il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), all’art. 10, comma 7, contempla la possibilità che in tali ipotesi “i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali”.

L’attività di supporto al responsabile unico del procedimento si configura dunque come un appalto di servizi che può essere utilizzato per sopperire ad una carenza dell’amministrazione, ricorrendo all’esterno al fine di individuare le necessarie competenze.
Da ciò deriva che per affidamenti di incarichi sopra soglia comunitaria si dovranno, pertanto, applicare le procedure ordinarie (aperta o ristretta), mentre per gli affidamenti sotto soglia si potranno utilizzare le procedure ex art. 124 o la procedura dell’affidamento in economia; inoltre per importi fino a € 40.000 si potrà ricorrere all’affidamento diretto.

Qualunque attività, sia essa di natura tecnica o amministrativa, può costituire oggetto del compito di supporto al RUP; l’amministrazione deve inoltre indicare, all’atto dell’affidamento, i termini ritenuti congrui per l’espletamento del servizio.
L’assistente al RUP non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione e può pertanto operare in autonomia, in modo da raggiungere il risultato fissato dal committente, al quale peraltro è strettamente legato il corrispettivo pattuito (nel caso in cui il risultato atteso non corrisponda alle aspettative del committente, infatti, non spetterà al supporto neppure il corrispettivo).

Redazione

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