Il nuovo regolamento sulle istanze di parere all’AVCP

Il 24 febbraio scorso il Consiglio dell’AVCP ha approvato il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del Codice Appalti, entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 marzo.

Le istanze di parere all’AVCP, introdotte con il Codice dei Contratti Pubblici (163/2006) hanno subito rappresentato un importante elemento di novità, nei sistemi di tutela sugli appalti pubblici, a causa della loro gratuità e -soprattutto- tempestività (si veda il primo testo pubblicato, all’indomani dell’entrata in vigore, da Carmelo Giurdanella). Purtroppo, dopo la prima fase, i tempi di definizione si sono dilatati a dismisura.

Col nuovo regolamento,  in vigore dal 7 marzo, l’AVCP torna alle origini e  si impegna a definire entro 90 giorni tutte le istanze di parere pervenute.

Queste le principali novità:

1) Ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere il parere

L’art. 2, comma 2 del nuovo Regolamento approvato dall’AVCP stabilisce che legittimati a presentare (congiuntamente o singolarmente) istanza di parere all’Autorità sono non solo la stazione appaltante e l’operatore economico, ma anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a condizione che precisino espressamente nell’istanza “a) il grado di rappresentatività dell’ente rispetto all’interesse specifico che si prefigge di tutelare, desumibile dallo Statuto; b) l’univoca conformità degli interessi individuali degli iscritti a quello a tutela del quale l’associazione agisce”.

Agli stessi soggetti di cui all’art. 2, è consentita la possibilità di intervenire procedimento, purchè l’intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere e che, per i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possa derivare un pregiudizio dal provvedimento (cfr. art. 3).

2) Possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva

L’art. 4, comma 3, del regolamento prevede espressamente che l’istanza di parere presentata dai soggetti legittimati ex art. 2, è ammissibile anche dopo l’aggiudicazione definitiva.

3) Possibilità di chiedere parere su questioni sorte dopo la stipula del contratto

A condizione che l’iniziativa sia congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto, è possibile chiedere, a norma dell’art. 13 del Regolamento, l’Autorità può esprimere parere non vincolante su questioni insorte dopo la stipula del contratto.

4) Possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo grado di una qualunque pronuncia giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, la sopravvenuta pronuncia in primo grado da parte di qualunque autorità giurisdizionale è causa di improcedibilità dell’istanza di parere.

5) Previsione di un termine di conclusione del procedimento stabilito in massimo 90 giorni

Sulla base del principio di cui all’art. 2, comma 5 della l. 241/90, l’Autorità ha fissato, all’art. 10, comma 5, del Regolamento il termine di conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie in complessivi 90 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento stesso, “ fatta salva la sospensione per gli adempimenti di cui all’art. 8” (deposito e scambio di memorie).

6) Disciplina volta a garantire l’effettivo contraddittorio tra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie

Al fine di garantire un contradittorio pieno ed effettivo è previsto, all’art. 8, che le parti – entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento -hanno facoltà di depositare memorie e documenti. Entro i successivi 10 giorni da tale ultima incombenza le parti possono altresì depositare eventuali memorie di replica.

Tale possibilità è estesa anche agli interventori di cui all’art. 3, che hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti, purchè l’intervento sia esercitato entro il termine – anch’esso perentorio – di 15 giorni dal deposito delle memorie di replica delle parti (cfr. art. 3, commi 3 e 4).

In definitiva, più che di un Regolamento, sembrerebbe quasi che il Consiglio dell’AVCP abbia voluto emanare una sorta di “codice” del processo di risoluzione delle controversie dinanzi all’Autorità, creando così un vero e proprio strumento alternativo al contenzioso amministrativo che, in un clima di generale insofferenza nei confronti dell’operato del giudice amministrativo, rischia di diventare l’unico strumento di tutela – peraltro a costo zero – per stazioni appaltanti e operatori economici.

Redazione

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