La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha dato importanti chiarimenti sull’applicazione dei vincoli di assunzione e retributivi in materia di personale delle società partecipate dagli enti pubblici.
Con la deliberazione n. 28/2014/ del 23 gennaio 2014 la Corte ha dato istruzioni sulla portata delle nuove disposizioni introdotte dalle legge di stabilità per il 2014, legge n.147/2013.
Prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2014, l’art. 3 bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011, prevedeva che le società in house si adeguassero alle “disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali (…) contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie”.
Il nuovo comma 6, dell’art. 3 bis , come novellato dalla legge n. 147 del 2013, invece, disciplina il tema del “contenimento delle politiche retributive” attraverso un ulteriore rinvio dinamico. Si stabilisce che le società affidatarie in house “adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi dell’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008”.
Ne consegue che ai dipendenti di tali società non si applicano direttamente i vincoli, mentre spetterà all’ente locale socio assicurare il rispetto di tali restrizioni della spesa per il personale attraverso specifici atti di indirizzo, che assicureranno che tale spesa concorra al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti all’ente locale.