Adunanza Plenaria: “Il CGA ha competenza funzionale inderogabile”

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunziata, con decisione numero 12 del 2014, sulla possibilità di riassumere un ricorso in appello, avverso una sentenza del Tar Sicilia, proposto erroneamente innanzi al Consiglio di Stato, anziché al competente Consiglio di Giustizia Amministrativa. I Giudici hanno negato tale possibilità, ritenendo in conseguenza “definitivamente consumato il potere di impugnare“.

Riportiamo, di seguito, uno stralcio della pronunzia:

Il Consiglio di Giustizia amministrativa è titolare di un’attribuzione specifica che può essere sintetizzata, come già ha fatto la giurisprudenza amministrativa nella citata decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 103 del 19 febbraio 1990, nella formula “competenza funzionale inderogabile”.

Competenza funzionale che, nonostante la comune radice linguistica, è nozione ontologicamente e strutturalmente diversa dalla competenza territoriale.

E’ a tale nozione che va ricondotto il dato testuale dell’art. 100 c.p.a. che fa salva la “competenza” del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli atti proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Nel processo amministrativo, pertanto, le norme che individuano il giudice dell’appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale.

Va dunque esclusa la possibilità di estendere le norme che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processoavanti al giudice competente.

L’appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina pertanto la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Nel caso esaminato, l’appello avverso la sentenza pronunziata dal T.A.R. Sicilia, erroneamente proposto al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa, è pertanto da ritenere inammissibile.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni non può essere disposta la riassunzione del giudizio avanti al Consiglio di giustizia amministrativa, essendosi definitivamente consumato il potere di impugnare“.

Qui il testo integrale

Redazione

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