E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Codice deontologico forense, approvato in via definitiva dal CNF nella seduta del 31 gennaio 2014; esso presenta, già ad un primo rapido esame, numerose e rilevanti modifiche rispetto alla precedente versione.
In via preliminare però è opportuno precisare il rafforzato valore che la nuova legge sull’ordinamento professionale (l. n. 247/2012) attribuisce, rispetto al passato, alle disposizioni disciplinari.
Tradizionalmente, alle norme del codice deontologico emanate dal CNF si attribuiva un valore non immediatamente vincolante, soprattutto perchè la previgente legge professionale (che peraltro faceva riferimento alle regole deontologiche solo in due articoli piuttosto specifici), riconosceva espressamente in capo al CNF solo una potestà sanzionatoria, suscitando numerosi dubbi sulla sussistenza di una potestà regolamentare, che avrebbe legittimato un maggior vigore delle disposizioni del codice deontologico.
La nuova legge forense, invece, individua chiaramente tra i compiti attribuiti al CNF (art. 35, comma 1, lett. d), quello di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, “curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza”.
Inoltre la legge 247/2012 attribuisce un preciso ed espresso valore alle norme deontologiche: a tal fine basti richiamare l’art. 2, comma 4, secondo cui “l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche” e soprattutto l’art. 3, comma 3, ai sensi del quale “l’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF […]. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.
Appare chiaro dunque come oggi le violazioni delle regole del codice deontologico possano essere concepite come vere e proprie violazioni di legge, assumendo così le stesse regole un valore vincolante molto maggiore rispetto al passato.
Passando ad un rapido esame del nuovo codice e delle modifiche apportate, si devono innanzitutto notare le differenze di struttura rispetto al precedente testo: oltre all’impianto più moderno e alla maggiore chiarezza espositiva (dati in particolare dal fatto che scompare la precedente distinzione tra regola e canoni applicativi, a favore di una più comprensibile suddivisione degli articoli in commi), importanti elementi di novità conseguono dalla differente ripartizione dei vari titoli del Codice.
Il nuovo testo, che si compone di 73 articoli raccolti in sette titoli (a fronte dei cinque del codice previgente), mira a tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme: ciò è principalmente testimoniato dall’inversione dell’ordine tra il titolo relativo ai “Rapporti con il cliente e la parte assistita” (anticipato al Titolo II) e quello sui “Rapporti con i colleghi” (che viene invece spostato al terzo posto).
Sempre dal punto di vista strutturale, degna di nota è l’introduzione di uno specifico titolo sui “Doveri dell’avvocato nel processo” (Titolo IV), che riunisce tutte le regole attinenti alla funzione difensiva, e del Titolo VI che disciplina in via autonoma i “Rapporti con le istituzioni forensi”, prevedendo peraltro una nuova norma che sanziona pesantemente le scorrettezze in sede di esame di abilitazione (art. 72).
Il Titolo I, contente i “Principi generali”, si rivela più coerente rispetto al passato, in quanto contiene esclusivamente disposizioni di carattere generale che individuano i principi ai quali l’attività dell’avvocato deve uniformarsi (tra gli altri probità, dignità, decoro e indipendenza, fedeltà, diligenza, riservatezza, competenza, dovere di aggiornamento professionale, dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo), e non individua più ipotesi di violazioni specifiche.
Una della maggiori novità del Codice è relativa alle sanzioni; in ossequio al principio di tipizzazione, sono infatti espressamente previste sia le possibili sanzioni (avvertimento, censura, sospensione e radiazione) sia le ipotesi di attenuazione e di aggravamento delle stesse (art. 22). Inoltre vi è una tendenziale predeterminazione delle sanzioni, tenuto conto che ogni disposizione del codice (ad eccezione di quelle sui principi generali) contiene alla fine l’espressa previsione della relativa sanzione.
Tra le novità di maggior rilievo si segnalano poi quelle in tema di compensi e di doveri informativi.
Il nuovo art. 25, dopo aver affermato la assoluta libertà nella pattuizione dei compensi (fermo il divieto di richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere ex art. 29, comma 4), specifica che “è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale”.
Inoltre la stessa disposizione prevede adesso un divieto espresso del cd. patto di quota lite, la cui violazione è sanzionata in modo alquanto pesante con la sospensione da due a sei mesi.
Per quanto riguarda i doveri di informazione verso i clienti, la norma di riferimento è l’art. 27, il quale obbliga l’avvocato a fornire una serie di notizie e di elementi ulteriori rispetto al passato: è infatti previsto che l’avvocato “deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione […]; deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge e deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge é […]; deve rendere noti gli estremi della propria polizza assicurativa[…]; deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti”.
In ogni caso è bene ricordare che il nuovo codice non è ancora vigente; esso infatti entrerà in vigore solo dopo sessanta giorni dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del Codice deontologico forense, come approvato dal CNF il 31 gennaio 2014.