E’ stata pubblicata nella Gazzetta del 14 aprile la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri contente “Orientamenti e criteri per il ricorso all’art. 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” .
Nella direttiva si legge che il mancato ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di forniture, lavori o servizi nei settori della difesa e della sicurezza, e’ consentito unicamente nel caso in cui il ricorso, a detta procedura, possa compromettere interessi essenziali di sicurezza dello Stato nel rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 346 TFUE.
Al riguardo, l’art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di derogare alle regole del mercato interno ed in particolare li autorizza a non fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza (lettera a) e ad adottare specifiche misure ritenute necessarie alla tutela, degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si, riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni o, materiale bellico (lettera b).
In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno verificare, in relazione allo specifico affidamento:
a) quale interesse essenziale della sicurezza dello Stato si, intenda tutelare;
b) quale sia il legame tra detto interesse e la specifica decisione, relativa all’affidamento da effettuare;
c) perche’ la non applicazione della normativa europea sugli, appalti pubblici al caso specifico sia necessaria alla tutela di un, interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
d) che l’obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni, sensibili per la tutela di interessi essenziali della sicurezza dello, Stato non sia conseguibile nel contesto di una procedura di evidenza, pubblica;
e) e, quando l’oggetto dell’affidamento rientri nel settore della, difesa, che lo stesso sia destinato a fini specificatamente militari.