Appalti: comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio appalti
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AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Indicazioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”». (14A03804)
(GU n.115 del 20 maggio 2014)
Il Presidente
Visto l’art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, D.P.R. n. 207/ 2010 (Regolamento), che dispone che la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio, nel termine ivi indicato, delle variazioni di cui all’art. 8, comma 5, nonche’ delle variazioni di cui all’art. 87, comma 6, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822;
Visto l’art. 8, comma 5 del Regolamento, che sancisce l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del Regolamento, entro trenta giorni dal suo verificarsi;
Visto l’art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico delle imprese qualificate l’obbligo di comunicazione alle SOA che le hanno qualificate e all’Osservatorio, di ogni variazione relativa alla direzione tecnica, entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione;
Comunica
Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato – e’ attivo il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorita’ delle variazioni di cui all’art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6);
Che le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovra’ accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorita’;
Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link;
Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato cessa, pertanto, di avere efficacia la precedente modalita’ di comunicazione mediante modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorita’ n. 3 del 6 aprile 2011;
Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni dall’evento, come disposto dall’art. 74 comma 6 del citato Regolamento, secondo le modalita’ telematiche indicate nel presente Comunicato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di Euro 25.822.
Roma, 12 maggio 2014
Il Presidente Sergio Santoro