Consiglio di Stato sul diritto alla cura degli anziani non autosufficienti

Con le ordinanze n. 1893 e 1894 del 9 maggio scorso il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività delle sentenze n. 201 e 199 emanate dal Tar Piemonte il 31 gennaio 2014.

Con la sentenza n.199/2014 il Tar Piemonte si era pronunciato annullando le delibere della Giunta regionale 14/2013 avente ad oggetto “Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente” e 85/2013 avente ad oggetto “Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza per anziani non autosufficienti”.

I Giudici, richiamando le proprie ordinanze 609/2012 e 141/2013, avevano confermato l’illegittimità delle liste d’attesa per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile, statuendo per tali soggetti il diritto pieno ed immediatamente esigibile alle cure senza limiti di durata.

Il Tar aveva altresì ribadito che per i primi 30 giorni di ricovero nelle strutture socio sanitarie residenziali il costo totale della degenza fosse a totale carico dell’Asl, mentre per gli ulteriori 30 il costo sarebbe stato a carico dell’Asl per il 50%, con la compartecipazione dell’utente/Comune a copertura del restante 50%.

Con questa pronuncia, infine, erano stati annullati i criteri istituiti dalla Giunta della Regione Piemonte per la presa in carico di questi particolari soggetti. Secondi tali parametri perfino le persone colpite da patologie gravi e da non autosufficienza riconosciute urgenti, dovevano attendere fino a 90 giorni per accedere alle prestazioni, alle quali invece hanno diritto per legge.

Con la sentenza n.201/2014 il Tar Piemonte aveva disposto l’annullamento della delibera 85/2013, cancellando così le nuove tariffe introdotte e le relative dannose classificazioni, comprese quelle per i Nuclei Alzheimer temporanei e i Centri diurni per l’Alzheimer.

Inoltre i Giudici aveva contestato l’esiguità dei finanziamenti stanziati per le prestazioni residenziali e semi-residenziali degli assistiti.

Orbene, dopo tali pronunce, sono intervenute le recentissime ordinanze di Palazzo Spada che ne hanno sospeso l’esecutività in quanto “ai fini del decidere nel merito la controversia, si debbano acquisire le indicazioni interpretative ricavabili in ambito nazionale ovvero concordati nelle sedi nazionali di concertazione, in tema di liste d’attesa per la presa in carico dell’anziano non autosufficiente e di quote di compartecipazione alla spesa”.

Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che a tale compito dovranno provvedere il Ministero della salute e l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) entro 60 giorni dalla comunicazione delle ordinanze.

Nel frattempo i provvedimento amministrativi della Regione Piemonte (Dgr 14 e 85/2013) resteranno in vigore fino ad una nuova decisione del Consiglio di Stato.

Redazione

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