Il Consiglio di Stato, nella fondamentale decisione in Adunanza Plenaria numero 9 del 2014, ha ritenuto di applicare i principi del soccorso istruttorio, contenuti nell’articolo 46 del codice dei contratti, anche alle procedure ad evidenza pubblica, diverse dalle gare soggette al codice, utilizzando anche, quale fondamento normativo, l’articolo 6 della legge numero 241 del 1990.
“Nelle procedure di gara non disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce parametro per lo scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della esclusione; conseguentemente, è illegittima – per violazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché sotto il profilo della manifesta sproporzione – la clausola della legge di gara che disciplina una procedura diversa da quelle di massa, nella parte in cui commina la sanzione della esclusione per l’inosservanza di un prescrizione meramente formale.”
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza