Pubblicata il 17 maggio in Gazzetta, la delibera dell’Autorità di Vigilanza sul contributo dovuto, in sede di gara, dalle stazioni appaltanti, dagli operatori economici e dagli organismi di attestazione.
Di seguito, il testo integrale della delibera AVCP per il 2014.
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Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Deliberazione del 5 marzo 2014
(Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2014)
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014
Il Consiglio
VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTO l’art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata “Autorità”;
VISTO l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed, in particolare, l’allegata tabella “C” da cui risulta che per il triennio 2014 – 2016 non è previsto alcun trasferimento dal bilancio dello Stato a favore dell’Autorità;
VISTO l’art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che:
- per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all’Autorità garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO l’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel triennio 2010 – 2012 ai sensi dell’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l’anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;
RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2014, i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
D E L I B E R A
Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
- Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
- gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
- gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 2
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
Importo posto a base di gara | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 30,00 | Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 225,00 | € 20,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 35,00 | |
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 375,00 | € 70,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 80,00 | |
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 |
€ 600,00 | € 140,00 |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 |
€ 800,00 | € 200,00 |
Uguale o maggiore a € 20.000.000 | € 500,00 |
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Articolo 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione
- I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
- I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2014.
- Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
- Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
- Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
- Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Indebiti versamenti
- In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
Articolo 6
Disposizione finale
- Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità.
- Il presente provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
Roma, lì 5 marzo 2014
Il Presidente
Sergio Santoro
Qui le istruzioni sulle modalità di pagamento e sul rilascio del CIG.