Decreto Casa: il dossier e le misure in materia di contratti pubblici

Il decreto Casa, dopo esser stato modificato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, è stato definitivamente approvato dall’Assemblea della Camera (A.C. 2373), che  ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, del provvedimento, nel testo licenziato dalla Commissione identico a quello approvato dal Senato (qui a confronto il testo originario del decreto legge e il testo definitivo coordinato).

In particolare, per ciò che concerne i contratti pubblici, le misure contenute nel decreto legge sono state modificate in sede di conversione in Parlamento. Si prevede un’articolata disciplina volta a colmare il vuoto normativo conseguente all’annullamento di alcune norme del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) da parte del D.P.R. 30 ottobre 2013 (art. 12, comma 1-7), nelle more dell’emanazione di una disciplina regolamentare sostitutiva. Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, i raggruppamenti temporanei di imprese e la proroga di norme transitorie per l’affidamento delle attività di verifica dei progetti (qui la relazione illustrativa all’intervento sulle lavorazioni specialistiche).

Riportiamo di seguito il dossier redatto dal Servizio Studi della Camera.

Le misure per le locazioni

L’articolo 1 aumenta di 100 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e di 225,92 milioni di euro per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,stanziamenti che sono stati autorizzati dal D.L. n. 102 del 2013. Sulla disciplinache regola il funzionamento di questi due Fondi interviene anche l’articolo 2 con una serie di modifiche, che riguardano le iniziative finanziabili e le procedure per il riparto, nonché la stipula delle convenzioni e le modalità di erogazione dei contributi (art. 2, commi 1 e 1-ter).

Il comma 1-ter dell’articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di di affitto registrati ai sensi della disciplina di cui ai commi 8 e 9 deld.lgs. 23/2011, che prevedeva un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata dei contratti di affitto per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014.

L’articolo 9 stabilisce l’applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un’aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) per la cosiddetta “cedolare secca” per icontratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1). Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (comma 2). Si consente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi(comma 2-bis dell’art. 9).

Gli interventi riguardanti l’edilizia residenziale pubblica

L’articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate, da un lato, ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP) o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti, nonché degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali, dall’altro a concedere contributi per l’acquisto di tali alloggi. E’, infatti, istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto degli alloggi degli IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1. Tale  Fondo ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. E’, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi anche iconduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.

L’articolo 4 prevede l’emanazione di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Il programma è stato esteso, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti.

L’occupazione abusiva di immobili

L’articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); la norma stabilisce la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa. Tale disposizione è stata integrata, nel corso dell’esame al Senato, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli allacci delle utenze (comma 1).
Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi cinque anni (comma 1-bis).

Alloggi sociali

L’articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.

L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, ai commi 1 e 2 recaagevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

L’articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma (comma 1). E’ specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell’alloggio sociale (commi 2 e 3).

L’articolo 10 contiene una serie di misure volte all’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione e alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea di alcuni soggetti indicati nella norma attraverso la definizione di una serie di interventi urbanistico-edilizi ammessi e la destinazione di risorse finanziarie per alcuni di tali interventi. Si introduce, inoltre, una nuova definizione di alloggio sociale. Viene consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari di immobili (ultimati o in corso d’opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento dell’offerta di alloggi social (comma 10-bis).

Alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata

Alcune disposizioni del decreto riguardano gli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, al fine di disciplinare i casi e le condizioni per cui è consentito, all’assegnatario di tali alloggi, di continuare ad usufruire degli alloggi medesimi o di acquistarli prima dei termini (commi 1-bise 1-ter dell’art. 3).

Ulteriori disposizioni sono finalizzate a consentire l’utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell’ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria (comma 10-ter dell’art. 10).

L’articolo 10-bis prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse.

Expo 2015

L’articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento EXPO 2015, al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia di edilizia (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come è stato specificato nel corso dell’esame al Senato) diderogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2). Con il comma 3 si confermano le agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell’accordo internazionale stipulato tra Italia e Bureau International des Expositions (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015. Il comma 4, infine, prevede uncontributo per l’anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell’EXPO 2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l’anno 2014.

Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione (commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7).

L’articolo 9-bis assoggetta, dal 2015, al regime IMU previsto per l’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d’uso.

L’articolo 10-ter, attraverso una modifica al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) è volto ad escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L’articolo 10-quater modifica la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire contenuta nel D.Lgs 122 del 2005 al fine di prevedere, tra l’altro, l’irrinunciabilità del diritto alle tutele apprestate da tale decreto, sancendo la nullità di ogni clausola contraria, da intendersi eventualmente come non apposta.

Redazione

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