Decreto Lavoro, il testo alla Camera

Oggi alla Camera l’esame del disegno di legge (C. 2208-B) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare (Camera e Senato), è strutturato in due capi e 7 articoli:

il capo I contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine (articolo 1) e di apprendistato (articolo 2), nonché disposizioni a carattere transitorio (articolo 2-bis);

il capo II reca misure in materia di servizi per il lavoro (articolo 3), di verifica della regolarità contributiva (articolo 4) e di contratti di solidarietà (articolo 5).

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare:

l’articolo 1 detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da otto a cinque. In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell’organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20 per cento e alle aziende che non rispettano il tetto è irrogata una sanzione pecuniaria.

L’articolo 2 detta una nuova disciplina per l’apprendistato. Il testo, come modificato dalla Camera, prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge riduce gli obblighi previsti al fine di nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l’obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti ed è stata introdotta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per attività stagionali.

L’articolo 2-bis, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio, modificate dal Senato nel senso di prevedere che fino al 31 dicembre, possano trovare applicazione anche i contratti territoriali, come previsto a regime dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001.

L’articolo 3 riguarda l’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

L’articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’articolo 5 prevede, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio che consiste nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.

L’esame della Camera in seconda lettura si limita alle parti oggetto di modifica da parte del Senato.


Documenti utili:

1. La scheda di commento sul nuovo testo

2. Il testo approvato dal Senato a confronto con quello approvato dalla Camera

 

Redazione

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