Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 1470 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti. Qui il testo approvato, a breve in Gazzetta. Qui il dossier a cura del Servizio studi del Senato.
I relatori, Bianco (PD) e Giovanardi (NCD), hanno riferito sui contenuti del provvedimento, espressamente volto a disciplinare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La pronuncia di illegittimità, per mancanza di omogeneità, di alcune modifiche apportate nel 2006 al testo unico in materia di stupefacenti, aveva comportato la reviviscenza di disposizioni della legge Iervolino-Vassalli che differenziava le droghe leggere dalle droghe pesanti.
L’articolo 1 del decreto prevede ora che le sostanze stupefacenti o psicotrope, sottoposte a vigilanza, siano raggruppate in cinque tabelle (le prime quattro riguardanti sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale e nazionale, la quinta comprendente i medicinali di impiego terapeutico) e che il completamento e l’aggiornamento delle tabelle siano operati con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore e l’Istituto superiore di sanità. La prescrizione di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei è effettuata all’interno di un piano terapeutico individualizzato. E’ soppresso l’obbligo di comunicare alle autorità competenti le violazioni commesse dalla persona sottoposta a programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative. L’autorizzazione del Ministero della salute per la coltivazione, l’impiego o la detenzione di sostanze stupefacenti non può essere rilasciata a soggetti che abbiano avuto condanne o sanzioni.
L’articolo 2 detta una disposizione transitoria che fa salvi gli atti amministrativi adottati fino alla sentenza della Corte.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle contemplate nell’autorizzazione all’immissione in commercio.
In sede di discussione, il sottosegretario alla salute ha ricordato che l’uso personale è sanzionato da decreto con misura amministrativa, mentre il piccolo spaccio è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Secondo SEL è mancato il coraggio per cambiare verso rispetto all’impostazione proibizionista della Fini-Giovanardi. Restano così irrisolti i nodi delle sanzioni amministrative, che non sono misure di prevenzione. USA, Paesi sudamericani e Paesi europei hanno ormai compreso che la penalizzazione è controproducente nel contrasto del narcotraffico. Secondo GAL una riforma seria avrebbe dovuto distinguere tra cannabis naturale e sintetica e prevedere la possibilità di acquistare sostanze sicure, sotto il controllo dello Stato. Secondo Movimento 5 Stelle il decreto-legge è confuso, contraddittorio, paradossale. La scelta più lucida sarebbe stata la legalizzazione della cannabis per uso personale e terapeutico. Forza Italia ha criticato in particolare il mancato inserimento della cannabis nella tabella delle sostanze dannose, la depenalizzazione dello spaccio e le disposizioni sulla ripetibilità delle ricette. Scelta Civica ha ricordato che la legge Fini-Giovanardi ha fallito i suoi obiettivi, ingolfando le carceri e non favorendo il recupero dei tossicodipendenti.