Il prossimo 25 maggio saranno 3901 i comuni interessati alle consultazioni elettorali nelle regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 18 in Sardegna.
I comuni capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale sono: Biella, Verbania, Vercelli, Bergamo, Cremona, Pavia, Padova, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Piceno, Pesaro, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Foggia, Potenza, Caltanissetta, Sassari, Tortolì.
Proprio in occasione delle elezioni amministrative 2014 i Ministero dell’interno ha reso disponibile alcuni manuali per le votazioni.
Riprendiamo qui di seguito alcune parti della seconda guida (di colore azzurro) dedicata alle elezioni amministrative.
“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono contenute, fondamentalmente: – nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la com posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali; – nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
– nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993;
– nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato t tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
Tra le altre novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso.
Si rammenta, inoltre, il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione di una direttiva comunitaria, concernente l’attribuzione ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea che risiedono in Italia del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali. Tali cittadini possono chiedere al comune di residenza di essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte e in tal caso votano presso il seggio dove risiedono, previa esibizione della tessera elettorale. Pertanto, con il termine: «elettore» si intenderà ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, ammesso a votare per le elezioni comunali.
Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:
a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;
b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti ai candidati a sindaco e alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati a consigliere, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;
c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”
Qui il testo integrale della guida alle elezioni amministrative 2014, a cura del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione“, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)