Il prossimo 25 maggio, oltre alle elezioni europee e a quelle amministrative, si voterà anche per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale in Piemonte e in Abruzzo.
In questa occasione, il Ministero dell’interno ha reso disponibile alcune dispense con le istruzioni per l’uso alle votazioni.
Riprendiamo qui di seguito alcune parti del terzo manuale (di colore verde) dedicato alle elezioni regionali.
“Le norme per lo svolgimento dell’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, nelle regioni a statuto ordinario che non hanno ancora esercitato la propria potestà legislativa o che fanno rinvio all’applicazione della legge statale, sono contenute, fondamentalmente:
– nella legge 17 febbraio 1968, n. 108;
– nella legge 23 febbraio 1995, n. 43;
– nell’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni;
– infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo unico delle leggi per le elezioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni.
Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell’ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:
a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;
b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;
c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.”
Qui il testo integrale della guida del Ministero dell’Interno con “Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, ad uso dei cittadini italiani ed, in particolare, dei rappresentanti di lista e degli scrutatori (in PDF)