Con una recente pronuncia la sezione II ter del Tar Lazio (Presidente Filippi, Estensore Rotondo) è tornata ad affrontare la questione relativa alla competenza territoriale in materia di finanziamenti pubblici.
Nel richiamare la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4 del 4 febbraio 2013, il Tar romano ha ribadito che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cede il passo a quello dell’efficacia spaziale in tutti i casi in cui gli effetti diretti dell’atto si esplichino esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In questo caso, quindi, la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale.
Come stabilito dalla citata Adunanza Plenaria “detta soluzione normativa ed esegetica, si appalesa in linea con il più recente orientamento volto a privilegiare, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, il criterio incentrato sull’ambito territoriale di efficacia del potere esercitato e vuole soddisfare l’esigenza di non accrescere oltremodo il carico del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”.