Il contributo unificato é incostituzionale. Il ricorso degli avvocati amministrativisti siciliani

Il contributo unificato é incostituzionale“. Lo affermano le associazioni degli avvocati amministrativisti siciliani, depositando un apposito ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Palermo.

In particolare, si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito di Amministrativisti.it, “la nostra Carta costituzionale e i Trattati istitutivi dell’Unione europea vietano di imporre filtri economici gravosi all’accesso alla giustizia. Il processo in materia di appalti, in particolare, è gravosissimo per le imprese che chiedono legalità e trasparenza alle pubbliche amministrazioni.

Per questi motivi, le associazioni siciliane degli avvocati amministrativisti, “Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia” e “Amministrativisti.it”, presiedute rispettivamente dal professore Salvatore Raimondi e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, hanno presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Palermo, fornendo assistenza legale gratuita ad un’impresa destinataria dell’ennesima richiesta di pagamento di contributo unificato di 6000 euro, addirittura in un caso di ricorso incidentale meramente paralizzatorio.

I motivi di ricorso riguardano essenzialmente i molteplici profili di illegittimità costituzionale del comma 6 bis dell’art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma che, come è noto, fissa gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.

Queste le principali doglianze:

– risulta violato il diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., perché subordina l’utilizzo di uno strumento essenziale di difesa in giudizio, alla capacità economica del controinteressato, il cui volume di affari diviene pertanto il limite alla sua difesa in giudizio;

– è violato l’art. 3 Cost., il quale sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, in quanto la norma in questione preclude ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria, dando luogo ad una grave disparità di trattamento tra i cittadini;

– inoltre, ancora con riferimento all’art. 3 Cost., il comma 6 bis condiziona impropriamente anche le strategie processuali – specie per i ricorsi incidentali – dei difensori, i quali si ritrovano costretti a limitare l’uso degli strumenti difensivi previsti dal Codice del processo amministrativo, stante l’incapacità dei propri assistiti di sopportare così rilevanti sacrifici economici;

– risulta violato anche l’art. 53 Cost., ai sensi del quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”: il comme 6 bis in questione, tuttavia, non prevede un meccanismo di tassazione progressivo, che preveda l’aumento o la diminuizione dell’importo del contributo unificato a seconda della consistenza del reddito tassabile;

– risulta violato l’art. 113 Cost., che, stabilendo che la tutela giurisdizionale “contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa”, sancisce un principio teso ad assicurare la pienezza della tutela giurisdizionale contro gli atti della PA: va da sé, evidentemente, che l’imposizione del versamento del contributo unificato limita fortemente l’utilizzo delle azioni processuali previste dal CPA;

– infine, risultano violati, ex l’art. 117, comma 1, Cost., i vincoli derivanti dagli articoli 6 e 13 della CEDU, i quali sanciscono rispettivamente il diritto ad un processo equo e ad un ricorso effettivo: un contributo così gravoso, infatti, impedisce l’esercizio di tali diritti.

Il ricorso, depositato lo scorso 12 maggio e protocollato con il n. 1630/2014 RGR, contiene anche istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati: attendiamo pertanto la fissazione dell’udienza di trattazione in camera di consiglio della sospensiva”.

Redazione

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