Il nuovo accesso civico negli appalti

Con il “Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il cd Testo unico sulla trasparenza amministrativa, il legislatore ha introdotto un meccanismo innovativo di soddisfazione generale che oltre a fondarsi sulla autoresponsabilità degli uffici trova nei cittadini, quali  destinatari naturali della gestione trasparente della “res pubblica” una forma di collaborazione e controllo. Tale meccanismo è il diritto di accesso civico.

Con lo strumento dell’accesso civico, introdotto e disciplinato dall’art. 5 del TU trasparenza, chiunque può vigilare non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e  degli altri enti destinatari delle norme[1].

Il nuovo istituto del diritto di accesso civico va iscritto nel catalogo dei diritti soggettivi che spettano a chiunque intenda sincerarsi che l’amministrazione o le società che esercitano una funzione amministrativa abbiano effettivamente rispettato l’obbligo di pubblicazione dei relativi dati, resi indiscriminatamente accessibili per legge.

Va premesso che l’art. 1 del T.U. trasparenza esprime l’inversione del rapporto tra segretezza e pubblicità dei dati afferenti all’azione amministrativa, disponendo che prevalga l’obbligo di pubblicazione, atteso che tale previsione “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione” (art. 1  comma 2  T.U.). Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – intende anche attuare la funzione di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’art. 117 secondo comma lettera r) della Costituzione.

Sono fatte salve alcune limitate eccezioni tese a garantire il segreto di Stato, il segreto d’ufficio, il segreto statistico e quello di protezione dei dati personali (art. 4 TU), laddove però tali eccezionali esigenze di segretezza non siano riconosciute superabili dal legislatore medesimo (nell’articolato del decreto legislativo sono raccolte le elencazioni dei dati e delle informazioni rispetto ai quali è il legislatore ad imporne la pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web dell’ente).

Con l’introduzione del diritto di accesso civico,  il legislatore ha inteso modificare ed  ampliare i confini tracciati dalla Legge 241 del 1990 sotto il duplice profilo delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente. Infatti, con l’accesso civico chiunque ha il potere di controllare la conformità dell’attività dell’amministrazione determinando una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio di corruzione così come individuate dalla Legge 190 del 2012.



[1]              Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (GU n.80 del 5-4-2013 ) recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

 

Estratto dell‘ebook “L’accesso agli atti nelle procedure di gara” di Stefano Bertuzzi, edizione Cesda srl, aprile 2014

Redazione

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