Modifiche al Codice antimafia. Relazione illustrativa

L’approvazione era prevista per il Consiglio dei Ministri del 16 maggio scorso, ma è slittata. Si tratta del nuovo decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al DLG n. 159 del 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
Pubblichiamo in anteprima la relazione illustrativa al testo del decreto legislativo che dovrebbe essere approvato nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri.

Decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al DLG n. 159 del 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Relazione illustrativa

L’art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per aggiornare, anche in chiave di semplificazione, la disciplina della documentazione antimafia, cioè delle comunicazioni e delle informazioni antimafia che le pubbliche amministrazioni devono acquisire prima di stipulare contratti o concedere a soggetti privati provvedimenti di natura concessoria o autorizzatoria.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stata esercitata, data la stretta connessione esistente tra le materie, anche la delegazione legislativa conferita dall’art. 1 della legge n. 136 del 2010, relativa all’adozione di un Codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione.

Gli stessi artt. 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136/2010 hanno, inoltre, autorizzato il Governo ad emanare norme integrative e correttive del D. Lgs. n. 159/2011 (nel prosieguo anche “Codice antimafia”), entro tre anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 13 ottobre 2011, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli.

Tale delega “correttiva”, destinata, quindi, a scadere il 13 ottobre 2014, è stata esercitata una prima volta con il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, superando l’originaria impostazione del D. Lgs. n. 159/2011.

Quest’ultimo, infatti, nella sua prima versione stabiliva che la nuova disciplina della documentazione antimafia era destinata ad entrare in vigore ventiquattro mesi dopo l’emanazione dei regolamenti destinati a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (nel prosieguo solo “Banca dati nazionale unica”), capace di rilasciare automaticamente i provvedimenti in discorso alle amministrazioni richiedenti, salvo i casi in cui emergono le situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o quelle indicative di potenziali infiltrazioni mafiose (artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011).

Con il D. Lgs. n. 218/2012, è stata sancita l’entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, della riforma della documentazione antimafia, prevedendo un regime transitorio, fino all’attivazione del predetto sistema informativo (destinata comunque ad avvenire nel termine più breve di quello inizialmente previsto di dodici mesi dalla pubblicazione del primo regolamento sul funzionamento – art. 99, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 159/2011). Viene, infatti, previsto che in questo periodo ancora transitorio la documentazione antimafia continua ad essere rilasciata dalle Prefetture, utilizzando i collegamenti ai CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed altri sistemi informativi attivati sotto la previgente normativa.

Il primo periodo di applicazione della nuova disciplina ha costituito un significativo banco di prova che ha consentito di individuare i punti suscettibili di essere migliorati, nell’intento di snellire gli adempimenti amministrativi e rendere quindi più celere ed efficace l’azione di controllo preventivo antimafia.

Con il presente schema di decreto legislativo – adottato in esercizio del principio di delegazione legislativa “correttiva” di cui al predetto art. 2, comma 4, della legge n. 136/2010 – vengono quindi in primo luogo introdotte significative misure di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, che comunque non incidono sul livello di efficacia e di approfondimento delle verifiche antimafia.

Su un altro versante vengono previsti istituti che consentono l’attivazione, per un periodo limitato nel tempo, di forme di amministrazione straordinaria delle imprese colpite da informazioni antimafia interdittive, al fine di evitare pregiudizi per interessi pubblici fondamentali e di salvaguardare livelli occupazionali di significativa entità.

Ciò premesso, il provvedimento si compone di sei articoli.

In particolare, l’art. 1 modifica l’art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, precisando, innanzitutto, che, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, le verifiche vengono compiute sui familiari residenti nel territorio dello Stato dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa. In tal modo, il testo del citato art. 85 viene più compiutamente allineato al criterio di delega recato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 136/2010 che richiede espressamente una limitazione in tal senso dei controlli sui familiari. In questo contesto viene ancora precisato che le verifiche riguardano solo i familiari maggiorenni, escludendo quindi interpretazioni tese ad estendere l’azione dei controlli su soggetti che, in quanto minori, non appaiono in grado di incidere, neanche in maniera indiretta, sulla gestione di imprese.

L’art. 2 reca una serie di modificazioni concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento richiesto per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro, stabilita dall’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.

Più in dettaglio, la modificazione apportata al comma 1 dell’art. 87 è di carattere eminentemente formale. Con una formula lessicale più aderente alle particolari modalità di rilascio del provvedimento in discorso, viene, infatti, chiarito che la comunicazione antimafia è acquisita dalle amministrazioni richiedenti attraverso il collegamento automatico alla Banca dati nazionale unica, salvo che quest’ultimo sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, si avvia infatti il procedimento di riscontro dell’effettiva attualità di tali indicazioni, sviluppato dal Prefetto che adotta il provvedimento conclusivo (comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva).

E’, invece, di carattere sostanziale l’intervento sul comma 2 del medesimo art. 87, il quale si propone di ridefinire i criteri sulla base dei quali è individuato il Prefetto tenuto ad eseguire le verifiche di cui si è fatto appena cenno e ad adottare le conseguenti determinazioni.

Rispetto al testo attualmente vigente, la competenza viene ad essere concentrata, in linea generale, nel Prefetto della provincia dove l’impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile (per i soli operatori economici ex art. 2508 c.c.). Solo per le società estere, prive di una rappresentanza stabile nello Stato, la competenza viene ancorata al luogo di sede legale delle amministrazioni richiedenti.

Un secondo ordine di modifiche interessa l’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui disciplina i tempi e il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia nell’ipotesi in cui risultino nella Banca dati nazionale unica iscrizioni circa l’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione o condanne, confermate almeno in grado di appello, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.).

Le novità introdotte riguardano, innanzitutto, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine entro il quale il Prefetto verifica l’attualità delle predette iscrizioni (riformulazione del comma 4).

In secondo luogo, l’intervento si propone di estendere alle comunicazioni antimafia il particolare regime procedimentale, già oggi stabilito per le informazioni antimafia dall’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, allorquando, a causa della loro complessità, non risulti possibile concludere le predette verifiche nel termine di trenta giorni (nuovi commi 4-bis, 4-ter, e 4­quater).

Conseguentemente, viene previsto che il Prefetto definisca tale attività nel predetto termine di trenta giorni e che l’amministrazione – previa acquisizione di un’autocertificazione attestante l’assenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 – procede a stipulare il contratto o rilasciare il provvedimento richiesto dall’impresa sotto condizione risolutiva, da azionare nel caso in cui il Prefetto, all’esito dei controlli, adotti una determinazione di tenore interdittivo.

In simmetria con quanto già adesso previsto per le informazioni antimafia, una disciplina parzialmente differente viene stabilita per le provvidenze pubbliche. Le norme di nuova introduzione rimettono, infatti, alla valutazione dell’amministrazione interessata se concedere subito tali provvidenze ovvero attendere la comunicazione antimafia del Prefetto.

Inoltre, la norma prevede che il Prefetto comunichi la comunicazione antimafia all’impresa interessata, entro un termine ragionevolmente breve (cinque giorni) e con l’utilizzo anche di strumenti, quali la posta elettronica, in grado di assicurare modalità trasmissive in “tempo reale”, analogamente a quanto già oggi previsto dal Codice dei contratti pubblici per gli atti di esclusione dalle procedure di gara.

L’introduzione di questo obbligo di comunicazione è coerente con la linea evolutiva della documentazione antimafia che, con la realizzazione della Banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del Codice antimafia, è destinata a produrre effetti a valenza generale, sempre più sganciati dal singolo procedimento amministrativo in relazione al quale la documentazione stessa è emessa, risultando, quindi, connotata da tratti di autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario. Peraltro, la misura – anticipando una piena conoscenza del provvedimento interdittivo che si realizzerebbe comunque nell’ambito del proce6o amministrativo – permette di conseguire effetti positivi in termini di accelerazione del rito contenzioso. Vengono, infatti, evitate le cd. “impugnazioni al buio” delle determinazioni antimafia, destinate ad essere integrate con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti, che contribuiscono a rendere meno lineare l’ iterdelle controversie.

Dopo l’art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 – sul quale, con la modifica di cui all’art. 2, comma î, lett. c) si interviene solo per esigenze di coordinamento formale – viene inserito il nuovo art. 89-bis (art. 2, comma 1, lett. d)), dedicato a disciplinare il caso in cui, a seguito della richiesta di comunicazione antimafia, si accerti che l’impresa abbia una compagine amministrativa e proprietaria immune dalle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ma sia comunque oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa dedotti dalla più amplia platea di situazioni stabilita dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Al fine di evitare “vuoti” normativi, suscettibili di favorire l’ingerenza nel settore degli appalti e dei rapporti con la pubblica amministrazione di imprese collegate alla criminalità organizzata, l’art. 89-bis che si vuole introdurre consente al Prefetto di adottare, nell’ipotesi sopra descritta, un’informazione antimafia interdittiva in luogo della semplice comunicazione richiesta dall’amministrazione procedente.

L’art. 3 interviene invece sulle disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, richieste per la stipula di contratti o il rilascio di provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150 mila euro.

In particolare, le modificazioni apportate all’art. 90, commi 1 e 2, tendono a ridefinire, con soluzione formalmente più appropriata, il sistema di rilascio dell’ informazione antimafia e i criteri di individuazione del Prefetto competente ad eseguire le verifiche dell’attualità delle iscrizioni negative presenti nella Banca dati nazionale unica ed a rilasciare il conseguente provvedimento finale.

Si tratta di innovazioni del tutto speculari a quelle introdotte all’art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, per cui si rinvia a quanto già detto in merito al precedente art. 2 del presente provvedimento.

Un secondo ordine di modifiche riguarda l’art. 92 del D. Lgs. 159/2011, che disciplina i passaggi procedimentali del rilascio dell’informazione antimafia anche per ciò che concerne i relativi termini.

Le innovazioni apportate – in analogia a quanto viene ad essere stabilito per le comunicazioni antimafia – ridefiniscono i termini per la conclusione delle verifiche delle iscrizioni negative esistenti presso la Banca dati nazionale unica e il rilascio dell’informazione antimafia, stabilendo la relativa durata in trenta giorni, prorogabile di ulteriori quarantacinque nei casi di particolare complessità (nuovo comma 2 del predetto art. 92). Rispetto al testo oggi vigente viene precisato che, comunque, decorso il primo termine di trenta giorni l’amministrazione richiedente procede alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento (nuovo comma 3 del medesimo art. 92),anche immediatamente nei casi di urgenza, previa acquisizione, però, dell’autocertificazione attestante l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del Codice antimafia.

In questo contesto, viene anche riscritto il comma 5 del predetto art. 92 che consente di sospendere l’erogazione di provvidenze pubbliche in attesa del rilascio dell’informazione antimafia liberatoria da parte del Prefetto. L’intervento in questo caso è di tenore meramente formale, sostituendo nel corpo della disposizione il rinvio alla lettera f) dell’art. 67 del Codice antimafia – riguardante fattispecie non pertinente – con quello più corretto alla successiva lettera g).

Inoltre, viene inserito nell’art. 92 in discorso un nuovo comma 2-bis, che sancisce l’obbligo di comunicare l’informazione antimafia interdittiva alla impresa interessata. La previsione è omologa a quella dettata per le comunicazioni antimafia dall’art. 2 del presente provvedimento alla cui illustrazione si fa, pertanto, rinvio.

L’intervento sull’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011 risponde ad esigenze di raccordo meramente formale.

L’art. 4 è adottato in esercizio del criterio di delega di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 136/2010 che autorizza il Governo ad aggiornare la disciplina degli effetti interdittivi conseguenti all’accertamento delle situazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero all’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento. Sulla base di tale principio, l’art. 4 inserisce nel corpo del D. Lgs. n. 159/2011 il nuovo Capo IV-bis, composto dagli articoli 95-bis e 95-ter.

In particolare, l’art. 95-bis mira ad introdurre misure dirette a garantire la tutela di diritti fondamentali, l’acquisizione di risorse essenziali per l’integrità dei bilanci pubblici ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, che possono essere compromessi in conseguenza degli effetti di rigore prodotti dall’informazione antimafia a contenuto interdittivo che venga a colpire un’impresa.

La norma, volta a definire i presupposti e il procedimento di applicazione di tale misura, si applica nei confronti degli operatori economici che intrattengono i rapporti con la pubblica amministrazione indicati all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. “Codice antimafia”), che comprendono quindi i contratti pubblici, le erogazioni di finanziamento, il rilascio di atti e provvedimenti a contenuto autorizzatorio o concessorio.

La possibilità di fare luogo all’applicazione di queste misure è subordinata al ricorrere di alcune specifiche condizioni.

Innanzitutto è richiesto che l’impresa non abbia fatto acquiescenza all’informazione antimafia interdittiva e, pertanto, abbia proposto o intenda proporre ricorso per l’annullamento di tale provvedimento comma 2). In tale fase, nella quale il provvedimento prefettizio a contenuto negativo è esposto al possibile intervento demolitorio del Giudice Amministrativo, può corrispondere alle cennate esigenze di salvaguardia di interessi primari e di protezione sociale l’applicazione di misure interinali che valgano a differire alcuni effetti correlati all’interdittiva, in particolare quelli consistenti nella perdita del contratto o dei contratti pubblici che siano già nel “portafoglio di ordini” dell’impresa.

In secondo luogo è richiesto che, a seguito dell’interdittiva antimafia, si sia determinata una situazione suscettibile di incidere sulla continuità dell’esercizio di funzioni o servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali ovvero sull’acquisizione di risorse finanziarie necessarie per la salvaguardia dell’integrità dei bilanci pubblici (comma l). A tali interessi si aggiunge quello del mantenimento di tutela di livelli occupazionali di significativa rilevanza, per cui viene previsto che le misure contemplate dalle norme in discorso possano essere applicate solo ad imprese con almeno ottanta dipendenti.

Infine, la norma prevede che la misura possa essere applicata previa valutazione della situazione della capacità produttiva e dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, che devono essere tali da consentire alla stessa di restare efficacemente sul mercato.

In presenza di questi presupposti, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti pubblici o di conseguire altri provvedimenti amministrativi, è funzionale agli obiettivi dell’intervento far sì che all’impresa, colpita dalla determinazione antimafia, venga consentito di proseguire nell’esecuzione dei contratti pubblici già in essere, fino alla definizione del giudizio o comunque della fase cautelare del giudizio stesso che si sia conclusa a suo favore. Del resto, che un’impresa raggiunta da provvedimento interdittivo possa, in casi particolari, proseguire nell’esecuzione del contratto è evenienza già ammessa dal sistema dei controlli antimafia nei contratti pubblici, essendo contemplata dall’articolo 94, comma 3, del Codice antimafia.

In relazione tuttavia al fatto che l’intervento viene a dispiegare i suoi effetti con riguardo ad un’impresa su cui si è già addensato un giudizio probabilistico circa la sussistenza di una situazione di pericolo di inquinamento mafioso, le misure implicano necessariamente che per tutta la loro durata, l’impresa venga sottoposta ad un regime che ne limita le scelte organizzative e gestionali. Ciò al fine di neutralizzare ogni possibilità di prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

A questo scopo, la norma prevede che nel caso in cui il provvedimento interdittivo del Prefetto evidenzi una situazione di maggior compromissione del livello di legalità dell’impresa, perché riguardante gli assetti proprietari o gli organi di amministrazione ovvero di rappresentanza legale, venga operata – per un periodo pari a dodici mesi, prorogabile per altri dodici – una separazione tra proprietà e gestione, sul modello del cd. blind trust (comma 3, lett. a).

Nel caso in cui il provvedimento interdittivo riferisca la condizione di ingerenza mafiosa ad altre situazioni, può essere disposta una diversa misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa, tesa a garantire la sollecita rimozione delle situazioni che hanno dato luogo al provvedimento negativo(cd. tutorship – comma 3, lett.b). La misura implica la nomina, per un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei, di uno o più esperti chiamati ad indicare una serie di correttivi in grado di consentirne l’uscita dalla situazione di pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché i termini entro i quali essi devono essere implementati.

Sul piano procedurale, viene previsto che l’applicazione delle due misure è richiesta al Prefetto, competente per il luogo di residenza o sede legale, dagli amministratori dell’impresa colpita dall’informazione antimafia interdittiva ovvero da un altro soggetto che abbia un qualificato interesse. In quest’ultimo caso, è obbligatoria l’acquisizione del parere degli amministratori dell’impresa (comma 4). Solo quando ricorrano indifferibili esigenze di tutela degli interessi pubblici cui la misura in argomento è finalizzata, la richiesta può essere formulata anche dall’amministrazione pubblica competente. In tal caso, l’adozione della misura stessa è subordinato al consenso del legale rappresentante dell’impresa (comma 9).

Il Prefetto, una volta concluse le valutazioni istruttorie con il necessario coinvolgimento delle parti sociali e, nel caso in cui la misura è richiesta per la tutela dei livelli occupazionali, della competente articolazione territoriale del Ministero del lavoro, propone al Ministro dell’interno l’adozione dell’una o dell’altra misura (comma 8).

Nel caso in cui la misura individuata consista nella sospensione dei poteri gestori dell’impresa, si procede alla nomina di uno o più amministratori, in un numero non superiore nel massimo a tre, a cui affidare i poteri di amministrazione dell’impresa ordinari e straordinari (comma 4).

Nel caso in cui venga disposta la tutorship, il provvedimento di ammissione alla misura dispone la contestuale nomina di uno o più esperti, i quali indicheranno all’impresa le misure necessarie per porre fine alla situazione di pericolo di ingerenza criminale e vigileranno sulla loro attuazione.

La nomina di tali amministratori ed esperti è disposta dal Ministro dell’interno, in considerazione del fatto che entrambe le misure, connettendosi ad un intervento preventivo di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, giustificano l’attrazione del successivo e collegato decreto alla predetta autorità ministeriale, d’intesa comunque con i Ministri competenti in relazione agli interessi pubblici cui è preordinata la misura disposta (comma 4)

L’intero procedimento è connotato, in considerazione del carattere anche di urgenza che presenta, da termini brevi che portano all’adozione delle misure al massimo in un arco di quarantacinque giorni (commi 3 e 4).

L’amministratore o gli amministratori, nonché gli esperti, vengono individuati tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità recentemente stabiliti dal D.M. 10 aprile 2013, n. 60, per i commissari giudiziali e straordinari delle grandi imprese in crisi (commi 4 e 7).

La norma precisa che agli amministratori, nominati per la straordinaria e temporanea gestione, spettano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa che vengono sospesi per la durata della misura (comma 5). L’attività di straordinaria e temporanea gestione è considerata di pubblica utilità, con la conseguenza che gli amministratori di nomina ministeriale rispondono delle eventuali diseconomie solo a titolo di dolo o colpa grave comma 6).

Per quanto riguarda il sostegno e il monitoraggio, il comma 7 stabilisce che gli esperti formulino indicazioni operative all’impresa circa gli interventi da adottare, per far cessare la situazione di pericolo di ingerenza mafiosa.

Tali interventi – da implementarsi secondo termini e modalità stabilite tassativamente dagli esperti – riguardano, in particolare, l’organizzazione dell’impresa, gli organi amministrativi di controllo interno, i rapporti di lavoro, gli incarichi di collaborazione e consulenza, nonché i rapporti con altri soggetti economici, ivi compresi gli eventuali subappaltatori e fornitori. Le conseguenze derivanti dall’inottemperanza delle indicazioni impartite sono disciplinate nel contesto dell’art. 95-ter.

L’art. 95-ter disciplina, infatti, gli effetti che derivano dalla straordinaria e temporanea gestione ovvero dalla tutorship.

In primo luogo, poichè il Codice antimafia ha stabilito che l’informazione interdittiva esplica i suoi effetti anche sui rapporti contrattuali già in essere, conclusi da qualunque stazione appaltante, dando, per così dire, rilevanza generale a tale determinazione a contenuto negativo, viene previsto che l’ammissione alla misura di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa o all’alternativa misura del sostegno e monitoraggio, venga portata a conoscenza di tutte le amministrazioni pubbliche. E’ a questo scopo che si prevede sia la comunicazione immediata del prefetto alla stazione appaltante che ha fatto richiesta della documentazione antimafia (comma 1), sia l’annotazione della misura nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (comma 5). Ciò al fine di rendere effettiva la misura stessa che comporta l’applicazione dell’art. 94, comma 3, del Codice antimafia, non disgiunta dalla necessaria conservazione delle conseguenze afflittive dell’interdittiva consistenti nell’incapacità di acquisire nuovi contratti con la p.a.. Inoltre, del decreto di nomina degli amministratori dell’impresa o degli esperti è data comunicazione anche al tribunale competente (comma 1).

L’intervento normativo detta, inoltre, specifiche norme per regolare il regime dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni effettuano alle imprese che, durante il periodo di applicazione della straordinaria temporanea gestione o del sostegno e monitoraggio, proseguono nell’esecuzione di contratti pubblici. Ciò nell’intento di evitare sul nascere ogni possibilità che l’impresa, di cui venga eventualmente coni ridata la contiguità mafiosa, possa comunque trarre dei vantaggi da misure il cui unico fine è quello di evitare la dispersione di posti di lavoro.

In questo senso, il comma 4, prevede che nel periodo di applicazione di tali misure i pagamenti delle somme spettanti all’impresa sono corrisposte dal committente pubblico al netto dell’utile, quantificato in via forfettaria nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale, secondo parametri già applicati nel campo dei contratti pubblici.

Tali somme sono restituite all’impresa solo nel caso in cui l’interdittiva antimafia venga annullata o sia sospesa, con pronuncia cautelare divenuta definitiva, dal Giudice Amministrativo. Nel caso di conferma della determinazione antimafia del prefetto, le somme accantonate sono incamerate dal committente pubblico, il quale per i ratei dei pagamenti maturati ma non ancora corrisposti durante la vigenza delle misure in parola, corrisponde all’impresa solo il valore dell’utiliter coeptum, secondo la regola generale fissata dall’art. 94, comma 2, del Codice antimafia.

Viene, inoltre, previsto che agli amministratori e agli esperti è dovuto un compenso quantificato, con il decreto di nomina, sulla base dei parametri previsti dall’art. 42, comma 4, del Codice antimafia per gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito del procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione. Tale compenso grava integralmente a carico dell’impresa che si impegna a corrisponderlo all’atto della richiesta di applicazione delle misure in argomento (comma 6).

La disposizione determina ex professo i casi nei quali entrambe le misure vengono immediatamente a perdere effetto, connessi principalmente all’esito del giudizio impugnatorio ovvero ad altre evenienze, come il sequestro o la confisca in sede penale o di prevenzione, che determinano lo spossessamento ad altro titolo dell’impresa (comma 2). Inoltre, determina l’automatica cessazione delle misure l’aggiornamento che il prefetto disponga, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del Codice antimafia, della precedente informazione sulla base dei nuovi elementi forniti dall’impresa che valgano a rimetterla in bonis (comma 3).

Per evidenti ragioni di simmetria, i nuovi istituti vengono resi applicabili anche nei confronti delle imprese colpite da provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di operatori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list), estesi recentemente dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012 a tutto il territorio nazionale ‘comma 7).

1.1 comma 8 declina i criteri di valutazione del danno risarcibile per lesione di interessi legittimi nelle ipotesi di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva o del provvedimento che nega o cancella l’iscrizione nelle cosiddette “white list”. La norma stabilisce, infatti, che, in tali fattispecie, il giudice amministrativo sia tenuto a decidere sulla quantificazione della pretesa risarcitoria applicando i criteri di cui all’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 124, allorquando l’impresa non abbia richiesto l’applicazione nei propri confronti delle misure contemplate dagli articoli in esame. È comunque stabilito che tali criteri non trovino applicazione nel caso in cui le predette misure siano state applicate su richiesta dell’amministrazione pubblica interessata.

L’art. 5 opera due interventi sulla disciplina della Banca dati nazionale unica. Innanzitutto, viene integrato l’art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011, con una norma tesa a specificare, in un’ottica attenta alle esigenze di tutela della privacy, che, tra gli altri servizi informativi delle pubbliche amministrazioni, la predetta Banca dati può interconnettersi anche con l’Anagrafe della popolazione residente. In questo contesto, vengono definite anche le finalità per le quali può realizzarsi questa interconnessione che consistono nell’acquisizione dei dati anagrafici dei familiari dei soggetti, individuati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in modo da effettuare in automatico le necessarie verifiche antimafia attraverso il CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981. Viene precisato che le modalità di realizzazione di tale collegamento sono rimesse ad uno dei regolamenti attuativi di cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011, in considerazione del fatto che il quadro normativo secondario destinato a disciplinare l’Anagrafe della popolazione residente non è ancora stato completamente definito.

Si evidenzia che, attraverso tale previsione si vuole, in prospettiva, alleggerire gli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia, evitando che le amministrazioni interessate richiedano questi dati alle imprese da scrutinare. Il secondo intervento consiste nell’introduzione del nuovo art. 99-bis che disciplina l’ipotesi in cui si verifichino eventi tali da impedire il funzionamento della Banca dati nazionale unica.

Viene previsto che, in queste circostanze, la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e che l’informazione antimafia viene invece rilasciata secondo le modalità stabilite dall’art. 92, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente provvedimento.

La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il mancato funzionamento e il ripristino della Banca dati nazionale unica sono resi noti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sui siti istituzionali del Ministero dell’interno e delle Prefetture. Il periodo di inoperatività della Banca dati è attestato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dello stesso Dicastero.

L’art. 6, infine reca norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie. In particolare, il comma 1 uniforma la denominazione abbreviata della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ricorrente nel Libro II del D. Lgs. n. 159/2011.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni recate dal presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di sua pubblicazione, al fine di consentire di adottare le opportune misure organizzative sia agli uffici del Ministero dell’interno che alle amministrazioni interessate a richiedere la documentazione antimafia.

I commi 3 e 4 recano norme di carattere transitorio, stabilendo, innanzitutto, che alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle contenute nell’art. 1, nell’art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) e nell’art. 3, comma 1, lett. b) e c). Inoltre, è stabilito che le misure di cui al nuovo art. 95-bis del D. Lgs. n. 159/2011 possano applicarsi anche a situazioni preesistenti di tutela di diritti fondamentali, delle risorse essenziali per l’integrità dei bilanci pubblici, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it