La vicenda è nota. Il TAR Lazio aveva fermato il concorso magistratura 2014, con ordinanza della prima sezione quater (presidente Orciuolo, estensore Lo Presti), sospendendo le prove scritte, previste per il 25, 26 e 27 giugno, perché impedivano al ricorrente, disabile, di partecipare (aveva chiesto le prove in giorni non consecutivi).
Le ragioni del Ministero della Giustizia ”connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.)” erano state considerate “recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.
Ora, è intervenuto il Consiglio di Stato che, con decreto “inaudita altera parte”, scritto dal presidente della quarta sezione, Riccardo Virgilio, ha rimesso tutto a posto, riforma/annullando l’ordinanza del Tar Lazio (in calce il testo integrale della decisione).
Il decreto presidenziale (che nulla dice sul fumus) è provvisorio e dovrà essere confermato, dal Collegio, il prossimo 1 luglio. Nel frattempo, però. le prove del 25, 26 e 27 giugno potranno (regolarmente?) svolgersi.
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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente (Riccardo Virgilio)
ha pronunciato il presente
Decreto
sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro G.N.;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario – mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.; Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014; che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;
che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui sopra.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.
Il Presidente (Riccardo Virgilio)
Depositato in segreteria il 9 giugno 2014