Corte Europea dei diritti dell’uomo: una Guida e le FAQ per i ricorsi

Il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE), Council of Bars and Law Societies of Europe, con sede in Bruxelles, ha realizzato una utilissima guida pratica, in forma di FAQ, per gli avvocati che rappresentano i ricorrenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

La guida contiene informazioni e consigli pratici per guidare gli avvocati nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali prima del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel procedimento dinanzi alla Corte stessa, nonché nella fase di esecuzione delle sentenze della Corte.

Il testo rinvia poi alla consultazione dei testi di riferimento, in particolare a quelli disponibili sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int), della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, e della letteratura in generale relativa al diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Di seguito, tutte le domande e le risposte (qui il testo in PDF della Guida):

1. Procedimento nazionale prima della presentazione di un caso alla Corte EDU

1. A che punto nel corso del procedimento dinanzi ai giudici nazionali devono essere invocate le violazioni dei diritti umani?

Le violazioni della Convenzione devono essere invocate immediatamente dinanzi al giudice nazionale, in modo tale che una potenziale doglianza alla Corte EDU possa essere preparata fin dall’inizio. Inoltre, in caso di violazioni dei diritti fondamentali, gli avvocati dovrebbero tentare di far costatare tali violazioni dal giudice nazionale: se il giudice rilevasse una tale violazione, un ulteriore ricorso alla Corte EDU sarebbe superfluo. Le violazioni degli articoli della Convenzione devono essere invocate quantomeno sul piano sostanziale in primo grado, tenendo conto degli articoli della Convenzione applicabili. È opportuno far valere le stesse doglianze di non conformità della Convenzione in appello e dinanzi la Corte di Cassazione, o dinanzi a qualsiasi altra corte suprema o costituzionale che agisca come giudice di ultima istanza. Il principio di sussidiarietà richiede che il giudice nazionale debba avere la possibilità di esaminare e porre rimedio alle presunte violazioni. Qualora ciò non accada, può essere presentato ricorso alla Corte.

2. È obbligatorio fare ricorso in ultimo grado prima di fare ricorso alla Corte EDU?

È necessario ricorrere alla corte suprema del proprio Stato, al fine di evitare il rischio che la Corte EDU dichiari il ricorso irricevibile a causa del mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne, come previsto dall’articolo 35, co. 1 della Convenzione. In alcuni Stati vi possono essere casi in cui non sia richiesta un’impugnazione alla corte di ultima istanza, per esempio, se tale giudice si sia già pronunciato sul medesimo principio di diritto. In tali circostanze l’avvocato investito della questione dovrebbe analizzare attentamente il diritto nazionale pertinente, la posizione del giudice interno di ultima istanza e la giurisprudenza della Corte EDU. La Convenzione richiede esclusivamente l’esaurimento delle vie di ricorso interne che siano efficaci, adeguate e disponibili, con riferimento alle presunte violazioni.

3. È importante esaurire tutte le vie di ricorso interne disponibili?

L’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne disponibili è essenziale. Il mancato ricorso a tutti i giudici nazionali, inclusa la corte di ultima istanza è una causa di irricevibilità di un ricorso alla Corte EDU, a norma dell’articolo 35 della Convenzione. Il sistema della Convenzione si fonda sul principio di sussidiarietà. Qualora il ricorrente non abbia previamente esaurito le vie di ricorso interne, la Corte EDU concluderà che il sistema giuridico nazionale è stato privato della possibilità di esaminare le presunte violazioni della Convenzione.

4. Come dovrebbe essere invocata una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

Ogni violazione della Convenzione deve essere invocata sul piano sostanziale. È altamente consigliabile far valere violazioni di articoli specifici della Convenzione, piuttosto che una generale o astratta violazione di principi giuridici. Allo stesso modo, la precisione è necessaria per le presunte conseguenze che la Corte è chiamata a trarre dalle violazioni. Ad esempio, qualora l’avvocato lamenti una violazione del diritto a un processo entro un termine ragionevole (articolo 6, co. 1 CEDU) nel contesto di un procedimento penale nazionale, è consigliabile esplicitare se si voglia ottenere la conclusione del procedimento o il riconoscimento di circostanze attenuanti, che sono i rimedi alternativi a una violazione del diritto a un processo equo indicati dalla giurisprudenza della Corte.

5. Come dovrebbe essere invocata la giurisprudenza della Corte EDU nel processo nazionale?

È opportuno citare la giurisprudenza della Corte EDU dinanzi ai giudici nazionali, e in tal modo richiamare i precedenti della Corte in materia di violazioni di uno o più articoli della Convenzione in questione. Le sentenze della Corte EDU concernenti tali violazioni devono essere citate con il riferimento preciso, in particolare, agli specifici paragrafi riguardanti le violazioni invocate nelle sentenze della Corte EDU in casi analoghi. Gli avvocati non dovrebbero limitarsi a considerare solo le sentenze della Corte EDU riguardanti il medesimo Stato convenuto. È consigliabile prendere in considerazione tutte le decisioni analoghe della Corte EDU riguardanti i paesi con un sistema giuridico similare.

6. Le violazioni dei diritti fondamentali dovrebbero essere sollevate sempre per iscritto?

È altamente consigliabile redigere e depositare dinanzi ai giudici interni note, e/o altre conclusioni scritte per presunte violazioni della Convenzione. In tal modo, l’invocazione di violazioni dei diritti umani non è più contestabile e i giudici dovranno pronunciarsi sulla questione. Inoltre, laddove le presunte violazioni siano state contestate per iscritto, l’avvocato potrà produrre tali documenti scritti in tutte le fasi del procedimento nazionale, nonché nella procedura dinanzi alla Corte EDU.

7. Che consigli dovrebbero essere dati a un cliente?

È importante che gli avvocati consiglino i propri clienti nel modo più completo e preciso possibile, individuando le questioni giuridiche rilevanti. Un’analisi troppo vaga dei problemi è inutile per il cliente e può portare prematuramente al fallimento dinanzi della Corte EDU. È pertanto necessario stabilire i fatti rilevanti con la massima precisione possibile in modo da non commettere imprecisioni o inesattezze nel riferimento agli articoli della Convenzione dei quali si contesti la violazione ed evitare confusione nelle decisioni dei giudici nazionali, che possono derivare da un’analisi semplicistica dei diritti presumibilmente violati.

8. Come dovrebbe essere presentata una violazione della CEDU?

Gli avvocati dovrebbero evitare di invocare una o più violazioni astratte dei diritti tutelati dalla Convenzione. Le presunte violazioni devono essere invocate con precisione, individuando la violazione di uno o più specifici diritti fondamentali tutelati dagli articoli della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli. Sarà necessario citare passaggi specifici (sentenza, paragrafo e contesto) dei precedenti giurisprudenziali della Corte EDU, sottolineandone la rilevanza.

9. Come dovrebbe essere preparato un dossier durante il procedimento nazionale?

L’avvocato non deve dimenticare di costituire un fascicolo ben documentato, non appena il procedimento nazionale sia cominciato, aggiornandolo in ogni stato e grado del procedimento, al fine di avere un dossier completo quando il procedimento si concluderà davanti al giudice di ultima istanza. Il fascicolo dovrebbe includere le prove, tutti i documenti relativi ai giudizi interni (memorie, osservazioni scritte, provvedimenti, eccetera), e anche gli articoli della dottrina sui diritti umani, e le pertinenti sentenze nazionali e della Corte EDU.

10. Quale approccio dovrebbe essere adottato alla fine del procedimento nazionale?

Quando tutti i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali siano stati esauriti, è opportuno che l’avvocato prepari un parere giuridico completo sulle possibilità di successo dinanzi della Corte EDU. Il parere dovrebbe chiaramente indicare il termine per il ricorso alla Corte, che è attualmente di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva (un periodo che sarà ridotto a quattro mesi, quando tutti gli Stati membri avranno ratificato il protocollo 15). Il parere dovrebbe inoltre includere una rassegna delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia, attraverso una ricerca nel database HUDOC della Corte EDU. L’avvocato deve attentamente e in maniera esaustiva esplicitare le chance di ricevibilità e le eventuali difficoltà prevedibili. Nel fare così, l’avvocato dovrebbe considerare e chiarire argomenti chiave quali la procedura del giudice unico, le statistiche d’irricevibilità, la durata dei procedimenti a Strasburgo, i costi stimati delle procedure e le norme in materia di equa soddisfazione. È importante sottolineare e ripetere al proprio cliente che la Corte EDU non è un giudice di quarta istanza. È necessario essere prudenti per quanto riguarda la scadenza esatta del termine per presentare un ricorso, ad esempio, se si cade in un fine settimana, in quanto le norme nazionali possono variare da quelle della Corte. Allo stesso modo, bisogna prestare attenzione alle questioni specifiche, quali il calcolo del termine per presentare un ricorso alla Corte nel caso di più periodi non consecutivi di detenzione cautelare (vedi Idalov c. Russia, ricorso n. 5826/03). Solo la presentazione di un ricorso completo con i relativi documenti interrompe il termine di sei mesi. L’invio di documenti via fax o e-mail non è sufficiente e non interrompe il termine predetto (vedi di seguito le domande 16 e 17).

11. Quali passi dovrebbero essere intrapresi quando un avvocato venga incaricato solo a seguito del completamento delle procedure nazionali?

Se un avvocato è consultato dopo la fine del procedimento nazionale, e riceve l’incarico su una causa in questa fase, l’intero fascicolo dovrebbe essere rivisto in modo che l’avvocato possa fornire un parere circostanziato sulle prospettive di successo dinanzi alla Corte EDU. Sarà necessario preparare e redigere in modo tempestivo i relativi documenti (procura, formulario di ricorso, ecc.) e assicurare un’effettiva competenza in quel settore del diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

12. Quali altri problemi possono sorgere in questi casi?

Gli avvocati devono essere pronti a discutere e informare il proprio cliente nel caso di problematiche specifiche, tra le quali le misure provvisorie, la procedura dinanzi alla Grande Camera, le sentenze pilota, l’esecuzione di una sentenza dopo la condanna, l’assistenza legale, le procedure elettroniche d’invio, la composizione amichevole, la richiesta di anonimato, le dichiarazioni unilaterali, o l’utilizzo di una certa lingua, o per problemi procedurali che 13 14 15 possano sorgere, come il coordinamento quando sono incaricati diversi avvocati, nonché le comunicazioni con la Corte e la rilevanza di altri procedimenti internazionali. Gli avvocati sono invitati a controllare il sito web della Corte EDU a cadenza regolare per assumere informazioni su casi comunicati, a consultare frequentemente la banca dati della Corte e la sua biblioteca, e a utilizzare la simulazione di compilazione del formulario presente sul sito internet della Corte. Infine, l’avvocato deve verificare le eventuali modifiche alla procedura della Corte. Qualora si verifichi una sostituzione tra avvocati, al fine di garantire la continuità della rappresentanza, l’avvocato sostituito dovrebbe trasferire il fascicolo al nuovo difensore, insieme a tutte le informazioni sul procedimento pendente dinanzi alla Corte EDU.

13. È possibile presentare ricorso alla Corte EDU per una violazione da parte di un atto dell’Unione europea?

Non è possibile ricorrere direttamente alla Corte EDU per una violazione derivante da una decisione o da un atto delle istituzioni dell’Unione europea. Spetta ai giudici nazionali di deferire alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) una questione pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. La Corte EDU può infine essere adita in caso di una violazione della Convenzione, anche dopo una sentenza della Corte di Lussemburgo sulla medesima questione giuridica (vedi, per esempio, la sentenza Bosphorus della Grande Camera del 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98). Tale situazione potrebbe cambiare quando l’Unione europea aderirà alla Convenzione.

14. Quanto è importante la formazione continua sui diritti dell’uomo?

La formazione continua in materia di diritti umani è fondamentale per gli avvocati. È fortemente consigliato frequentare corsi di formazione e seminari relativi a questioni sostanziali dei diritti umani, nonché seguire l’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU. Allo stesso modo, la lettura di libri e dottrina specializzata è fortemente raccomandata. Esiste un programma europeo di formazione sui diritti umani per le professioni legali (il programma HELP), di cui il CCBE è uno dei partner. Questo programma supporta gli Stati membri del Consiglio d’Europa nell’attuazione della Convenzione a livello nazionale ed è indirizzato in particolare agli avvocati. Il sito HELP fornisce l’accesso online gratuito a materiali e strumenti di formazione sulla Corte EDU. Ogni utente interessato vi può accedere all’indirizzo seguente: http://www.coe.int/help. Infine, la padronanza delle lingue ufficiali della Corte è indispensabile per rappresentare e assistere adeguatamente un cliente.

15. Quali strumenti sono disponibili per le parti e per i loro avvocati?

Esistono numerosi strumenti per informare le parti e gli avvocati in merito alla procedura dinanzi alla Corte e sui diritti umani. Ad esempio il sito web della Corte EDU (http://www. echr.coe.int) fornisce una versione semplificata della Convenzione e dei suoi Protocolli, insieme all’accesso al database HUDOC, a note informative sulla giurisprudenza, a una guida pratica sull’ammissibilità e a molte altre risorse. Inoltre molti siti web nazionali forniscono informazioni sui diritti umani (cfr. domanda 28).

2. Procedimento dinanzi alla Corte EDU

16. Qual è il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte?

La Corte può essere adita entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva (articolo 35, co. 1). Da notare che il Protocollo 15, che entrerà in vigore dopo esser stato ratificato da tutti gli Stati Membri del Consiglio d’Europa, riduce la durata del termine da sei a quattro mesi. Tale periodo decorre dalla data della decisione definitiva della più alta istanza nazionale competente, in relazione all’esaurimento delle vie di ricorso interne. Il periodo di sei mesi decorre dal giorno nel quale il ricorrente o il suo avvocato abbiano avuto conoscenza del dispositivo della sentenza. Il dies a quo coincide con la data della decisione del giudice o con la data in cui la decisione è stata notificata al ricorrente e/o al suo avvocato. Il termine semestrale scade l’ultimo giorno del periodo di sei mesi, anche se questo giorno cade di domenica o in un giorno festivo. Idealmente, l’avvocato dovrebbe spedire il ricorso alla cancelleria della Corte EDU il più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine. Il computo del termine di sei mesi verrà sospeso solo a seguito dell’invio alla Corte di un ricorso che risponda ai parametri elencati all’articolo 47 del Regolamento della Corte. http://www.echr.coe.int/Documents/ Rule_47_of_the_Rules_of_Court_2014_1_ITA.pdf Verrà aperto un fascicolo solo quando la Corte riceverà un ricorso completo, che includa tutti i documenti necessari. È quindi vivamente consigliato inviare il formulario di ricorso alcune settimane prima della scadenza del periodo di sei mesi per consentire, ove necessario, integrazioni al formulario di ricorso o l’aggiunta di ulteriori documenti entro il termine ultimo di sei mesi, onde evitare il rischio del rigetto del ricorso senza un previo esame.

17. Che cosa dovrebbe essere incluso nel nuovo formulario di ricorso?

I formulari di ricorso sono forniti dalla cancelleria e sono disponibili in formato PDF nella sezione “ricorrenti” del sito web della Corte. L’articolo 47 del Regolamento (la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1 gennaio 2014) elenca le informazioni che devono essere incluse nel formulario di ricorso. Una nota scritta preparata dalla cancelleria chiarisce come compilare il formulario. I ricorsi possono essere compilati in una qualsiasi lingua ufficiale di uno Stato membro del Consiglio d’Europa. http://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_ Filling_in_the_Application_Form_2014_1_ITA.pdf (questa guida è disponibile nella maggior parte delle lingue ufficiali degli stati membri del Consiglio d’Europa) È essenziale rispondere con precisione e accuratezza a tutte le informazioni richieste, altrimenti il ricorso potrebbe non essere esaminato dalla Corte. Ove necessario, è possibile allegare al formulario un documento, che non superi le 20 pagine, con informazioni supplementari. 2 Procedimento dinanzi alla Corte EDU18 19 Il presidente della Corte ha pubblicato delle istruzioni pratiche sulla presentazione di un ricorso presso la Corte, in cui sono chiarite le formalità dei ricorsi individuali in virtù dell’articolo 34 della Convenzione. http://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_ proceedings_ENG.pdf (questa guida è disponibile nella maggior parte delle lingue ufficiali degli stati membri del Consiglio d’Europa). La procura fornita da un ricorrente al suo avvocato fa ora parte del formulario di ricorso e dovrà essere compilata, datata e firmata (in originale), dal ricorrente. Si prega di notare che un ricorso incompleto non sarà visionato né registrato dalla Corte e, pertanto, l’avvocato dovrà presentare un nuovo formulario di ricorso debitamente compilato, con i relativi allegati, ed entro il termine di sei mesi di cui all’articolo 35, co. 1.

18. Quali documenti devono essere allegati a un ricorso?

Al formulario di ricorso vanno allegate le copie (mai gli originali) dei provvedimenti dei giudici interni e dei documenti dai quali emerge il rispetto del termine di sei mesi (quali ad esempio la notifica formale della decisione interna definitiva). Inoltre, è necessario allegare copia degli atti dei vari gradi di giudizio, che dimostrino che la Convenzione è stata invocata dinanzi ai giudici interni, poiché, talvolta, nelle decisioni delle giurisdizioni interne non vengono riportate le eccezioni sollevate dagli avvocati relativamente alla Convenzione europea. Di tutti i documenti allegati al ricorso non è comunque richiesta la traduzione. Al ricorso possono essere allegati altri documenti relativi alle sentenze o ai provvedimenti contestati (quali, ad esempio, verbali, referti medici o di altra natura e dichiarazioni testimoniali). Delle copie di tutti questi documenti e sentenze va redatto un elenco numerato in ordine cronologico che faccia preciso riferimento alla loro epigrafe. Nelle eventuali note integrative (che non possono eccedere le 20 pagine di lunghezza) va fatto riferimento a tale numerazione degli allegati.

19. Come e a chi devono essere spediti il ricorso e la documentazione?

Il ricorso e i documenti allegati dovranno essere spediti, a mezzo posta, alla cancelleria della Corte. È altamente raccomandato l’utilizzo di servizi postali con avviso di ricevimento, così da avere prova scritta e ufficiale della data di presentazione del ricorso. L’invio tramite fax del formulario di ricorso non è considerato completo e non interrompe il termine di sei mesi, poiché la Corte deve ricevere l’originale firmato. Se un ricorrente o un avvocato introducono, per conto di più ricorrenti, ricorsi basati su fatti diversi, è necessario utilizzare un formulario di ricorso debitamente compilato per ogni singolo ricorrente, allegando i documenti relativi a ogni ricorrente al formulario corrispondente. Nel caso vi siano più di cinque ricorrenti, l’avvocato deve produrre – oltre ai formulari di ricorso e ai documenti – una tabella riepilogativa in formato Microsoft Excel nella quale figurino i nomi e i dati di ogni ricorrente. Tale tabella esemplificativa può essere scaricata dal sito web della Corte. Gli avvocati vengono informati tramite posta dell’iscrizione al ruolo del ricorso (qualora questo sia completo); inoltre, viene a essi comunicato il numero di ruolo del ricorso. Infine, per agevolare ulteriori comunicazioni con la cancelleria della Corte, agli avvocati vengono recapitate una serie di etichette con codice a barre da apporre sulla corrispondenza che intenderanno spedire alla stessa.

20. Come comunicare con la cancelleria?

La corrispondenza con la cancelleria deve avvenire esclusivamente per iscritto. Non è possibile comunicare verbalmente con la cancelleria in riferimento ad un caso. Tutte le domande, le richieste di informazioni, i documenti supplementari, o le variazioni d’indirizzo o di stato civile di un ricorrente devono essere comunicate alla cancelleria a mezzo posta. Allo stesso modo, la cancelleria comunica per iscritto all’avvocato tutte le richieste di documenti o di informazioni e tutti i chiarimenti relativi a un ricorso. Gli avvocati devono provvedere prontamente a rispondere alle domande della cancelleria. Il ritardo o l’assenza di una risposta possono essere interpretati dalla cancelleria come indicativi dell’intenzione dell’avvocato di non proseguire il ricorso e, quindi, possono determinarne la cancellazione del ricorso dal ruolo della Corte.

21. Come si possono ottenere misure cautelari?

Ai sensi dell’articolo 39 del proprio Regolamento, la Corte può indicare provvedimenti cautelari vincolanti per lo Stato in questione. Tali provvedimenti cautelari vengono adottati solo in casi eccezionali, in particolare in materia di espulsione e di estradizione. La Corte può anche chiedere allo Stato convenuto il differimento della misura di allontanamento del ricorrente. Le indicazioni pratiche rilasciate dal Presidente della Corte, così come modificate nel 2011 e annesse al Regolamento della Corte, contengono disposizioni dettagliate relativamente alle modalità con le quali richiedere provvedimenti cautelari: http://www.echr.coe.int/ Documents/PD_interim_measures_ENG.pdf Le richieste relative al rilascio di misure ad interim, formulate ex art. 39, sono presentate per iscritto. I provvedimenti di rigetto relativi al rilascio di misure cautelari, formulate ai sensi dell’articolo 39, non possono essere impugnati. Tali richieste devono essere motivate e devono indicare, in maniera dettagliata: le ragioni sulle quali si fondano i timori del ricorrente, la natura dei rischi presunti e le disposizioni della Convenzione delle quali si lamenta una violazione, attuale o potenziale. Affinché la richiesta sia esaminata dalla Corte, i provvedimenti dei giudici e delle altre autorità interne devono essere allegati alla richiesta. Le richieste per il rilascio di misure ad interim devono essere spedite, a mezzo fax o posta (non tramite posta elettronica), entro il più breve tempo possibile dalla pronuncia della decisione interna definitiva. Eccezionalmente, qualora la situazione sia critica, tali richieste possono essere presentate anche prima che la decisione interna definitiva venga emessa, di modo che la Corte abbia a disposizione il tempo sufficiente per esaminare la questione. La Corte ha creato un apposito numero di fax per la presentazione di richieste per il rilascio di misure cautelari: + 33 (0) 3 88 41 39 00, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00. Le richieste trasmesse dopo le 16.00 non vengono trattate nel corso dello stesso giorno. Gli avvocati che hanno presentato richiesta per il rilascio di misure ad interim devono provvedere a rispondere prontamente alle eventuali comunicazioni e domande della cancelleria del Corte. Ove possibile, gli avvocati devono informare la Corte in merito a data e ora in cui il provvedimento di espulsione, allontanamento o estradizione del ricorrente verrà attuato. Qualora la richiesta per il rilascio di misure cautelari venga rigettata, è necessario comunicare alla Corte se il ricorrente intende comunque procedere nel merito.

22. Quali sono i requisiti per la formulazione di osservazioni scritte (articolo 38 del Regolamento della Corte)?

Le osservazioni scritte saranno richieste soltanto qualora un ricorso non sia manifestamente irricevibile o non sia considerato essenzialmente identico a un precedente ricorso. Le osservazioni sulla ricevibilità e sul merito saranno richieste, anzitutto, al Governo convenuto. Quando queste osservazioni vengono ricevute dalla Camera, la cancelleria provvede a inoltrarle all’avvocato del ricorrente. Le osservazioni scritte possono essere compilate soltanto entro il termine stabilito dal Presidente della Camera o dal giudice relatore. Una guida pratica modificata nel settembre 2008 precisa le modalità di tali osservazioni. http://www.echr.coe.int/Documents/PD_written_pleadings_ENG.pdf Tutti i documenti e le osservazioni richiesti dalla Corte devono essere inviati in triplice copia a mezzo posta. È necessario rispettare una serie di formalità (cfr. articoli 10-13 della summenzionata guida pratica). Si noti che alle osservazioni che eccedano le 30 pagine deve essere allegata una breve sintesi. Per quanto riguarda il contenuto delle osservazioni, la Corte segue una procedura predefinita. È necessario rispondere con precisione alle richieste della Corte. In primo luogo, la Corte può interpellare l’avvocato del ricorrente e/o del governo convenuto in merito a determinate questioni fattuali. In secondo luogo, ove la Corte richieda osservazioni scritte, queste devono essere prodotte anzitutto dal governo convenuto; solo successivamente il difensore del ricorrente è invitato a replicare. Solitamente la Corte stabilisce un termine per la presentazione delle osservazioni. Le parti possono chiedere una proroga del termine, a condizione che la richiesta sia pervenuta entro la scadenza di tale termine. L’avvocato del ricorrente deve informare la Corte di ogni sviluppo giurisprudenziale o legislativo interno che riguardi la materia oggetto del ricorso. Gli avvocati devono rispondere tempestivamente alle eventuali lettere inviate dalla cancelleria della Corte. Qualsiasi ritardo od omissione nella risposta possono indurre la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo, o a dichiararne l’irricevibilità. La mancata comunicazione alla Corte di fatti importanti può costituire un abuso del diritto al ricorso individuale.

23. Come deve essere presentata una richiesta di equa soddisfazione?

Le richieste di equa soddisfazione devono essere presentate al momento della produzione delle osservazioni scritte. Nonostante non sussista un obbligo in tal senso, alla luce dei criteri di eleggibilità relativi al pregiudizio, è consigliabile che i ricorrenti specifichino, nel formulario di ricorso, il danno patito. Un ricorso, infatti, può essere dichiarato irricevibile qualora la Corte ritenga che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante (cfr. art. 35 della Convenzione). Le richieste di equa soddisfazione devono essere presentare in conformità alle istruzioni pratiche pubblicate dal Presidente della Corte nel marzo 2007 (tali istruzioni sono in corso di riscrittura). http://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_ITA.pdf Le richieste di equa soddisfazione saranno accordate, se necessario, solo qualora il diritto interno dello Stato convenuto non permetta, se non in modo parziale, di rimuovere le conseguenze di una violazione. L’articolo 60 del Regolamento della Corte stabilisce il termine e le condizioni formali da rispettare per presentare una richiesta di equa soddisfazione. La Corte esige che le richieste di equa soddisfazione siano quantificate, suddivise per voci e accompagnate da tutti i documenti giustificativi. In mancanza di tali requisiti non sarà riconosciuto alcun ristoro. L’equa soddisfazione può essere accordata in virtù di tre tipi di danno e pregiudizio: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (compensazione per l’ansia, disagio e l’incertezza derivante dalla violazione), e costi e spese. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte può decidere in via equitativa di non accordare l’intera riparazione per il pregiudizio sofferto. La Corte può anche attribuire un ristoro per il danno morale a una persona giuridica, quale il pregiudizio alla reputazione della società, l’incertezza nelle decisioni di pianificazione, i disturbi causati alla gestione aziendale, l’ansia e disagi dei membri degli organi direttivi di una società (cfr. Comingersoll c. Portogallo, ricorso n. 35382/97, sentenza del 6 aprile 2000). Un simile pregiudizio può constare di elementi soggettivi e oggettivi, e non si presta a quantificazione esatta. Il principio che si applica nelle richieste di equa soddisfazione è quello della restitutio in integrum: secondo il quale va ripristinata in capo al ricorrente la medesima situazione nella quale questi si sarebbe trovato qualora la violazione non si fosse verificata. Questo principio è enunciato nelle istruzioni pratiche. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la Corte procederà a effettuare una valutazione in via equitativa. L’avvocato dovrà, quindi, valutare oggettivamente il compenso richiesto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ma deve essere consapevole che, anche quando il calcolo sia giustificato da documentazione che lo supporta, la Corte può concedere un importo inferiore alla somma richiesta. Quando non è stata presentata alcuna richiesta di equa soddisfazione, la Corte non accorderà alcun ristoro. Il risarcimento per danno non patrimoniale è esente da imposte. Viceversa, il risarcimento per danno pecuniario può essere soggetto a tassazione. Il ristoro per costi e spese è esente da tasse per il ricorrente, ma gli onorari ricevuti dagli avvocati possono essere soggetti a tassazione.

24. I costi e le spese possono essere rimborsati?

Il risarcimento per i costi e le spese è inoltre affrontato nelle istruzioni pratiche pubblicate dal Presidente della Corte. Tale risarcimento, che la Corte può decidere di accordare, è calcolato e corrisposto in Euro. Può includere i costi per l’assistenza legale, così come le spese legali, quali ad esempio le spese di iscrizione a ruolo. La Corte può ordinare il rimborso dei costi e delle spese sostenute dal ricorrente nel cercare di prevenire una violazione o di ottenere il risarcimento, sia nei procedimenti interni sia nel procedimento dinanzi alla Corte. Come stabilito nelle istruzioni pratiche, nel calcolare il rimborso per costi e spese la Corte è guidata da tre principi fondamentali. Le richieste saranno accolte solo ove i costi e le spese siano stati effettivamente sostenuti, ove siano stati necessari a impedire la violazione o a porvi rimedio, e qualora siano ragionevoli nel quantum e pienamente supportate da prove. Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, il ricorrente deve dimostrare che questi siano stati pagati o che gli stessi avrebbero dovuto esser corrisposti conformemente a quanto disposto per legge. La Corte ha un potere discrezionale in merito al rimborso degli onorari degli avvocati; ciò spesso determina una corresponsione inferiore rispetto a quella richiesto dal ricorrente, anche nel caso in cui le richieste siano provate e supportate da fatture o parcelle. La Corte non è vincolata dalla normativa interna per il calcolo degli onorari degli avvocati. È necessario presentare alla Corte le parcelle dettagliate e le fatture. La Corte non disporrà il rimborso delle somme versate da un ricorrente in relazione ai procedimenti nazionali che non abbiano alcun legame con la violazione accertata. Alla luce di quanto sopra, gli avvocati non dovrebbero essere sorpresi del fatto che la Corte riduca frequentemente i rimborsi corrisposti a tale titolo, anche qualora la domanda appaia fondata. Il pagamento del risarcimento di costi e spese accordato dalla Corte può essere effettuato direttamente sul conto bancario del ricorrente o su quello del suo avvocato, a seconda delle istruzioni inviate alla cancelleria della Corte.

25. Quando e in che modo si svolgono le udienze dinanzi alla Corte?

Le udienze hanno luogo solo in circostanze eccezionali. Nella maggior parte dei casi non vengono tenute udienze poiché i procedimenti dinanzi alla Corte sono condotti principalmente per iscritto. Tuttavia, in determinati casi tali udienze hanno luogo. Esse sono obbligatorie nei giudizi dinanzi alla Grande Camera. Gli articoli dal 63 al 70 del Regolamento della Corte illustrano le modalità con le quali tali udienze debbono svolgersi. In via di principio, le udienze sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste nelle summenzionate norme. Normalmente, le udienze hanno una durata di due ore. Non vi è alcun obbligo per il ricorrente di comparire di persona. Viene fornita una traduzione simultanea in francese e in inglese ma, previo il permesso della Corte, gli avvocati possono anche usare la lingua ufficiale di uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.27 26 Gli scritti o gli appunti ai quali si farà riferimento devono essere ricevuti dalla cancelleria non più tardi di 24 ore prima dell’udienza, di modo che questi possano essere trasmessi agli interpreti. Tali scritti non dovranno, tuttavia, essere seguiti alla lettera durante l’udienza. Non è prevista la possibilità di presentare commenti per iscritto durante le udienze, salvo che ciò non venga richiesto dalla Corte. La durata delle udienze è determinata dal Presidente, come concordato antecedentemente all’udienza. A ciascuna delle parti sono normalmente concessi fino a 30 minuti, e a entrambe vengono solitamente concessi ulteriori 10 minuti per la replica. Solitamente, vi è un’interruzione dell’udienza a seguito dell’esposizione delle parti e di ciascuna delle domande poste dai membri della Camera, di modo che agli avvocati abbiano il tempo di elaborare le proprie risposte. Agli avvocati non è imposto l’obbligo di indossare la toga ma possono farlo qualora lo desiderino. Le spese di viaggio del/dei ricorrente/i vengono rimborsate qualora la Corte condanni il Governo convenuto. Tutte le udienze sono registrate e possono essere riprodotte sia in diretta che successivamente.

26. È possibile chiedere che un caso venga rinviato alla Grande Camera, e se sì, in che modo?

Ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, le richieste di rinvio alla Grande Camera sono analizzate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla sentenza della Camera. Le richieste saranno accolte solo ove il caso presenti almeno un aspetto di eccezionalità. Nel considerare le richieste di rinvio, il collegio valuta la sussistenza di requisiti previsti dall’art. 43, co. 2. Le decisioni della Camera in merito all’irricevibilità di un ricorso, l’apprezzamento dei fatti da parte della stessa e l’applicazione di una giurisprudenza consolidata, non possono essere oggetto di una richiesta di rinvio alla Grande Camera. Tra il 1 Novembre 1998 – quando il Protocollo n. 11 è entrato in vigore – e ottobre 2011, il collegio ha analizzato 2.129 richieste di rinvio. Di queste, soltanto 110 sono state accettate e hanno comportato il rinvio del caso alla Grande Camera. (cfr. “La prassi generale seguita dal collegio della Grande Camera nel decidere in merito alle richieste di rinvio a norma dell’articolo 43 della Convenzione”, pubblicato dalla Corte nell’ottobre 2011). http://www. echr.coe.int/Documents/Note_GC_ITA.pdf

27. È possibile per i ricorrenti ottenere il gratuito patrocinio nei procedimenti dinanzi alla Corte?

La Corte non offre il gratuito patrocinio nella fase iniziale del procedimento. Viceversa, nelle eventuali ulteriori fasi del procedimento, successivamente alla decisione della Corte di comunicare un ricorso al governo convenuto al fine di ottenere le osservazioni scritte dello stesso, i ricorrenti possono ottenere il gratuito patrocinio qualora non dispongano delle risorse economiche per assumere un avvocato e la Corte ritenga che sia necessario concedere tale patrocinio ai fini della buona conduzione della causa. Gli articoli dal 100 al 105 del Regolamento della Corte stabiliscono le modalità di tale patrocinio. Il presidente della Camera può concedere il gratuito patrocinio solo dopo che il governo 28 29 convenuto abbia presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla ricevibilità del ricorso. Il ricorrente deve compilare una dichiarazione, certificata dalle autorità interne autorizzate, che indichi le sue risorse, il suo capitale e gli impegni economici nei confronti delle persone a carico, o ogni altro obbligo finanziario. Il presidente della Camera può invitare il Governo convenuto a presentare osservazioni in merito alla richiesta di patrocinio gratuito. Il cancelliere informa le parti in merito alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio. Il cancelliere determina la tariffa degli onorari da versare e l’importo di eventuali ulteriori pagamenti per coprire le spese di trasferta e di soggiorno, così come le altre spese sostenute dal ricorrente. Va osservato che l’importo stanziato a titolo di gratuito patrocinio è esiguo e rappresenta solo un contributo alle spese legali. Qualsiasi importo ricevuto ai fini del gratuito patrocinio viene successivamente detratto dall’eventuale rimborso disposto a titolo di equa soddisfazione dei costi e delle spese.

28. È possibile ottenere una composizione amichevole delle controversie portate dinanzi alla Corte?

L’articolo 62 del Regolamento della Corte stabilisce le condizioni per il raggiungimento di un accordo fra il ricorrente e lo Stato convenuto ai fini della composizione della controversia. La Corte incoraggia sempre le parti a raggiungere una composizione amichevole. Le trattative per la composizione amichevole sono confidenziali e possono tradursi nel versamento di una somma di denaro, qualora la Corte ritenga che il rispetto dei diritti umani non giustifichi il prosieguo dell’esame del ricorso. Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale nelle trattative per la composizione amichevole. Essi dovrebbero essere in grado di consigliare i loro clienti relativamente all’accettazione dell’accordo di composizione amichevole della controversia, soprattutto per quanto riguarda l’entità di eventuali offerte presentate dal governo convenuto.

29. Cos’è una dichiarazione unilaterale?

Quando non si raggiunge un accordo sulla composizione amichevole della controversia, il governo convenuto può presentare una dichiarazione unilaterale alla Corte ai sensi dell’articolo 62A del Regolamento. Con tale dichiarazione, il governo convenuto riconosce che vi è stata una violazione della Convenzione e s’impegna a fornire al ricorrente un’adeguata riparazione. Solitamente, una dichiarazione unilaterale è presentata successivamente al fallimento delle trattative per la composizione amichevole di una controversia e può essere proposta nella fase del procedimento che riguarda l’equa soddisfazione. La presentazione di una dichiarazione unilaterale è pubblica (al contrario delle trattative per la composizione amichevole che sono, invece, riservate).

30. Quali pubblicazioni della Corte è utile consultare?

Il sito web della Corte EDU mette a disposizione numerose pubblicazioni che possono interessare gli avvocati per quanto riguarda la formulazione di un ricorso nonché i procedimenti dinanzi ai giudici interni.

a) Nota informativa sulla giurisprudenza

Questa pubblicazione mensile contiene una sintesi dei casi (sentenze, decisioni sull’irricevibilità, casi comunicati e casi pendenti dinanzi alla Grande Camera) considerati di particolare interesse. Ogni sintesi ha un’epigrafe ed è classificata in ragione agli articoli della Convenzione ai quali il caso fa riferimento, nonché sulla base di parole chiave. La nota informativa sulla giurisprudenza fornisce anche notizie in merito alla Corte e alle pubblicazioni della stessa.

b) Guida pratica sulla ricevibilità

Questa guida pratica sui criteri di ricevibilità è principalmente indirizzata ad avvocati che intendono introdurre un ricorso dinanzi alla Corte. Enuncia le condizioni per la ricevibilità di un ricorso.

c) I rapporti di ricerca sulla giurisprudenza della Corte

I rapporti di ricerca sono preparati dalla Divisione per la ricerca della Corte. Non sono vincolanti per la Corte e riguardano la giurisprudenza rilevante tanto per i casi pendenti, quanto per i casi già decisi.

d) Schede informative, guide e relazioni giurisprudenziali

Il servizio stampa della Corte redige delle schede informative tematiche sulla giurisprudenza della Corte e sui casi pendenti. Vi sono anche guide e rapporti di ricerca sulla giurisprudenza della Corte.

e) Pubblicazioni in collaborazione fra la Corte EDU e la FRA

• Manuale di diritto europeo in materia di non discriminazione Questo manuale, pubblicato nel 2010 in collaborazione tra la Corte EDU e l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), è la prima guida esauriente sulla normativa europea in materia di non discriminazione. Esso comprende la giurisprudenza della Corte rilevante in tale settore ed esamina il contesto, le diverse tipologie di discriminazione e le potenziali difese alle stesse e la portata della normativa europea con riferimento ai soggetti e alle categorie tutelate (orientamenti sessuali, disabilità, età, razza, nazionalità, ecc.). La giurisprudenza riportata nel manuale riguarda il periodo compreso fra luglio e dicembre 2011.

• Manuale di diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione Questo manuale, la seconda pubblicazione in collaborazione fra la Corte EDU e la FRA, è la prima guida esauriente sulla normativa europea in materia di asilo, frontiere e immigrazione. Si concentra, in particolar modo, sulla normativa che è rilevante per gli extra-comunitari che si trovano in Europa e copre una vasta gamma di argomenti, incluso l’accesso alle procedure di asilo, le deportazioni forzate, la detenzione e le restrizioni alla libertà di movimento.

• Manuale di diritto europeo in materia di protezione dei dati personali Questo manuale, che funge da fonte di riferimento primaria, è volto a diffondere e migliorare le conoscenze in ambito di protezione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. È progettato per professionisti nel settore legale non specializzati, giudici, autorità nazionali per la protezione dei dati e altri soggetti che operano nel settore della protezione dei dati personali.

f) La biblioteca della Corte

Istituita nel 1966, la biblioteca contiene una vasta collezione di letteratura in materia di diritti umani. È possibile accedere alle risorse della biblioteca previo appuntamento.

g) Il database HUDOC disponibile sul sito della Corte http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=eng

Il database HUDOC permette l’accesso alla giurisprudenza della Corte, della Commissione Europea per i Diritti Umani e del Comitato dei Ministri. Le questioni giuridiche poste da ciascun ricorso sono riassunte in una lista di parole chiave. Tali parole chiave sono scelte fra una serie di termini tratti dal testo della Convenzione e dei successivi Protocolli.

h) Il programma HELP (cfr. domanda14)

3. Contenuto ed esecuzione delle sentenze della Corte EDU in caso di ricorsi individuali e ricorsi avverso tali sentenze

31. È possibile impugnare le sentenze della Corte EDU?

Le decisioni in merito all’irricevibilità e le sentenze emanate dai Comitati o dalla Grande Camera non possono essere impugnate. Ad ogni modo, se una Camera ha emesso una sentenza, le parti possono chiedere che il caso sia rinviato alla Grande Camera affinché questa lo riesamini. Tale riesame ha carattere eccezionale (cfr. domanda 26).

32. Qual è il contenuto principale delle sentenze della Corte EDU?

Nelle proprie sentenze, la Corte EDU si pronuncia sulla condotta dello Stato convenuto stabilendo se vi è stata o meno una violazione e, in caso affermativo, indica quali articoli della Convenzione o dei Protocolli sono stati violati. Quando un ricorrente ha presentato richiesta di equa soddisfazione, la Corte EDU si pronuncia anche in merito a tale questione stabilendo se questi abbia diritto o meno a ricevere una forma di riparazione da parte dello Stato convenuto (solitamente una somma di denaro).

33. Cos’altro possono contenere le sentenze della Corte EDU?

In caso di violazioni sistemiche, tipicamente di natura legislativa, la Corte EDU può disporre che lo Stato convenuto emani, modifichi o abroghi una determinata normativa interna. In casi eccezionali, la Corte può fissare una scadenza per tale operazione. Quando legiferano, gli Stati sono vincolati dall’interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU, fatto salvo per il margine di apprezzamento loro concesso. Sempre eccezionalmente, la Corte EDU può disporre che uno Stato adotti determinate misure quali la cessazione della detenzione di un ricorrente o riconosca il diritto di un ricorrente a incontrare il minore del quale non ha la custodia. La Corte non è competente in merito alla cassazione di una sentenza dei giudici interni o all’abrogazione di una legge statale (cfr, domanda 36).

34. Cos’è una sentenza pilota?

La procedura della sentenza pilota si attiva quando la Corte riceve un numero significativo di ricorsi relativamente al medesimo caso, o quando i fatti di un ricorso rivelano l’esistenza di un problema strutturale o sistemico o di altre disfunzioni dello Stato convenuto, che potrebbero generare ulteriori ricorsi. La Corte può quindi selezionare uno o più ricorsi fra quelli da trattare in via prioritaria e rinviare l’esame dei rimanenti casi omogenei. Quando la Corte tratta i casi prioritari, essa cerca di trovare una soluzione che vada oltre il particolare caso in esame, così da poter riguardare più in generale tutti i casi omogenei che sollevano la medesima questione. Nel pronunciare le sentenze pilota, la Corte EDU dispone che lo Stato convenuto adegui la propria normativa interna ai dettami della Convenzione di modo che a tutti gli altri ricorrenti, attuali o potenziali, sia garantita giustizia. Qualora lo Stato non adotti adeguate misure, la Corte EDU lo condannerà in tutti i ricorsi dei quali aveva precedentemente disposto il rinvio. Durante la procedura delle sentenze pilota la Corte può decidere, in qualsiasi momento, di esaminare uno dei casi omogenei precedentemente rinviati qualora ciò sia nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia. Se le parti di un caso pilota giungono a una composizione amichevole della loro controversia, tale accordo deve includere una dichiarazione dello Stato in merito all’attuazione delle misure generali indicate nella sentenza pilota, la quale specifichi la riparazione da accordare agli altri ricorrenti, attuali o potenziali.

35. Come s’instaura la procedura della sentenza pilota?

La Corte EDU decide ex officio se instaurare o meno la procedura della sentenza pilota. In ogni caso, un avvocato può presentare istanza alla Corte EDU affinché adotti una sentenza pilota, qualora il caso del ricorrente da lui assistito sia rappresentativo di una moltitudine di altri casi generati dal medesimo problema dell’ordinamento interno.

36. La Corte EDU può privare di efficacia le leggi interne o le decisioni dei giudici nazionali adottate in violazione della Convenzione?

No. La Corte EDU può soltanto affermare che certe azioni, omissioni, leggi o decisioni giudiziali di uno Stato violano la Convenzione. Essa non può privare di efficacia o annullare tali atti. Ad ogni modo, gli Stati sono vincolati dalle conclusioni della Corte EDU, nella misura in cui viene loro richiesto di assicurare, da un lato, che si ponga fine alle violazioni della Convenzione in corso e, dall’altro, che tali violazioni non si verifichino nel futuro.

37. Chi è responsabile per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU?

Responsabile per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU è lo Stato convenuto. Nel dare attuazione a tali sentenze, agli Stati è riconosciuto un certo margine di apprezzamento, a meno che la Corte non abbia disposto misure o azioni specifiche. In ogni caso, gli Stati sono tenuti a porre fine alle violazioni della Convenzione in corso e a impedire che le stesse si verifichino nuovamente in futuro (si veda «Esecuzione delle sentenze della Corte EDU» sul sito del Consiglio d’Europa).

38. Cosa deve fare uno Stato quando la Corte EDU conclude che una o più sentenze pronunciate dai giudici interni o determinati provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità nazionali violano la Convenzione?

Lo Stato membro deve garantire che la procedura, relativa a una sentenza interna definitiva o a un provvedimento amministrativo interno definitivo, possa essere riattivata qualora la violazione della Convenzione causata da tale decisione continui ad avere ripercussioni sul ricorrente, anche a seguito del ristoro disposto da una sentenza della Corte EDU. Molti Stati hanno già disposto regole procedurali per la riapertura di procedimenti amministrativi e giudiziari a seguito di sentenze di condanna della Corte EDU. Quando viene disposta la riapertura delle decisioni in merito all’emanazione di una sentenza o di un provvedimento amministrativo, i Tribunali nazionali e le altre autorità competenti devono conformarsi all’interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU. Se la violazione riguarda altri casi, allo Stato condannato viene richiesto di adottare misure generali per porre fine a tali violazioni, ad esempio riformando la propria normativa interna (cfr. domanda 30).

39. Quali azioni dovrà porre in essere uno Stato qualora la Corte EDU riscontri che legislazione domestica viola la Convenzione?

Lo Stato dovrà, anzitutto, considerare se la violazione della Convenzione possa essere evitata (nel caso di specie e in tutte le situazioni future) tramite un’interpretazione conforme alla Convenzione del diritto interno pertinente. Qualora il testo di legge non permetta quest’operazione ermeneutica, lo Stato deve riformare tale normativa alla luce della sentenza della Corte EDU.

40. Cosa deve fare uno Stato quando la Corte EDU concluda che la Costituzione dello stesso viola la Convenzione? 

Lo Stato dovrebbe emendare le relative disposizioni costituzionali, salvo che queste non possano essere interpretate in conformità con la Convenzione. Le leggi costituzionali nazionali devono essere conformi alla Convenzione indipendentemente dal rango che lo Stato in questione assegna a quest’ultima nella propria gerarchia delle fonti (ad esempio, indipendentemente dal fatto che lo Stato consideri la Convenzione superiore, pari livello o inferiore alla propria costituzione).

41. Chi si assicura che lo Stato dia attuazione alle sentenze della Corte EDU?

Il comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa supervisiona l’attuazione delle sentenze della Corte EDU.

42. Qual è l’approccio del Comitato dei Ministri in merito ai propri compiti di supervisione?

Il Comitato dei Ministri discute con lo Stato in questione e con il competente dipartimento del Consiglio d’Europa le modalità di esecuzione di una sentenza e le azioni da intraprendere affinché siano evitate ulteriori violazioni della Convenzione. A tal fine, possono anche venire indicate misure individuali. Il Comitato dei Ministri verificherà, poi, se tali misure sono state adottate e, in caso negativo, richiama lo Stato (per i casi in cui le difficoltà interpretative di una sentenza della Corte ne ostacolino l’esecuzione vedere la domanda 44).

43. Cosa si può fare se uno Stato non ottempera al proprio dovere di liquidare il risarcimento disposto?

L’avvocato deve riferire la questione al Comitato dei Ministri, il quale provvede a richiedere ufficialmente che lo Stato ottemperi al proprio dovere di pagare. Se tale richiesta non porta a un esito positivo, il Comitato dei Ministri, con la maggioranza di due terzi, può richiedere che la Corte EDU si pronunci in merito al rifiuto dello Stato in questione di eseguire una delle sue sentenze. Quest’opzione è stata introdotta nel 2010 dal Protocollo n. 14 ma, ad oggi, non è ancora stata impiegata.

44. Cosa si può fare se uno Stato non ha rimediato adeguatamente a una violazione della Convenzione o se l’esecuzione di una sentenza della Corte EDU è ostacolata da difficoltà interpretative in merito alla stessa?

Poiché gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento in merito all’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, la portata delle misure che uno Stato adotta può dipendere dall’interpretazione della sentenza. Quando vi è disaccordo fra il ricorrente e lo Stato convenuto relativamente all’interpretazione di una sentenza e alle conseguenze derivanti 46 47 45 della stessa, il ricorrente o il suo avvocato, entro un anno dalla pronuncia della sentenza, possono chiedere alla Corte EDU di fornirne l’interpretazione. Anche il Comitato dei Ministri, con decisione presa con una maggioranza di due terzi, può sottoporre alla Corte EDU una questione relativa all’interpretazione di una sentenza. Infatti, il diritto del Comitato dei Ministri di determinare se uno Stato ha dato attuazione o meno a una sentenza della Corte EDU si estende alla questione relativa all’adeguatezza e all’esaustività delle misure a tale proposito adottate.

45. Cosa si può fare se vi sono errori in un provvedimento o in una sentenza emanata dalla Corte?

La Corte può rettificare motu proprio o su richiesta della parte interessata, errori di trascrizione, di calcolo o altre inesattezze evidenti contenuti in un provvedimento o in una sentenza, a patto che tale richiesta sia presentata entro un mese dall’adozione del provvedimento o dalla pronuncia della sentenza. L’articolo 81 del Regolamento della Corte illustra la procedura da seguire per la correzione di eventuali errori contenuti in provvedimenti e sentenze.

46. È possibile per una delle parti chiedere la revisione di una sentenza?

L’articolo 80 del Regolamento della Corte illustra le circostanze nelle quali una delle parti può chiedere alla Corte la revisione di una sentenza in un caso sul quale si è già deciso. Una parte può esercitare tale facoltà qualora emerga un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l’esito di una causa già definita ma che, all’epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti.

47. È possibile che uno Stato si rifiuti di dare esecuzione ad una sentenza della Corte EDU sulla base del fatto che il giudice interno di ultima istanza o la Corte Costituzionale dello stesso sostenga che non sia intervenuta una violazione della legge costituzionale nazionale o della Convenzione?

Gli Stati sono tenuti a rispettare le sentenze in cui sono parti convenute; pertanto le loro Corti Costituzionali o Supreme sono vincolate dall’interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU, nonché dalle conclusioni della stessa in merito all’avvenuta violazione della Convenzione. In molti Stati la tutela dei diritti umani sancita dalla Convenzione va ben oltre quella disposta dalle costituzioni nazionali. Qualora la Corte EDU o le Corti Costituzionali o Supreme di uno Stato ritengano che la Costituzione di tale Stato viola la Convenzione (così come interpretata dalla Corte EDU), le Corti interne devono interpretare la Costituzione alla luce della Convenzione. Se e nella misura in cui ciò è possibile, lo Stato deve emendare la propria Costituzione per fare in modo che questa sia in linea con la Convenzione (così come interpretata dalla Corte EDU). Ciò deve avvenire anche quando la Costituzione nazionale di uno Stato è superiore alla Convenzione in base alla sua gerarchia delle fonti (cfr. domanda 40).

Clicca qui per il pdf della Guida

Redazione Bruxelles

Attraverso la sede europea, lo studio Giurdanella&Partners segue direttamente i giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia europea, le procedure di infrazione innanzi alla Commissione Europea, Direzione Generale per il Mercato Interno, per la gare d’appalto in violazione della normativa comunitaria, le fasi e le procedure di finanziamento europee, in particolare i finanziamenti diretti alle imprese 2014-2020 (senza l’intermediazione delle PA italiane), per le quali svolge consulenza (Horizon 2020, solo per fare un esempio). Vengono particolarmente attenzionati i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e le procedura di attuazione e di recepimento in Europa delle nuove direttive europee appalti (settori ordinari, esclusi, concessioni). Responsabili della sede sono gli avvocati Carmelo Giurdanella e Patrizio Menchetti. La sede si trova a Place du Champ de Mars n. 5 (Bastion Tower) B-1050 Brussels. Recapiti: tel. 003228081011 – fax 0032 2 8088876