Decreto Irpef in arrivo in Gazzetta (qui il TESTO coordinato poi pubblicato ed in vigore dal 24 giugno, ndr). La Camera, iil 18 giugno scorso, ha approvato definitivamente il decreto legge 66/2014 su competitività e giustizia sociale (altrimenti indicato come decreto “irpef” o “80 euro” (ecco il TESTO finale).
Si tratta del disegno di legge (C. 2433), già approvato dal Senato, di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”).
Si segnalano, tra le novità:
Specificati (articolo 8) gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Si dispone inoltre, nel medesimo articolo, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali. A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere.
Ampliato il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10);
Abbassato a 240.000 euro il limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate (articolo 13).
Introdotti nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14), nonché per le autovetture di servizio (articolo 15).
Previsto un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali (articolo 23).
Previsto pure il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 24).
Soppresso l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, e la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice (articolo 26).
Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: gli articoli 27-42 disciplinano l’accelerazione del processo in corso, avviato dal decreto-legge n.35 del 2013, di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese: a tal fine si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; si estende inoltre la garanzia dello Stato sulle cessioni e si amplia il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti.
Tra le misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l’ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l’aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali. Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati (articoli 27-35).
Introdotti strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali (articolo 37). Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti (articoli 39-40), e si introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia a questi Dossier, pubblicati dagli Uffici studi della Camera: