Il Governo, il 20 giugno scorso, ha dato il via ad uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento andrà alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri di legge e poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Il decreto legislativo contiene, tra l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati. Di seguito, la scheda riepilogativa redatta da Palazzo Chigi:
“SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE
Dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti
Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta:
– direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
– tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
– tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato
Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.
Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.
Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:
– accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;
– integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.
La responsabilità, in caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale.
Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte.
Società tra professionisti
La disposizione è volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.
Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire). Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.
Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti
Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta. Attualmente, i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, devono inviare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).
SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI
Rimborsi Iva
Si semplifica la procedura per l’esecuzione dei rimborsi IVA.
Azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (ora la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso rechi il visto di conformità e che siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale
La norma prevede l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.
Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta
Attualmente i sostituti d’imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d’imposta e minori ritenute in caso di credito.
Inoltre, ai sostituti d’imposta per l’assistenza fiscale prestata percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d’acconto.
Infine, i sostituti d’imposta effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto.
Con le modifiche normative si prevede che tutte le suddette operazioni siano semplificate mediante l’utilizzo della delega di versamento F24.
SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ
Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione
Per usufruire di regimi opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnagetax, non sarà più necessaria l’apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.
SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
Si mira a semplificare i modelli dichiarativi non richiedendo dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In quest’ottica le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list sono forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 € il limite di esonero entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 € effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA.
Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia delle entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.
Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
A legislazione vigente, ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri operanti in Italia devono presentare ogni mese all’Agenzia delle entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente.
Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi, la disposizione in esame provvede a stabilire che tale denuncia venga presentata annualmente (31 maggio) allineando i termini di presentazione con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia (quindi annualmente il 31 maggio).
SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI
Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
Si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del 50 per cento sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco.
Allo stato è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.
Spese di rappresentanza
Si introduce la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Fino ad oggi le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell’imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.
Allineamento definizione prima casa Iva – Registro
La disposizione allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969″.