Le anticipazioni di stampa diffuse prima della sottoscrizione del decreto legge 90/2014, da parte del Presidente della Repubblica, evidenziavano la volontà del Governo di abolire gli incentivi del 2% per i tecnici della Pubblica Amministrazione.
Nel lungo (ed anomalo) lasso di tempo trascorso tra l’annuncio dell’approvazione del decreto e la sua sottoscrizione, le cose sembrano essere cambiate.
Il testo finale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed in vigore da oggi, non prevede più l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006); viene invece aggiunto il comma 6-bis, il cui testo è il seguente:
“All’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
‘6-bis. In ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6’.
La norma contiene, a prima lettura, due evidenti incongruenze.
In un Comune, i progetti, anche d’importi molto rilevanti, potranno essere equamente divisi, per valore, tra due soggetti, uno avente la qualifica dirigenziale ed uno che ne è privo. Il secondo dipendente, grazie proprio all’incentivo del 2%, potrebbe maturare una retribuzione complessiva più alta del suo dirigente, a parità d’importo dei progetti redatti e senza avere l’onere e le responsabilità legate alla qualifica dirigenziale.
La seconda incongruenza riguarda coloro che sono incaricati di funzioni dirigenziali, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000). La norma parla di comuni privi di qualifica dirigenziale, identica dizione utilizzata dal legislatore del decreto legge n. 90/2014. L’incentivo risulta escluso solo per le qualifiche dirigenziali, per cui sembra che i titolari di posizione organizzativa, nominati dai sindaci ai sensi del comma 2 dell’art. 109, possano continuare a fruire del 2% sull’importo di progettazione.
La ratio della norma, però, è posta nell’onnicomprensività della retribuzione di chi riveste qualifica dirigenziale ed anche i titolari di posizione organizzativa, nei comuni privi di qualifica dirigenziale, dovrebbero avr una retribuzione con natura onnicomprensiva.